Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 991 del 18/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 991 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASANAJ ISMET ALBANO N. IL 29/05/1972
avverso la sentenza n. 8192/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 18/07/2014

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di tale HASANAJ lsmet
Albano alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 477, 482 c.p.,
consistito nell’avere, secondo l’accusa, creato o concorso a creare una falsa patente
di guida, a lui intestata, apparentemente rilasciata dalla competente autorità
albanese;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
contestata recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, attesa l’assoluta ed evidente genericità
delle proposte doglianze, a fronte, per converso, della puntuale ed ineccepibile
motivazione offerta, sui punti oggetto di gravame, dalla corte territoriale, la quale
ha posto in luce come tanto la mancata esclusione della recidiva quanto la mancata
concessione delle attenuanti generiche trovassero giustificazione nella
“perseveranza” che l’imputato aveva dimostrato “nel commettere un ulteriore reato
con modalità espressive di un buon inserimento nei canali della contraffazione”,
oltre che indicative della sua “insensibilità” a quelli che avrebbero dovuto essere “gli
effetti dissuasivi delle precedenti condanne”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014
L’estensore

e

dell’imputato, lamentando come ingiustificata la mancata esclusione della

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