Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9910 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9910 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Verdezza Bernardino, nato il giorno 11
maggio 1988, avverso l’ordinanza 19 luglio 2013 del Tribunale del riesame di
Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Roberto Aniello che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Verdezza Bernardino, ricorre personalmente avverso l’ordinanza 19
luglio 2013 del Tribunale di Salerno che ha accolto il riesame per le contestazioni
del reato associativo e per quelle dei reati di cui ai capi Z5 e Z7, rigettando il
riesame quanto al capo Z1 (artt.81 capoverso, 110 cod. pen. e 73 d.p.r.
309/90), contestatogli unitamente al Di Giacomo ed al Ciaglia.

Data Udienza: 28/01/2014

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2. Con riferimento al capo Z1, l’ordinanza ha spiegato (richiamando
inoppugnabili elementi acquisiti in atti: intercettazioni ed esiti di appostamenti)
che Ciaglia e Corsini avevano acquistato, in data 14 luglio 2012, in Torre
Annunziata, dello stupefacente da Onda Arturo e Verdezza Bernardino e che tale
stupefacente era stato trasportato a Salerno dal Di Giacomo, perché già nei giorni

tra il Ciaglia e l’Onda Arturo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Verdezza, nel suo ricorso, personalmente redatto ed articolato in tre
motivi, non contesta, a differenza degli altri coindagati, l’integrazione della
motivazione quale effettuata dal Tribunale del riesame, ma si limita a proporre
censure: – sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto del capo
Z1 (I e II motivo); – sulla ricorrenza di esigenze cautelari e sulla corrispondente
giustificazione data su tali punti nella gravata ordinanza (III motivo).
2.

In particolare si prospetta criticamente: a) la presenza di ipotesi

alternative alla ipotizzata condotta criminosa di pari dignità logica di quelle
valorizzate nellTordinanza di custodia cautelare in carcere; b) l’assenza di prove
circa la corrispondenza del nome “Dino”, usuario della scheda intestata a Gallo,
alla persona del Verdezza; c) l’irragionevole scomparsa di Onda nelle successive
forniture di stupefacente; d) l’assenza di riferimenti al Verdezza nei colloqui del
Corsini con la moglie e che raccenno al Dino atteneva a frutti di mare, oggetto
naturale del discorso essendo il Corsini gestore di una friggitoria-pescheria; e) il
diverso trattamento riservato a Onda, correo del Verdezza nel capo Z1.
3. Ritiene la Corte che nessuno dei motivi – al limite dell’ammissibilitàpossa essere accolto.
Le doglianze non hanno infatti pregio laddove le si confronti con la diffusa
ed articolata motivazione del Tribunale, alla quale il ricorrente intende sostituire il
suo personale apprezzamento, che ha dato ragionevole conto di tutti gli elementi
idonei a concretizzare nella specie i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle
accuse prospettate al capo z1..

precedenti erano stati registrati corrispondenti contatti, non aliunde giustificati,

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3.1. E’ invero noto, per ciò che attiene alla dedotta insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, sostenuta nella specie con argomentazioni che tendono a
contestare la idoneità e la coerenza del tessuto motivazionale su cui si fonda
l’ordinanza impugnata, che, in tema di difetto di motivazione, il sindacato di
legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è limitato alla mera

sufficiente.
3.2. Ne deriva che il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del
travisamento del fatto, deve essere riscontrato e specificamente individuato tra
le diverse proposizioni contenute nel testo della motivazione stessa, senza alcuna
possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, essendo impedito al
giudice della legittimità compiere una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione , per sovrapporre la propria valutazione in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione delle risultanze
processuali (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. 5, 46124/2008 Rv. 241997; cass.
pen. sez. 2, 42851/2002 Rv. 223411).
3.3. Nella specie, infatti, il Tribunale del riesame ha analiticamente preso
in considerazione le diverse circostanze ascritte in via di accusa ad entrambi gli
indagati ritenendo in proposito ragionevolmente realizzate le condizioni oggettive
e soggettive per l’assunta misura cautelare personale.
3.4. Anche il secondo motivo va quindi rigettato.
4. Del pari da rigettare è il terzo motivo in punto di affermata sussistenza
delle esigenze cautelari, considerata la diffusa motivazione della gravata
ordinanza la quale ha fatto ragionevole ed incensurabile riferimento alla natura
dell’operazione realizzata ed al ruolo sia pur sporadico di fornitore, con
conseguente adeguatezza della misura cautelare in atto che, ove revocata,
garantirebbe al Verdezza una libertà di movimento incompatibile con le esigenze
di tutela sociale.
5.

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del

provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

verifica di un coerente e logico apparato argomentativo, nella specie ampiamente

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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2014

Il consigliere estensore

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