Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9927 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9927 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D’AFFRONTO Marco, n. Roma 21.9.65
2) SCACCIA Sergio, n. Roma 25.9.75
avverso l’ordinanza n. 4802+4804/2013 Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame del
26/06/2013
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Antonio Di Cicco che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava parzialmente quella del 17/05/2013 con cui il GIP del
locale Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
D’Affronto Marco e Scaccia Sergio, accusati entrambi di essere partecipi dell’associazione per
delinquere finalizzata ad importare dall’estero ingenti quantitativi di hashish (art. 74, commi 1,
2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e capo A della contestazione provvisoria), costituente
a sua volta diretta emanazione dell’organizzazione di stampo camorristico denominata ‘clan
Polverino’ operante in Marano di Napoli e zone limitrofe, nonché dell’acquisto di due ingenti
partite di hashish di quantitativo però indeterminato (artt. 110, 81 cpv. cod. pen. 73 d.P.R. n.
309 del 1990), avvenute il 22 settembre 2009 (capo T, entrambi) e il 23 ottobre 2009 (capo V,
il solo Scaccia), escludendo tuttavia la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203
del 1991.
Ricordato l’arresto in flagranza di reato, avvenuto il 3 dicembre 2009, dello stesso Scaccia in
concorso con Marino Francesco (intermediario nella vendita dello hashish per conto di Verde

Data Udienza: 05/02/2014

Domenico, affiliato del clan Polverino) per l’illecita detenzione di 820 kg. di hashish custoditi in
un appartamento di Roma, il Tribunale valorizzava le risultanze dell’imponente compendio di
intercettazioni telefoniche riguardante gli indagati nonché il citato Marino, ritenendo che le modalità e i tempi di spostamento dei soggetti intercettati tra Roma e Napoli, nonché il tenore
delle conversazioni tra loro intercorse e condotte con accenni gergali e/o criptici alle trattative
in corso, concretizzassero la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in
ordine ad entrambi (Scaccia) o ad uno (D’Affronto) degli acquisiti di ingenti quantitativi di hashish nelle date indicate.

Sul punto, il Tribunale si era limitato a rinviare all’ordinanza cautelare genetica per quel che
attiene l’esistenza del gruppo associativo criminale, non considerando che né i collaboratori di
giustizia già appartenenti al clan Polverino, né Verde Domenico – nella prospettazione d’accusa
mandante diretto degli intermediari Marino Mario e Marino Francesco – avevano mai fatto menzione degli indagati: a ben vedere, infatti, la partecipazione al sodalizio criminale era stata ritenuta sulla base del mero coinvolgimento nei reati fine, senza però considerare che lo Scaccia
aveva avuto come esclusivi interlocutori i citati Marino ed il D’Affronto unicamente lo Scaccia.
Quanto al compendio indiziario basato sulle intercettazioni telefoniche e riferito ai reati fine
(capi T e V), se ne deduce la complessiva insuscettibilità a dare dimostrazione della sussistenza dei due episodi di acquisto di stupefacente, attesa l’interpretazione di molte espressioni verbali quale frutto di deduzioni investigative, quando non di mere illazioni; per non tacere, inoltre, della perdurante incertezza relativa all’identificazione dello Scaccia, mai conosciuto con gli
epiteti (cornuto o scornacchiato) con cui sarebbe stato, invece, nominato dagli affiliati al clan
Polverino.
Si deduce, infine, l’insussistenza di esigenze cautelari attuali, attesa la risalenza dei fatti a cinque anni orsono, l’interruzione della permanenza del reato associativo essendo stati arrestati
tutti o gran parte degli affiliati al clan e per lo Scaccia la sua attuale condizione di detenuto per
esecuzione di pena definitiva a sedici anni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato nei termini di cui in motivazione.
Per affermare la sussistenza di gravi indizi della partecipazione dei ricorrenti all’associazione
dedita al traffico internazionale di hashish promossa dal clan camorristico Polverino, il Tribunale di Napoli ha valorizzato gli esiti del compendio indiziario rappresentato dalle intercettazioni
telefoniche riguardanti l’acquisto di due partite di hashish, ritenute ingenti ancorché di quantitativo indeterminato, avvenuto il 22 settembre 2009 (capo T della contestazione provvisoria riferita a entrambi gli indagati) ed il 23 ottobre 2009 (capo V riferita al solo Scaccia) e concluso
che, essendo stabili acquirenti di stupefacenti da Marino Mario e Marino Francesco ed essendo
detti Marino ‘uomini’ di Domenico Verde, a sua volta capo di una cd. paranza cioè di un gruppo
di affiliati al clan Poverino dedito all’importazione dalla Spagna di grandi partite di hashish, devono necessariamente anch’essi essere considerati partecipi del sodalizio criminale deputato al
traffico internazionale di stupefacenti.
Ciò premesso, ritiene questo collegio che il ragionamento del Tribunale sia affetto da un indebito sillogismo e cioè che la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferita ai due acquisti
di hashish – che si presumono ingenti sol perché in data 3 dicembre 2009 lo Scaccia veniva
arrestato in flagranza di reato unitamente a Marino Francesco per l’illecita detenzione di 820
kg. di hashish custoditi in un appartamento romano – dimostri ipso facto la partecipazione degli
indagati all’associazione di cui all’art. 74 legge stupefacenti, a sua volta costituente espressione diretta del sodalizio di stampo camorristico denominato clan Polverino.

