Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 992 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 992 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SONDRIO
Nei confronti di :
CARITO LUCA N. IL 08.06.1982
Avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI SONDRIO del 22.04.2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22 aprile 2009, il GIP presso il Tribunale di Sondrio, a
seguito di richiesta di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p., dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Canto Luca in ordine al reato ascrittogli
(guida in stato di alterazione fisica e psichica a seguito dell’assunzione di sostanze
stupefacenti) perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale decisione proponeva appello (qualificato dalla corte d’appello di
Milano quale ricorso per cassazione) il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sondrio deducendo la violazione di legge e l’errata valutazione delle
fonti di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il GIP è pervenuto all’impugnata pronunzia rilevando che le tracce di stupefacenti
riscontrate nei liquidi biologici del Canto non fossero sufficienti a comprovare uno
stato di guida alterata al momento dell’accertamento di polizia giudiziaria.
Va in proposito osservato : come anche recentemente ribadito da questa Corte
(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 12/12/2012, Rv. 254449), orientamento al
quale si ritiene di dovere dare continuità, nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia

Data Udienza: 18/07/2013

Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENT

richiesto l’emissione del decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 459 c.p.p.,
comma 3 il G.I.P., qualora ritenga di non accogliere la richiesta, deve restituire gli
atti al Pubblico Ministero a meno che non ritenga, ricorrendone i presupposti, di
pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.. Tuttavia, in
tal caso, la sentenza di proscioglimento può essere pronunciata solo per una delle
ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà della prova (come sostanzialmente avvenuto nel
caso di specie) ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 che si riferisce alla sola
sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si è formata
la prova (v. anche, Cass. Sez. Un. n. 18 del 25/10/1995, Rv. 202375; Cass. sez. 1
n. 3787 del 31/3/1994, Rv. 198713)”: Cass. 38599/2005 Rv 232950; Cass.
4186/2007 Rv 238431.
4. Da ciò consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
Tribunale di Sondrio
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Sondrio..

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