Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9920 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9920 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Guidi Romeo, nato il giorno 30 giugno 1980,
avverso la sentenza 15 luglio 2013 del Tribunale monocratico di Castrovillari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Viste le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per raccoglimento del ricorso e
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Guidi Romeo, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 15
luglio 2013 del Tribunale monocratico di Castrovillari che, provvedendo ex artt.
444 e 558 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di mesi 6 di reclusione per il
reato di evasione.
2. L’impugnazione sostiene in quattro motivi le seguenti invalidità:

Data Udienza: 29/01/2014

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I) violazione di legge, con riferimento al mancato rispetto dell’accordo delle
parti, posto che si era convenuto e l’accordo era stato condizionato alla modifica
della misura

della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti

domiciliari, circostanza ignorata dal Tribunale e neppure indicata nella narrativa
della sentenza nella quale si è fatto esclusivo riferimento all’accordo sulla pena;

avvocato diverso dal difensore presente in udienza;
III) errore nella determinazione della pena, non essendo il giudice partito
dal minimo edittale di mesi sei in relazione alla legge 199/2010 in allora vigente;
IV) vizio di motivazione attesa l’assenza di una qualsiasi spiegazione del
mancato accoglimento dell’accordo intervenuto tra parte pubblica e privata sullo
status libertatis del Guidi.
3. Ritiene la Corte la palese infondatezza delle anzidette quattro censure.
3.1. Innanzitutto, irrilevante “l’error calami” circa le generalità del
difensore, inammissibile risulta 11 111 motivo, il quale, contro ogni logica difensiva
e quindi avverso l’interesse della persona assistita, chiede sostanzialmente che il
minimo edittale, considerato in allora dal giudice e pari a mesi 6 di reclusione, sia
diversamente valutato in relazione alla legge 199 del 2010, in vigore dal 16
dicembre 2010, la quale, all’art. 2 comma 1 lettera “a”, quindi applicabile al
tempo della condotta di evasione posta in essere dall’imputato, ha fissato invece
detto minimo nella misura di anni 1.
Non miglior sorte hanno infine le restanti doglianze tenuto conto:
a) che una volta concordata, tra parte pubblica e privata «nella specie e
nella misura indicata di una sanzione sostitutiva … o di una pena pecuniaria,
ovvero di una pena detentiva», non è consentito subordinarne l’efficacia ad
evenienze diverse da quella unica ed espressamente prevista e disciplinata dal
comma terzo dell’ad,

444 cod. proc. pen. e concernente la sospensione

condizionale della pena;
b) che, pertanto, nessun obbligo aveva il giudicante di rigettare la richiesta
sul punto, né di prendere atto oppure tanto meno giustificare -nella decisione di
applicazione della pena- il mancato rispetto di una tale condizione (status

II) error in procedendo, essendo stato indicato come difensore del Guidi un

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libertatis del richiedente) che è e rimane priva di efficacia nel sistema degli
accordi nel rito speciale scelto dalle parti;
c) che di tanto ha preso atto il Tribunale monocratico di Castrovillari, il
quale, nello stesso giorno, una volta deliberato sulla richiesta ex art. 444 cod.
proc. pen., e sentito il P.M., ha provveduto a sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. a

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1.500,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 29 gennaio 2014
Il consiglr estensore

rigettare la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere.

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