Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9921 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9921 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da: Di Martino Salvatore, nato il giorno 7 maggio
1953, e Battiato Rosaria, nata il giorno 15 novembre 1961, avverso il decreto di
sequestro preventivo 6 giugno 2013 del Tribunale del riesame di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso di Di Martino e
l’annullamento con rinvio per la Battiato.
RITENUTO IN FATTO
1. Di Martino Salvatore e Battiato Rosaria, ricorrono a mezzo del loro
procuratore speciale avverso il decreto di sequestro preventivo 6 giugno 2013 del
Tribunale del riesame di Catania, il quale, provvedendo ex art. 12 sexies della
legge 356/92 e 321 comma 2 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello
proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il

Data Udienza: 29/01/2014

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Tribunale di Catania in data 31 dicembre 2012 ha disposto il sequestro, tra gli
altri, del seguente bene: «5) esercizio commerciale adibito a bar, denominato
AgipCafe, ubicato all’interno della stazione di servizio sita in Giarre, via Sturzo
s.s. 114, intestato alla “AgipCafe dei Fratelli Di Martino di Di Martino Salvatore e
C. s.n.c.”, p. IVA 00778940874, con annessa rivendita di Monopoli -nr, 24,

Mascali (CT) alla via M. Immacolata nr.126 ».
2. Russo Roberto, è destinatario dell’ordinanza 31 dicembre 2012 del
G.I.P. presso il Tribunale di Catania che gli ha applicato la misura cautelare della
custodia in carcere in relazione ad una serie di delitti di cui ai capi A), B), B1), C),
C1), C2), D5), D6), E), E2) ed E3) della rubrica, mentre era stata rigettata la
richiesta del Pubblico Ministero in relazione ai capi D), D1), D2), D3), D4),

F

(capo che qui interessa), F1), F2), F3), esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 DL
n. 152/01, conv. Legge n. 203/91, con riferimento ai delitti di cui ai capi B), D) ed
E) e rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare reale, pure formulata
dalla pubblica accusa.
3. Il P.M. ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. censurando le
statuizioni di mancato accoglimento rese dal G.I.P. ed il Tribunale del riesame, con
il provvedimento oggi impugnato, ha deciso disponendo il sequestro dell’esercizio
commerciale adibito a bar, denominato AgipCafe, con annessa rivendita di
Monopoli n.24, intestata a Battiato Rosaria
4. nel capo F) è stato contestatato a Russo Roberto di avere, con il concorso
di Di Martino Giovanni (fratello dell’odierno ricorrente Di Martino Salvatore),
attribuito fittiziamente al predetto Di Martino la titolarità di una quota dell’esercizio
commerciale di bar-tabacchi AGIPCAFE’, sito in Giarre, viale L. Sturzo, pari ad
almeno il 50% del relativo capitale sociale, quota, questa, in realtà nella
disponibilità di fatto dell’odierno appellato, e ciò al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ciò con l’aggravante di aver
commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà
derivanti dall’appartenenza all’associazione mafiosa cosiddetta “Cintorino”,
collegata altresì al dan mafioso dei “Cursoti”, ed al fine di agevolare la
realizzazione delle relative attività illecite.

intestata a Battiato Rosaria, nata ad Acireale (CT) il 15.11.1961 e residente a

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4.1. Il G.I.P. ha rigettato la richiesta della pubblica accusa, per ragioni
legate all’elemento soggettivo, affermando in particolare, quanto al detto capo F,
che al dimostrato coinvolgimento del Russo nella gestione del bar-tabacchi “Agip
Cafe di Gìarre, non si affianca “alcun dato documentale che comprovi quale sia
l’assetto formale della detta attività imprenditoriale, se cioè la stessa sia

partecipazione anche di Russo, e ancora se vi sia stato o meno un incarico
fiduciario formalmente affidato al Russo e finalizzato a consentirgli di assumeme la
gestione”.
4.2. Il Pubblico Ministero nel suo appello ha censurato l’ordinanza
evidenziando, per un verso, l’erronea valutazione della condizione personale
dell’indagato e l’omessa considerazione del tenore della nota della D.I.A. di Catania
del 3 dicembre 2010, in atti, con le visure camerali relative alle imprese coinvolte
nelle indagini.
4.3. Da detta nota consta che l’esercizio di bar e rivendita di tabacchi in
esame, denominato “AgipCafe”, è costituito in società in nome collettivo intestata a
Di Martino Giovanni e al di lui fratello Salvatore (“AgipCafe dei Fratelli Di Martino di
Di Martino Salvatore & C. S.n.c.”, con sede in Giarre, via L. Sturzo s.s. 114),
quest’ultimo amministratore unico e legale rappresentante, avente quale oggetto il
“commercio al minuto dì carburanti e lubrificanti a mezzo distribuzione e l’esercizio
di bar”, con annessa rivendita dì Monopoli, intestata a Battiato Rosaria, moglie di
Di Martino Giovanni (cfr. visura storica della C.C.I.A.A. di Catania di cui all’Ali. n.
655 alla informativa della D.I.A. citata): nella compagine sociale della detta s.n.c.
non figurava, pertanto, la persona dell’odierno appellato che, del resto, non
risultava rivestire alcun ruolo gestorio nell’ente.
4.4. Inoltre per il gravato provvedimento è emersa, da un insieme di
conversazioni, anche ulteriori rispetto a quelle prese in esame dal G.I.P., che,
“almeno secondo il parametro della ragionevole probabilità che connota il giudizio
cautelare, non soltanto la cointeressenza tra Russo Roberto e Di Martino Giovanni
nella gestione del Bar-Tabacchi, annesso all’impianto di erogazione di carburante,
ma anche il ruolo preponderante e preminente assunto nella suddetta impresa
proprio dal Russo rispetto al Di Martino.