2. Avverso detta ordinanza hanno presentato ricorso gli indagati, deducendo in primo luogo
l’assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione degli indagati all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, difettando qualsivoglia elemento indiziario atto a
dimostrare non solo la loro consapevolezza circa l’esistenza del sodalizio criminale, ma anche
l’esistenza di un qualsivoglia apporto materiale al medesimo.

Deve, tuttavia, affermarsi che non si fa corretto governo dell’applicazione di tale principio il ritenere che due o al massimo tre nel caso dello Scaccia acquisti di partite di hashish – due delle
quali presuntivamente riferite a quantitativi ingenti – possano integrare quella ‘costante disponibilità’ all’acquisto di sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico.
Oltre tutto, il Tribunale ha in maniera contraddittoria escluso la ricorrenza dell’aggravante di
cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, laddove il ricordato orientamento giurisprudenziale collega
la stabile disponibilità all’acquisto di stupefacenti all’agevolazione dello svolgimento dell’attività
dell’associazione, assicurandone la realizzazione del programma criminoso, mentre nel caso di
specie sussistono plurimi elementi indiziari (in primis le dichiarazioni di diversi collaboratori di
giustizia già affiliati al clan Polverino) secondo cui l’associazione deputata al traffico internazionale di hashish rappresentava diretta emanazione del clan camorristico.

4. S’impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza in relazione al capo A della contestazione
provvisoria ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, cui spetterà indicare se sussistono ulteriori elementi indiziari, diversi da quelli connessi ai citati acquisti di stupefacente,
della partecipazione dei ricorrenti all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’annullamento dell’ordinanza in parte qua imporrà evidentemente al Tribunale, in ipotesi di ritenuta insussistenza di elementi indiziari diversi da quelli sopra indicati, di riconsiderare il profilo della sussistenza di attuali esigenze cautelari, risalendo gli episodi criminosi provvisoriamente contestati ai capi T e V al 2009 e dovendosi a tal fine tenere conto del tempo trascorso
dalla loro commissione (art. 192 lett. c] cod. proc. pen.).

P. Q. M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 05/02/214
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Orbene, è certamente vero che la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare di questa
sezione ha da tempo affermato il principio che ‘integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell’attività criminosa dell’associazione ed assicura la realizzazione del suo programma
delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente
delle risorse dell’organizzazione, con la coscienza e volontà dell’autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento’ (Cass. sez. 6 n. 456 del 21/09/2012, Cena ed altri, Rv. 254225;
sez. 6 n. 1147 del 19/11/2007, Stabile, Rv. 238403; sez. 6 n. 41717 del 6/11/2006, Geraci,
Rv. 235589).

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