Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9911 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9911 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da

Marseglia Paolo Oronzo, nato il giorno 23

dicembre 1989, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno 15-18
luglio 2013.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del
ricorrente avv. Francesco Rizzo, che ha chiesto raccoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Marseglia Paolo Oronzo ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
l’ordinanza del Tribunale di Salerno 15-18 luglio 2013 che ha accolto il riesame
quanto al capo c (73 d.p.r. 309/90 in favore di Scermino), rigettando nel resto
quanto alle accuse dei capi a (artt.74, 73, 80 d.p.r. 309/90), d, h, i, I, n, t, u
(art.73 d.p.r. 309/90) .

Data Udienza: 28/01/2014

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1.1. Nell’ipotesi accusatoria il Marseglia viene indicato assieme al Ciaglia:
a)

come coadiutore del Corsini, capo, organizzatore e promotore del

sodalizio in Salerno, nella direzione strategica dell’organizzazione sino all’arresto
di Capone Claudio;
b) come addetto alla gestione-commercializzazione del traffico dell’hashish

2. Il Tribunale ha condiviso l’asserzione difensiva sull’assenza complessiva
di un vero e proprio percorso motivazionale per i soli reati satellite, riconducibile
al primo giudice della cautela, testualmente rilevando:
a) che esiste comunque una “ipomotivazione” a chiusura di ogni singola
accusa per i capi “c”, “d” ed “h”;
b) che la tecnica motivazionale, alquanto sbrigativa, non è solo discutibile
ma nulla anche perché l’ordinanza, per il resto, riporta, verosimilmente attraverso
la “tecnica del copia è incolla informatico”, alcuni passaggi della richiesta del
pubblico ministero (a sua volta mutuata dall’informativa di reato) e, nella parte
introduttiva, espone una serie di massime giurisprudenziali in tema di
associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e di utilizzabilità delle
intercettazioni, buone per ogni situazione;
3. Su tali premesse, l’ordinanza impugnata, aderendo ad un orientamento
giurisprudenziale anche recente (si citano: Cass.pen. 15416/2011 e 6322/2007),
ha stabilito che, pur in caso di rilevata nullità, il tribunale del riesame possa e
debba esercitare il potere di integrazione/surrogazione dell’apparato
argomentativo, normativamente impostogli ex art. 309, comma 9, c.p.p.,
esprimendo per la prima volta le ragioni giustificative della misura cautelare
adottata; in particolare il Tribunale del riesame ha spiegato di essersi uniformato
a tale interpretazione «anche in un’ottica di salvezza del provvedimento e nel
rispetto delle ragioni di tutela sociale » .
4. Risolto il problema della motivazione, il Tribunale ha quindi rigettato il
riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P.
relativamente all’accusa associativa e per i reati satellite (escluso il capo c)
integrando oppure redigendo parzialmente ex novo l’ordinanza genetica.

nell’intera provincia salernitana.

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Marseglia è composto di tre motivi.
Col primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza in quanto espressione
di una motivazione del Tribunale del riesame il quale ha illegittimamente cercato
di ovviare ad una inesistente ed ammessa assente motivazione del G.I.P. presso il

1.1. Si tratta di un motivo molto articolato ed accurato il quale,
esaminando i due opposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, e facendo
soprattutto leva su due conformi decisioni di questa sezione (ultima quella
n. 25631/2012 Rv. 254161) aderisce alla tesi in esse prospettata, chiedendo in
caso di adesione alla diversa tesi accolta dal Tribunale del riesame, che il ricorso
venga rimesso ex art. 618 cod. proc. pen. alle sezioni unite.
1.2. Il motivo peraltro non è fondato.
1.3. Preliminarmente, ritiene il Collegio, pur non ignorando la recente
decisione di questa stessa sezione (c.c. 24 maggio 2012, dep. 02 luglio 2012, n.
25631, Piscopo ed altri, Rv. 254161, secondo cui il potere dovere del tribunale del
riesame, di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento
impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando
l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del
procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all’impiego di mere clausole
di stile o all’uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per
cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto recepito o richiamato o comunque lo
abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni), che debba essere
evidenziato che la fattispecie in allora decisa riguardava una ordinanza applicativa
di misura coercitiva personale, costituita dalla copia di parti di motivazioni di
ordinanze emesse nell’ambito di differenti vicende giudiziarie e dall’integrale
contenuto della richiesta del pubblico ministero, senza che si fosse neppure
provveduto alle modifiche formali rese necessarie dal mutamento del tipo di atto
e dell’autorità procedente.
1.4. Situazione ben diversa da quella oggi da esaminare nella quale
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P., pur nella stringatezza delle

Tribunale di Salerno.

