Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9916 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9916 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MILANO
nei confronti di:
AMPOLLINI MAURIZIO N. IL 08/10/1960
MORI EZIO N. IL 12/09/1951
avverso l’ordinanza n. 208/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
26/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS ;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. p..,0
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Data Udienza: 28/01/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 luglio 2013 il Tribunale del riesame di Milano ha annullato il decreto di
sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 27-28 giugno 2013, con il
quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del conto
corrente intestato ad ANPAS Comitato Regionale Lombardia, nonché delle autovetture e dei cellulari

comitato regionale – per i reati di cui agli artt. 110-483 c.p. (capo sub A), 110-314 c.p. (capo sub B) e 314
c.p. (capo sub C), relativamente all’ipotizzata commissione di condotte di falsa attestazione nelle
relazioni annuali sull’attività delle organizzazioni di volontariato, al fine del mantenimento dei requisiti
di associazione di volontariato previsti dalla 1. n. 266/91, nonché di condotte appropriative di
autovetture, cellulari di servizio e somme di denaro indebitamente trattenute per omessa presentazione
della rendicontazione prevista dalla normativa regionale, poste in essere in Milano in periodi di tempo
variamente ricompresi fra il 2008 ed il 2012.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di
Milano, deducendo vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione per avere
l’impugnata ordinanza erroneamente escluso sia la configurabilità del reato di falso, che dei reati di
peculato.
Sotto il primo profilo, in particolare, non si è tenuto conto del fatto che, ai sensi della legge n.
266/91, l’ANPAS era comunque tenuta a presentare le relazioni annuali per il mantenimento dei
requisiti di associazione di volontariato con riferimento esclusivo alla propria struttura interna e non in
relazione al complesso delle proprie consociate.
Sotto il secondo profilo, inoltre, l’impugnata ordinanza, confondendo il concetto di
appropriazione con le finalità — pubbliche o private – di utilizzo che caratterizzano le condotte
distrattive, confluite invece nel diverso reato di abuso d’ufficio, non ha considerato che proprio la
possibilità per l’ANPAS di mantenere il carattere di associazione di volontariato ha permesso agli
indagati di appropriarsi indebitamente dei suoi fondi, contravvenendo agli obblighi di restituzione,
entro un termine perentorio, delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione per finanziarne le
spese, nonché di investirli in una serie di benefits di cui si sono avvantaggiate varie persone, tra cui gli
stessi indagati.

3. Con memoria depositata in data 27 gennaio 2014, gli Avvocati Luca Degani e Gianluca Maris,
difensori dei predetti indagati, hanno svolto un’articolata serie di argomentazioni a sostegno della
declaratoria di inammissibilità, ovvero di rigetto, del ricorso proposto dal P.M., sottolineando, in
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assegnati a Mori Ezio ed Ampollini Maurizio — rispettivamente, presidente e direttore del predetto

particolare, come i motivi di doglianza non indichino alcuna violazione di legge, risultando peraltro
assenti, e nemmeno contestati, una qualsiasi condotta di concreto impossessamento delle somme da
parte degli indagati, né un loro utni7zo per finalità estranee al pubblico servizio svolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente
giustificate dall’impugnata decisione, il cui assetto motivazionale, di contro, ha sviluppato un’adeguata
disamina della base storico-fattuale oggetto della contestazione formulata in sede cautelare, traendone le
conseguenze logicamente coerenti con il quadro complessivo delle risultanze — documentali ed orali offerte dalle attività d’indagine.

