Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9917 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9917 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CARLO Domenico, n. Bompensiere (Pa) 12.11.1951
avverso l’ordinanza n. 1017/13 Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame del 9/7/2013
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, sezione per il Riesame, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava parzialmente quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data 17/06/2013 nei confronti di Domenico Di Carlo e concernente i reati di corruzione
(artt. 319, 321 cod. pen.), concorrente con quello di turbativa d’asta (art. 353 cod. pen.) quale
fine della medesima e di finanziamento illecito dei partiti (art. 7, commi 2 e 3 legge n. 195 del
1974) quale prezzo della corruzione, attuato anche mediante il pagamento di spese elettorali,
con il duplice scopo di alterare il risultato di un procedimento negoziato di scelta del contraente
privato, favorendo un’impresa facente capo al coindagato Giacchetto Faustino (turbativa
d’asta) avviato dal Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale di Palermo di cui il ricorrente era
funzionario e di conferire un incarico remunerato al Giacchetto medesimo in assenza di qualsivoglia procedimento concorsuale.
Con analitica disamina del materiale probatorio acquisito in sede d’indagine, il Tribunale ripercorreva minuziosamente le tappe della complessa procedura che aveva portato il Giacchetto ad
aggiudicarsi una gara indetta dall’ASI di Palermo per l’erogazione di fondi pubblici volti a finanziare un progetto d’informazione e comunicazione correlato alle attività istituzionali dell’ente,
rilevando come essa fosse stata fin dall’inizio inficiata dalla nomina, da parte del Di Carlo, del

Data Udienza: 28/01/2014

Giacchetto quale consulente esterno incaricato di reperire le società che dovevano essere invitate a partecipare alla procedura concorsuale.

Analizzando, inoltre, le ulteriori emergenze testimoniali e documentali, il Tribunale ravvisava
l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le utilità complessivamente conseguite dal Giacchetto (per circa 150.000,00 Euro tra aggiudicazione della gara e remunerazione quale consulente esterno) e quelle da lui indebitamente elargite al ricorrente, sotto forma di regalie dirette (10.000,00 Euro) ovvero di finanziamento alla campagna elettorale del partito PID – I Popolari di Italia Domani (per circa 15.000,00 Euro) di cui il Di Carlo era legale rappresentante,
finanziamento risultato eseguito in violazione della disciplina normativa di riferimento.
Apprezzando, peraltro, l’età del ricorrente (ultrasessantenne) e il suo status di incensurato,
nonché le circostanze della cessazione dall’incarico presso l’ASI nel 2011 e delle dimissioni
dalla carica di segretario amministrativo del partito, il Tribunale riteneva adeguata alla fattispecie la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari che sostituiva a quella inframuraria, pur
rilevando la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo di un pericolo di inquinamento probatorio già emerso nel corso delle indagini nonché di recidiva nel reato, facilitata dalla capacità di intessere relazioni sociali, per l’appunto ostacolata dalla misura in concreto impostagli.
2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso il Di Carlo, deducendo violazione di legge limitatamente alla ritenuta sussistenza di perduranti esigenze cautelari: illogicamente, infatti, il
Tribunale avrebbe affermato l’esistenza del pericolo di recidiva nel reato, attesa la natura
propria dei reati provvisoriamente contestati nonché la perdita della qualifica di pubblico ufficiale e la dismissione dall’incarico di partito medio tempore intervenute; quanto poi al pericolo
di inquinamento probatorio, contestando preliminarmente la ricorrenza di tale evenienza già in
corso d’indagine, il ricorrente deduce che l’ingente quantità di prove documentali raccolte e le
numerose sommarie informazioni acquisite ne rendono del tutto evanescente la configurazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Come risulta dagli atti del procedimento, il Di Carlo è stato, infatti, rimesso in libertà in data
18/09/13, giusta ordinanza del GIP di Palermo del 17/09/13 con cui è stata dichiarata la cessazione della misura degli arresti domiciliari operante nei suoi confronti a far data dal giorno successivo e remissione in libertà dell’indagato, se non detenuto per altra causa.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dovuta a causa
non addebitabile al ricorrente non fa, tuttavia, seguito condanna alle spese processuali (Cass.
sez. 1, sent. n. 13607 del 10/12/ 2010, Valentini, Rv. 249916; Cass. sez. 6, sent. n. 44805 del
5/11/2003, P.C. in proc. Scarpelli, Rv. 227168).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Roma, 28/01/2114

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Sulla base delle dichiarazioni rese da altri coindagati e da un funzionario (Pulvirenti) di fatto
estromesso dalla procedura, pur rivestendo nel suo ambito un ruolo formalmente di rilievo ed
alla luce delle copiose risultanze documentali acquisite, osservava il Tribunale che detta procedura era proseguita mediante la concreta presentazione di offerte da parte di tre società in
vario modo collegate al Giacchetto, risultando vincitrice una di esse oltre tutto in base alla illegittima esclusione di una delle partecipanti alla gara.

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