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giustificazioni (il Tribunale del riesame ha accennato anche ad una
“ipomotivazione”) ha fatto uso di alcuni opportuni accorgimenti nel senso che:
a) ha esposto, non solo trascrivendolo ma selezionandolo utilmente, il
materiale -rilevante e funzionale- ai fini della formulazione del giudizio di gravità
indiziaria;

brani adesivi e commentati delle indagini di Polizia giudiziaria;
c) ha correlato gli esiti delle intercettazioni ed il loro ragionevole tenore,
interpretato unitariamente, con le altre sinergiche emergenze processuali;
d) ha operato, per le parti non oggetto di uno specifico approfondimento,
una valutazione sintetica che risulta incompatibile con la negazione della grave
realtà indiziaria ritenuta.
1.5. In tale quadro e nella specie, appare quindi corretto il potere di
integrazione efo di surroga esercitato nell’ordinanza gravata ( cfr.: cass. pen. sez.
2, 7967/2012 Rv. 252222, Sez. 6, 8590/2006 Rv. 233499 Pupuleku; massime
conformi dal 1996 al 2004: 2950/1996 Rv. 206213; 4325/1996 Rv. 206494,
5502/1996 Rv. 203777, 5560/1996 Rv. 204041, 4753/1998 Rv.
211887, 11466/2001 Rv. 218752, 15729/2002 Rv. 21297, 35080/2002 Rv.
22636, 36611/2003 Rv. 226028, 35993/2004 Rv. 229763), senza aderire al più
radicale orientamento giurisprudenziale il quale nega al tribunale del riesame,
laddove si ravvisi difetto di motivazione, il potere di annullare il provvedimento
cautelare impugnato -dovendosi attribuire al solo giudice di legittimità il potere di
pronunciare il relativo annullamento per tale vizio- con la naturale conseguenza di
ritenere doverosa e corretta l’azione del Tribunale di “provvedere
integrativamente ad un’autonoma valutazione del quadro indiziario già conosciuto
dal giudice delle indagini preliminari”,
1.6. Invero la ricezione integrale del contenuto della richiesta del P.M.
nell’ordinanza del G.I.P., laddove avvenuto, non implica di per sè la nullità di
questa, quando risulti che il giudice abbia comunque esercitato un vaglio critico
oppure, come nella specie, quando non emerga che il giudice abbia recepito del
tutto acriticamente l’atto incorporato (cfr in termini: Sez. IV, n. 4181/2008,
Benincasa, Rv. 238674; Sez. II, n. 39383/2008, D’Amore e altro, Rv. 241868, la

b) ha accompagnato ad esso, come strumento di conforme interpretazione,

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quale ha affermato che “in caso di ritrascrizione integrale dei contenuti dell’atto di
riferimento” deve ritenersi effettuato un vaglio consapevole del giudice sul
contenuto del provvedimento di riferimento; Sez. II, n. 6966/2011 P.M. in proc.
Giampapa e altro, Rv. 249681; Sez. II, n. 13385/2011, Soldano, Rv. 249682;
Sez. I, n. 14830/2012, P.M. in proc. Faye, Rv. 252274.).

2. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso ex art. 74
d.p.r. 309/90 contestato al Marseglia, unitamente agli odierni ricorrenti Fumo e
Verdezza (nonché a: Capone, Raia, Ciaglia, Rescigno, ricorrenti la cui udienza è
fissata per il 4 febbraio p.v.) avuto riguardo al breve arco temporale di
contestazione dell’addebito, pari a due mesi.
2.1. In particolare si evidenza l’assenza di motivazione sulla sussistenza e
stabilità dell’organismo, il ruolo funzionale del ricorrente nel sodalizio, la
coscienza e la volontà di parteciparvi e contribuire in modo efficace alla sua
esistenza e sviluppo, tanto non potendosi ragionevolmente evincere dalla
conversazione (intercettata in ambientale) tra Corsini e Marseglia che ha fondato
l’accusa del capo I) -pag.35 ordinanza G.I.P.-.
2.2. Il motivo non ha pregio, laddove lo si confronti con la diffusa e
completa motivazione del Tribunale il quale, in parte sostituendosi alla
giustificazione offerta dal G.I.P., ed utilizzando tutto il materiale versato in atti,
come diffusamente esposto e selezionato, ha dato ragionevole conto di tutti gli
elementi idonei a concretizzare nella specie i gravi indizi di colpevolezza in
relazione alle accuse prospettate.
2.3. E’ invero noto, per ciò che attiene alla dedotta insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, sostenuta nella specie con argomentazioni che tendono a
contestare la idoneità e la coerenza del tessuto motivazionale su cui si fonda
l’ordinanza impugnata, che, in tema di difetto di motivazione, il sindacato di
legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è limitato alla mera
verifica di un coerente e logico apparato argomentativo, nella specie ampiamente
sufficiente.

1.7. Il primo motivo di impugnazione va quindi rigettato.

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2.4. Ne deriva che il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del
travisamento del fatto, deve essere riscontrato e specificamente individuato tra
le diverse proposizioni contenute nel testo della motivazione stessa, senza alcuna
possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, essendo impedito al
giudice della legittimità compiere una “rilettura” degli elementi di fatto posti a

affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione delle risultanze
processuali (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. 5, 46124/2008 Rv. 241997; cass.
pen. sez. 2, 42851/2002 Rv. 223411).
2.5. Nella specie, infatti, il Tribunale del riesame ha analiticamente preso in
considerazione le diverse circostanze ascritte in via

di accusa all’indagato

ritenendo in proposito ragionevolmente realizzate le condizioni oggettive e
soggettive per l’assunta misura cautelare personale.
2.6. Pertanto, anche il secondo motivo va quindi rigettato.
3. Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione e
violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari, risultando essere una
mera congettura che il ricorrente sia ancora permeato dalla cultura della
solidarietà criminale e non abbia dato segni di ravvedimento, considerato che
dopo l’arresto del Capone (24 febbraio 2011) il ricorrente ha interrotto ogni
contatto con altri indagati e di ciò ha preso atto il G.I.P. che non ha più
autorizzato proroghe sulla sua utenza in ragione della irrilevanza ai fini
investigativi.
3.1. In proposito si definisce contra legem la motivazione del Tribunale che
ha negativamente valorizzato il silenzio serbato dall’indagato e si segnalano, quali
elementi di favore non valutati: l’incensuratezza; l’assenza di legami con gli
indagati; la risalenza dei fatti a quasi 2 anni e mezzo; il deteriore trattamento
comparativo rispetto ad altri indagati che hanno ottenuto gli arresti domiciliari.
3.2. Ritiene il Collegio che le censure siano infondate, subito rilevando che,
a differenza di altri indagati, per il Marseglia, il Tribunale si limitato a far
riferimento generico al comportamento processuale senza alcun accenno
all’esercizio della facoltà di non rispondere.
Per il resto la gravata ordinanza:

fondamento della decisione , per sovrapporre la propria valutazione in ordine alla

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a)

ha ampiamente giustificato il concreto pericolo della reiterazione degli

illeciti e la “sua esclusiva vincibilità” mediante la misura in atto, ragionevolmente
collegandolo alla personalità dell’indagato al numero dei delitti commessi;
b)

ha spiegato che la mera incensuratezza non vale a superare la

presunzione ex art. 275 n.3 cod. pen..

riservato ad altri ricorrenti, avuto riguardo e soppesata la singolare peculiarità
delle specifiche e contingenti realtà personali.
7. In conclusione, il ricorso risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter
disp. att. C.P.P..
Ci i deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2014

Trattasi di spiegazione persuasiva, a nulla rilevando il diverso trattamento

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