Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9918 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9918 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Rubicondo Cesare Carmine,

nato il giorno

20 giugno 1956, avverso l’ordinanza 30 settembre 2013 del Tribunale del riesame
di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Roberto Aniello che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata
ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Rubicondo Cesare Carmine, indagato del reato di abuso d’ufficio, ricorre,
a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 30 settembre 2013 del Tribunale
del riesame di Napoli con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello contro
l’ordinanza 30 luglio 2013, notificata il 5 agosto 2013, del G.I.P. presso il

Data Udienza: 28/01/2014

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Tribunale di Avellino che gli aveva applicato la misura interdittiva della
sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio.
2. Agli atti risulta la seguente scansione cronologica:
a) il 3 agosto 2013, il Rubicondo depositò, a mezzo del suo difensore
presso la cancelleria del Tribunale della libertà richiesta di riesame, ai sensi e per
procedente del tribunale di Avellino aveva applicato, il 30 luglio 2013, una misura
interdittiva nei suoì confronti (notificata il 5 agosto 2013), con riferimento al reato
di abuso di ufficio, commesso nella qualità di vice-comandante la polizia
municipale di Avellino;
b) tale richiesta (iscritta al numero 6385/2013 RIMC) era sprovvista di
motivi e la relativa procedura di riesame fu dichiarata inammissibile all’udienza
camerale del 20 settembre 2013;
c ) il 9 agosto 2013, sei giorni dopo la presentazione della richiesta di
riesame, il Rubicondo depositò, personalmente, presso la cancelleria del
Tribunale della libertà,

atto di appello, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 310

del codice di rito, avverso la medesima ordinanza, come già detto, notificatagli il
5 agosto 2013;
d) nel corso dell’udienza camerale del 30 settembre 2013, cui non
partecipava l’impugnante, il difensore ha argomentato seguendo il percorso
tracciato con l’atto di gravame ed ha concluso per la revoca della misura;
e)

il Tribunale distrettuale ha dichiarato inammissibile l’appello

argomentando che, l’impugnazione, ancorchè proposta dal difensore, come
asserito dall’articolo 571 cod. proc. pen. è l’impugnazione dell’imputato: tanto è
vero che è solo e sempre questi che può togliere effetto alla impugnazione
interposta dal difensore, nei modi previsti per la rinuncia.
3. In tale quadro, la gravata ordinanza ha rilevato che, quando
l’impugnazione sia stata proposta da uno dei soggetti legittimati, l’imputato o il
suo difensore, e si sia svolto il giudizio di impugnazione (per il principio di unicità
del giudizio che fa da riscontro al principio di unicità del diritto di impugnazione),
il diritto si consuma, con l’effetto di precluderne l’esercizio da parte dell’altro
soggetto legittimato.

gli effetti dell’articolo 309 del codice di rito, avverso l’ordinanza con cui il giudice

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3.1. Pertanto, una volta che il gravame sia stato proposto da uno qualsiasi
dei soggetti legittimati e su di esso sia intervenuta una qualche decisione, anche
dì inammissibilità, detto diritto, avendo conseguito il suo effetto, si è consumato;
così che ne è precluso l’ulteriore giudizio che, essendo funzionalmente diretto a
un risultato in favore dell’indagato e non al conseguimento di un interesse
decisione, che ha provveduto, secondo il ciclo normale, sull’impugnazione,
altrimenti, proposta.
3.2. Pertanto l’appello interposto dal Rubicondo, il 9 agosto 2013, è stato
ritenuto inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di impugnazione la difesa del ricorrente prospetta
violazione di legge con riferimento agli artt. 310 e 571 cod. proc. pen. sostenendo
che l’imputato con la presentazione dell’atto di appello, in data 9 agosto 2013, ha
inteso consapevolmente annullare il riesame già proposto dal difensore in data 3
agosto 2013.
2. In ogni caso si sostiene che: a) i mezzi di impugnazione erano diversi
(riesame ed appello); b) il mezzo, successivamente presentato dall’indagato
(appello), risale al 9 agosto, tempo antecedente alla pronuncia di inammissibilità
del riesame avvenuta il 20 settembre ; c) il diritto di impugnazione nelle forme
dell’appello è stato esercitato prima dello svolgimento e conclusione del giudizio
di impugnazione sulla prima (inammissibile) richiesta del difensore di riesame.
3. Da ciò la richiesta di annullamento, in adesione a plurime decisioni del
Supremo collegio (si cita tra l’altro: r.v. 250265,196960) secondo cui il diritto
d’impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di
uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, nel caso di specie
d’appello, sempre che non sia decorso, in riferimento a ciascuno di loro, il termine
d’impugnazione e non sia stato comunque emesso il provvedimento di merito a
seguito dell’impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati (cass. pen. sez.
2, 19109/2011 Rv. 250265).
4. Ritiene la Corte, anche in adesione alle richieste del Procuratore
generale, che il motivo sia fondato.

pertinente al difensore, non può essere reiterato in presenza di una qualche

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4.1. Nella vicenda si tratta di un diritto di impugnazione, esercitato
autonomamente dal difensore e dall’imputato, in due diverse forme (riesame ed
di versi, e
appello), in te
con la proposizione -nei termini di legge- anche della
impugnazione in ordine di tempo (l’appello).
In particolare l’atto di appello formulato dall’imputato (dopo la richiesta di

di merito, ma dì inammissibilità del Tribunale sulla richiesta di riesame che era
stata prima proposta dal difensore dell’indagato.
4.2. Pertanto, il diritto all’impugnazione, tempestivamente esercitato in
modo difforme dai due soggetti legittimati (difensore ed imputato) non si è
affatto consumato con la prima richiesta di riesame, proposta dal difensore il 3
agosto, con la conseguenza che l’atto d’appello -successivamente ma
tempestivamente presentato dal Rubicondo- imponeva al giudice della cautela
una decisione sul merito della questione.
4.3. La gravata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio
al Tribunale di Napoli per la decisione dell’appello proposto dal Rubicondo a
termini di impugnazione non scaduti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2014
consigliere estensore

riesame) è stato proposto in termini, ed in tempo antecedente la pronuncia, non

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