Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9911 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9911 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAGANA’ ALESSIO N. IL 25/01/1945
avverso la sentenza n. 12/2014 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 23/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
cuqu— 1,0.z
che ha concluso per A:.

Udito, per la pa e civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23.9.2014 la Corte di assise di appello di Reggio
Calabria confermava la decisione del Gup della stessa sede che, all’esito del
giudizio abbreviato, ritenuto il vizio parziale di mente e riconosciute le
circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata e la
circostanza della provocazione, condannava Alessio Laganà alla pena di anni
quattro e mesi due di reclusione per l’omicidio del figlio Antonino contro il quale

La ricostruzione del fatto operata dai giudici di primo e secondo grado era
fondata sulle dichiarazioni confessorie dell’imputato e di altri testimoni in ordine
ai problematici rapporti tra padre e figlio e alle condotte violente di quest’ultimo,
affetto da disturbi comportamentali ed alcolizzato; sulla base della perizia
relativa alle condizioni psichiche dell’imputato veniva riconosciuto il vizio parziale
di mente.
Risultava accertato che la sera l’imputato aveva suggerito al figlio di non
uscire con il motorino stante il suo stato di ubriachezza, ma questi si era
allontanato di casa e non aveva fatto rientro; l’imputato lo aveva poi trovato
nelle prime ore del mattino a terra completamente ubriaco, lo aveva portato in
Cfo•

casa e messo a letto; pei, aveva deciso di ucciderlo per mettere termine a quella
situazione e lo aveva colpito sparando al volto con il fucile; aveva chiamato gli
altri due figli per comunicare l’accaduto chiedendo di avvisare la polizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Laganà, a mezzo del difensore di
fiducia.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio della
motivazione in relazione alla legittima difesa cd. anticipata.
Assume che deve ritenersi l’applicazione analogica della scriminante alla
difesa anticipata allorchè, pur non essendo ancora in atto il pericolo, si abbia la
certezza della non differibilità dell’intervento difensivo, certamente vano se
ritardato in attesa che insorga il rischio.
La Corte di appello, quindi, è caduta in contraddizione avendo riconosciuto
l’esistenza di un clima di confusione, determinato dalle condizioni in cui
l’imputato aveva trovato il figlio e dalla particolare aggressività manifesta da
questi, non avendo, tuttavia, considerato che era certo il tragico epilogo dello
sterminio dell’intera famiglia. Infatti, quella sera il figlio non solo aveva colpito il
fratello, ma aveva minacciato tutta la famiglia; l’ubriachezza ben avrebbe potuto
alimentare lo stato di aggressività rendendo evidente ed inevitabile che, una
volta ridestatosi, avrebbe dato seguito ai suoi propositi esternati prima di uscire
di casa.
2

aveva esploso due colpi di fucile, il 23.6.2008.

In ogni caso, la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l’imputato in
presenza del dubbio sulla esistenza della causa di giustificazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio
di motivazione in ordine alla legittima difesa putativa, rilevando come la
complessiva valutazione degli elementi accertati non può non condurre a ritenere
che si fosse erroneamente rappresentato la sussistenza dei presupposti della
legittima difesa nella ragionevole convinzione di versare in una situazione di
pericolo con conseguente necessità di porre in essere un’azione difensiva.

dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. pen., atteso che il ricorrente non si era
certamente avveduto che l’offesa minacciata dal figlio, imminente e senza
scampo, non richiedesse quel tipo di reazione, pertanto, gli può essere
addebitata soltanto la colpa.
Infine, lamenta la mancata riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il ricorso è inammissibile palesandosi tutte le censure
manifestamente infondate.
Ancorchè una parte della dottrina abbia sostenuto <

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