Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9923 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9923 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORSI MASSIMO N. IL 16/10/1962
tkA(k4431.1
avverso la sentenza n. 469/2012 TRIB SEZ.DIST. di CASTELNUOVO
DI PORTO, del 23/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in p ona del Dott.,22 -Lo C-0
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 maggio 2013 il Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di
Castelnuovo di Porto – dichiarava ORSI Massimo colpevole del reato di cui all’art. 256 comma
1 del D. L.vo 152/06 [fatto commesso in Morlupo il 9 settembre 2008] e, per l’effetto, lo
condannava alla pena di € 3.000,00 di ammenda, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche, contestualmente disponendo la confisca dell’autocarro.

motivi: con il primo lamenta l’erronea applicazione della legge penale in punto di affermazione
della penale responsabilità in quanto manca l’elemento oggettivo del reato contestato. Con il
secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in punto di disposta confisca
del mezzo adoperato per il trasporto dei rifiuti.
1.2 Nelle more il ricorrente decedeva come da certificazione anagrafica depositata nella
cancelleria di questa Corte Suprema in data 31 ottobre 2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Sulla base della certificazione attestante la morte del ricorrente va disposto

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell’imputato.
2. È appena il caso di rilevare incidentalmente con riguardo al primo motivo che le
argomentazioni espresse nel gravame sono meramente in fatto e mirano a sovrapporre una
propria valutazione dei dati probatori a quella già espressa dal giudice della cognizione. Il
Tribunale ha dato conto delle dichiarazioni dei testi verbalizzanti, i quali hanno fatto tutto ciò
che era in loro potere per poter espletare il controllo di istituto.
2.1 Anche il motivo afferente alla asserita illegittimità della disposta confisca è infondato
essendo stata disposta la misura ablativa ai sensi dell’art. 259 del D. Lgs. 152/06.
2.2 Tanto detto va rilevato che, nelle more del procedimento, in data 27 ottobre 2014 è
intervenuto il decesso dell’imputato, come risulta dal certificato di morte depositato presso la
cancelleria di questa Corte Suprema in data 31 ottobre 2014.
3. Ne consegue l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 c.p., con la conseguenza che la
sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza
rinvio. Va in proposito osservato che la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla
proposizione del ricorso per Cassazione, impone l’annullamento detto, con l’enunciazione della
relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale,
rimanendo così preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129
c.p.p., comma 2, tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come
nel caso di specie, l’evidenza (v. S.U, 25.10.2000 n. 30, Poggi Longostrevi, Rv. 217245; più di
recente Sez. 1^ 9.6.2010 n. 24507, Lombardo, Rv. 247790).

1.1 Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo due

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte
dell’imputato.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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