Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 992 del 18/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 992 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMANA YASIN N. IL 02/10/1982
avverso la sentenza n. 4813/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 18/07/2014

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza, per quanto qui d’interesse, fu confermata la
condanna di tale HAMAMA Yasin alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed
euro 700 di multa, con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.,
valutata come equivalente alle aggravati, per il reato di furto aggravato commesso
in concorso con altro soggetto in danno di un viaggiatore che si trovava a bordo di
un treno;
dell’imputato, lamentando come ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche,
a fronte del “comportamento ammissivo dell’imputato” e della “modestissima
offensività del reato” ;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome basato soltanto su generiche e
soggettive valutazioni della difesa, del tutto inidonee, in questa sede, a contrapporsi
alla più che completa e corretta motivazione sulla base della quale la corte
territoriale ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ponendo in luce, in
particolare, oltre alla non contestata esistenza, a carico dell’imputato, di precedenti
penali (definiti, nella sentenza di primo grado, come “numerosissimi”), anche
l’assenza, nel suo comportamento, di elementi tali da renderlo suscettibile di
positiva valutazione, avendo egli ammesso il fatto e restituito il maltolto solo perché
sorpreso nella flagranza del reato ed essendosi successivamente dato alla fuga;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014
L’estensore

-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione I a difesa

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