effettivamente intestata al solo Di Martino Giovanni, ovvero se vi sia una

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4.5 In definitiva, per il Tribunale del riesame, gli odierni ricorrente hanno
fornito un apporto causalmente rilevante tanto alla gestione occulta della impresa
da parte di Russo Roberto quanto alla sua intestazione fittizia delle relative quote.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

La difesa di Di Martino Salvatore, con un primo motivo deduce

sotto il profilo della esatta individuazione del bene sottoposto a sequestro e della
relativa mancanza di motivazione, sequestro basato sull’erroneo e non provato
assunto che i beni siano in realtà nella disponibilità di fatto dell’appellato Russo
Roberto, soggetto pregiudicato e già sottoposto in passato alla misura di
prevenzione personale. Il Tribunale, in ogni caso, ha disposto il sequestro
dell’intero esercizio commerciale, andando oltre a quanto indicato nel capo di
imputazione e a quanto richiesto dal P.M. che ha fatto riferimento esclusivamente
al 50% del capitale sociale.
1.1. Del resto, nella motivazione del decreto si è ritenuta sussistente
un’ipotesi di fittizia intestazione in capo al Russo “delle relative quote” e
conseguentemente il sequestro andava disposto limitatamente alle quote
asseritamente riconducibili al Russo e non all’intera compagine sociale senza
alcuna espressa giustificazione sul punto.
2. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento al
combinato disposto di cui agli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 321 c.p.p. , in
relazione alla mancata motivazione in ordine alla individuazione del bene oggetto
di sequestro.
2.1. Il provvedimento, secondo il ricorrente, ha avuto ad oggetto un bene
diverso e del tutto estraneo rispetto a quello che, secondo l’ipotesi accusatoria,
sarebbe stato di fatto nella disponibilità del Russo e, comunque, sussisterebbe sul
punto assoluta mancanza di motivazione a ciò non bastando l’interpretazione del
tenore delle conversazioni intercettate da considerarsi “del tutto inconsistenti”.
3. Quanto alla posizione della Battiato, il comune difensore riprende le
critiche già formulate per il Di Martino aggiungendo l’ulteriore deduzione della
nullità del decreto, nella parte in cui avrebbe omesso ogni motivazione in merito
alla specifica risultanza, costituita dalla prova documentale della sussistenza di una

inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché assenza di motivazione

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autonoma licenza per la gestione dei tabacchi in capo a Battiato Rosaria, e che si
allega per espresso disposto dell’art. 606, comma i lett. e) c.p.p.
3.1. In particolare si evidenzia che nelle conversazioni, indicate dal
Tribunale, non si fa alcun riferimento alla rivendita di tabacchi, quale oggetto
dell’illecito interesse del Russo, così determinando ulteriormente il perimetro della

solo elemento da cui possa desumersi, anche solo a livello indiziario, che l’attività
di gestione della vendita dei monopoli intestata alla Battiato e ubicata all’interno
della stazione Agip, con assoluta autonomia gestionale e contabile, sia stata
anch’essa nella disponibilità del Russo e non ha fornito alcuna motivazione in
ordine alla decisione di estendere il provvedimento ablatorio, oltre all’esercizio
commerciale bar Agipcafè, anche alla suddetta rivendita.
4. Ritiene la Corte che nessuna delle anzidette doglianze sia accoglibile
attesa la loro palese infondatezza.
4.1. In proposito, e preliminarmente, va rammentato che in tema di
riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma
primo, cod. proc. pen., rientra la totale mancanza di motivazione oppure la
presenza di motivazione meramente apparente, in quanto l’una o l’altra correlate
all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità o la incompletezza
di motivazione, le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità
nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell’art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la “mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità” della motivazione (cfr. da ultimo , sezione.
2, 35807/13, non massimata, nonché: Sez. 5, 8434/2007, Rv. 236255; Sez. U,.
25932/2008, Rv. 239692).
4.2. Inoltre va evidenziato che in sede di riesame di misure cautelari reali,
pur essendo precluso il sindacato sul merito dell’azione penale, deve il giudice
verificare la sussistenza del presupposto del “fumus commissi delicti” attraverso un
accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure
sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato. (cfr. Sez. 6,

motivazione omessa, considerato che il Tribunale, in definitiva, non ha indicato un

