Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9924 del 30/01/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 9924 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

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sul ricorso proposto da:
BULGARU ANDREI N. IL 09/07/1961
avverso il provvedimento n. 45047/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 21/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. G- te
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Data Udienza: 30/01/2014

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FATTO e DIRITTO

1. Andrei Bulgaru, detenuto presso la Casa Circondariale di Verona in forza di un’ordinanza
applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’appello di Venezia nell’ambito del
procedimento di estradizione n. 12/2013, avviato a seguito di un mandato di cattura provvisorio
emesso dalla Repubblica di Moldavia in data 8 ottobre 2010 per il reato di truffa ivi commesso tra

con quella attenuata degli arresti domiciliari, allegando in tal senso la dichiarazione di disponibilità di
una cooperativa sociale.
Espone, al riguardo, che in data 23 agosto 2013 la Corte d’appello di Venezia ha emesso sentenza
favorevole all’estradizione e che avverso tale pronunzia è stato proposto ricorso per cassazione,
soggiungendo che il pericolo di irreperibilità non sussiste, essendo egli cittadino dell’Unione europea, e
che una misura domiciliare sarebbe più proporzionata ed adeguata alle contestazioni relative alle
condotte oggetto della domanda estradizionale.

2. La richiesta, genetica nella sua formulazione, non può essere accolta e va pertanto disattesa, non
prospettando ragioni concrete, o elementi nuovi, specificamente idonei a modificare le contrarie
valutazioni al riguardo già espresse dalla Corte di merito.
Occorre altresì rilevare che, con sentenza pronunciata in data odierna, questa Suprema Corte ha
definito la procedura di estradizione in senso favorevole, accogliendo la domanda avanzata dalla
Repubblica di Moldavia, e che tale situazione, pur non preclusiva ai fini del controllo giurisdizionale
sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell’ambito del procedimento
incidentale “de libertate”, presuppone necessariamente che la richiesta avanzata dell’estradando si fondi
su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari,
con particolare riguardo al pericolo di fuga (Sez. Un., n. 26156 del 28/05/2003, dep. 18/06/2003, Rv.
224613), condizioni, queste, che, per un verso, non possono dirsi oggettivamente ravvisabili stante la
piena efficacia della misura coercitiva in essere, e, per altro verso, soffrono, come dianzi rilevato, di un
difetto di allegazione circa la presenza di elementi nuovi, in concreto idonei a sovvertire il quadro delle
precedenti valutazioni cautelari.

3. Ne discende, conseguentemente, il rigetto della richiesta. La Cancelleria provvederà
all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

l’agosto ed il dicembre 2008, ha personalmente chiesto la sostituzione della predetta misura cautelare

Rigetta la richiesta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, li, 30 gennaio 20143.

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