5. Dall’iter motivazionale dell’impugnata pronuncia, infatti, emerge con chiarezza come il Tribunale
del riesame abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, escluso la sussistenza del
fumus in ordine alle ipotizzate fattispecie incriminatrici, rispondendo puntualmente alle obiezioni mosse
dal P.M. e ponendo in evidenza, segnatamente – dopo avere puntualmente ricostruito la struttura
organizzativa di ANPAS Comitato regionale Lombardia, che comporta l’inserimento piramidale al suo
interno di tutti i volontari riconducibili alle oltre cento associazioni di volontariato che ne fanno parte le seguenti circostanze di fatto: a) che i volontari sono stati gestiti ed organizzati direttamente
dall’ANPAS, cui hanno fatto capo sia sul piano del coordinamento che della diretta appartenenza;

b)

che entrambi i rendiconti oggetto della contestazione mossa in sede cautelare — riguardanti, per le
annualità 2008 e 2011, l’omessa restituzione di somme percepite a titolo di anticipi sui rimborsi spese sono stati comunque presentati, sia pure in ritardo; c) che, sulla base delle emergenze investigative, il
ritardo nell’invio della documentazione per l’anno 2008 non è derivato da alcuna appropriazione di
somme, ma da una situazione di disorganizzazione interna dell’ANPAS, cui si è aggiunta un’espressa
richiesta — nel senso di privilegiare le annualità 2009-2010 – proveniente proprio dall’organo che
avrebbe dovuto effettuare i controlli; d) che riguardo all’annualità 2011, inoltre, è stata valorizzata la
prova documentale offerta dalla difesa degli indagati in ordine alla consegna della documentazione ed
alla già avvenuta verifica parziale delle posizioni, senza che risulti mossa alcuna contestazione sulla
regolarità dei conti e senza che sia stata formulata alcuna richiesta di restituzione di somme di denaro; e)
che analoghe considerazioni, infine, sono state espresse riguardo al delitto di peculato oggetto
dell’imputazione provvisoriamente enucleata nel capo sub C), la cui configurazione, peraltro, è stata fatta
dipendere dalla violazione delle procedure interne di deliberazione sull’utilizzo di automezzi e cellulari,
senza precisare se i beni siano stati, in tutto in parte, sottratti alla funzione cui erano destinati, e per la
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4. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto non a rilevare mancanze argomentative ed illogicità

quale, all’epoca dei fatti, risultavano essere ancora nella disponibilità dell’Ampollini, quale incaricato di
pubblico servizio.

6. Inammissibili, dunque, devono ritenersi le doglianze prospettate nel ricorso, ove si consideri,
sulla base delle regole fissate dal costante insegnamento giurisprudenziale in questa Sede elaborato (Sez.
5, n. 5532 del 25/06/2010, dep. 01/10/2010, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, dep.

ultimo, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, dep. 21/02/2012, Rv. 252430), che, in tema di riesame delle
misure cautelati reali, costituisce vizio di violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a
norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., soltanto la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali (nel caso di specie, come si è rilevato, fedelmente rispettate), ma non certo il vizio di
illogicità manifesta — nel quale, sostanzialmente, si risolvono i su indicati motivi di doglianza — vizio che
può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui
all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen..
Entro tale prospettiva, dunque, potrebbero, in ipotesi, rilevare o l’omissione totale della
motivazione, ovvero la motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, tuttavia, la prima,
allorché il giudice utilizzi espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un
argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, con
esclusione delle situazioni meramente riconducibili, come nel caso in esame, ad una motivazione
prospettata come insufficiente e/o non puntuale.

7. Sotto altro, ma connesso profilo, peraltro, deve ritenersi che il Tribunale del riesame abbia
correttamente esercitato i suoi poteri, ove si ponga mente al quadro dei principii di diritto da questa
Suprema Corte delineati, e dall’impugnato provvedimento fedelmente osservati, in ordine all’estensione
dei limiti del sindacato esercitabile in sede di riesame sui presupposti del vincolo cautelare reale, in base
ai quali l’organo del riesame, nel verificare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale,
non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e
coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica
accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla
sussistenza stessa del “furnus” del reato contestato (Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, dep. 09/07/2010,
Rv. 247694; Sez. 3, n. 27715 del 20/05/2010, dep. 16/07/2010, Rv. 248134).

P.Q.M.

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20/02/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, dep. 28/02/2007, Rv. 236255, nonché, da

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, lì, 28 gennaio 2014

Il P esiden

Il Consigliere estensore

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