6

35786/2012, Rv. 254394; Sez. 1, 21736/2007, Rv. 236474; Sez. 2, 2808/2009,
Rv. 242650).
4.3. Orbene di tali regole risulta aver fatto buon governo il Tribunale del
riesame, il quale, proprio a seguito delle critiche, specifiche e fondate deL P.M.,
alla decisione del primo giudice, ha predisposto un apparato argomentato di

4.4. Nello specifico non va dimenticato che il primo favorevole
provvedimento ha tratto fondamento dal solo profilo soggettivo della condotta,
profilo questo ampiamente soppesato e diversamente affermato nell’odierno
decreto il quale:
a)

ha “in primis” valutato la posizione del De Martino nella sua realtà di

soggetto di “globalizzante intervento” nell’ esercizio commerciale adibito a bar,
denominato AgipCafe, ubicato all’interno della stazione di servizio, intestato alla
“AgipCafe dei Fratelli Di Martino di Di Martino Salvatore e C. s.n.c.”, con annessa
rivendita di Monopoli -nr, 24, intestata a Battiato Rosaria;
b) ha dato per pacifica la formale intestazione della Rivendita di monopoli
alla Battiato, ma nel quadro generale della realtà maggiore, afferente ai Di
Martino, senza alcun errore nella individuazione di tale bene, da considerarsi
fisiologica, anche se formalmente autonoma, “appendice” dell’AgipCafe;
c) ha considerato la totalità del compendio dei beni, posto che il P.M. nella
motivazione delle sue richieste aveva testualmente fatto riferimento, solo in via
subordinata, al 50% (pari ad almeno…);
d) ha spiegato che il Russo, pur assumendo la gestione di fatto della
impresa commerciale di bar tabacchi di Di Martino Giovanni -come attestano
l’esercizio di poteri tipici del titolare di una impresa (organizzazione delle forniture
di merce, anche illecite, richiamo severo ai dipendenti sospettati di sottrazione di
merce e denaro, preposizione di persone di fiducia nei ruoli di contatto con i
clienti)- si era adoperato per non figurare tra i titolari di quote di capitale né di
cariche sociali, e ciò con il contributo necessario di Di Martino Giovanni che
manteneva interamente a sé, e al fratello Salvatore, la intestazione formale di
tutte le quote della s.n.c. e in generale provvedeva in via esclusiva a tutti gli
adempimenti formali (intestazione delle fatture, etc.), cosi dissimulando la

giustificazioni, non invalidabile in questa sede.

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posizione di socio occulto del Russo nella detta compagine sociale, con posizione
quanto meno paritaria sul piano della titolarità delle quote e di assoluta
preminenza nell’attività gestoria rispetto alla quale Di Martino Giovanni assumeva
posizione subalterna, mentre risultava pressoché inconsistente la figura di Di
Martino Salvatore, apparentemente amministratore unico della società.

decisionale del Russo: sia in ordine alla installazione delle “macchinette” per il
gioco elettronico e all’integrale acquisizione dei relativi proventi; sia per
all’approvvigionamento di sigarette di provenienza illecita (prioritario interesse
della Battiato), decisione che andava solo “comunicata” a Di Martino e della quale
questi avrebbe potuto al più prendere atto; sia ancora per la preposizione, nel
ruolo di impiegati dell’esercizio commerciale, di persone di famiglia e di propria
fiducia (tra cui il fratello Russo Andrea), senza dire del rilievo attribuibile
all’arrogante monito rivolto ai dipendenti di ritenerli automaticamente responsabili
di qualsivoglia ammanco, oltre che al manifestato proposito di esautorare, nel
tempo, Di Martino Giovanni dalla (già timida) gestione.
4.5. Da ciò l’ineccepibile conclusione del Tribunale del riesame sul carattere
artificioso della intestazione dell’impresa ai fratelli Di Martino e la sua finalizzazione
a occultare la titolarità (o quanto meno la con-titolarità) effettiva della stessa in
capo a Russo Roberto, in vista di eventuali e paventate azioni ablative, atteso
l’assoluto protagonismo rivestito nell’impresa da parte di Russo Roberto.
4.6. In definitiva, per il Tribunale del riesame, irrilevante la posizione del Di
Martino, persona senza pregiudizi penali e consapevole della caratura criminale di
Russo, accettando di mantenere a sé (e al fratello odierno ricorrente Di Martino
Salvatore, figura del tutto assente dalla gestione dell’impresa) l’intestazione della
impresa collettiva in discorso, della quale Russo assumeva una posizione
dominante, egli ha fornito, con la Battiato, pur in assenza di contegni in senso
proprio intimidatori attribuibili al Russo, un apporto causalmente rilevante tanto
alla gestione occulta della impresa da parte di Russo Roberto quanto alla sua
intestazione fittizia delle relative quote. Affermazione questa che ha compreso,
come un cerchio concentrico di minori proporzioni, la posizione accessoria della

e) ha diffusamente supportato tale conclusione con la verificata autonomia

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Battiato nella Rivendita di monopoli, destinataria tra l’altro del lucroso apporto
delle sigarette di contrabbando.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti
alle spese del processo e, ciascuno, alla somma che si ritiene equa di C. mille in
favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di €. 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 29 gennaio 2014
Il c,6gliere estensore

P.Q.M.

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