Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9909 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9909 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUARINI Luigi, n. Taranto 1.4.1967
avverso l’ordinanza n. 367/13 Tribunale di Lecce, Sezione per il Riesame del 14/06/2013
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. Roberto Aniello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Maggio, che ha dichiarato come il proprio
assistito si trovi in regime di espiazione pena, per essere divenuta irrevocabile la sentenza
emessa nel giudizio di merito a quo

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Lecce, sezione per il Riesame, adito ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 02/05/2013 con il quale la Corte
di Appello territoriale aveva rigettato una richiesta difensiva di declaratoria della perdita di efficacia ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. della misura della custodia cautelare in
carcere cui era sottoposto l’indagato Luigi Guarini.
Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali escludessero nella fattispecie l’operatività della disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della
custodia cautelare in ragione del cd. fenomeno della “contestazione a catena”, in quanto il reato oggetto del procedimento e di ordinanza emessa in data 27/06/2006 dal GIP di Lecce di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, provvisoriamente contestatogli come commesso in Taranto e località limitrofe dal 23/10/2002 al 18/12/2003, non poteva
considerarsi connesso dal vincolo della continuazione di cui all’art. 12, lett. b) cod. proc. pen.,
con quello di detenzione e trasporto da Napoli a Massafra di circa 100 gr. di cocaina commesso
il 29/07/2005, per il quale il Guarini era stato tratto in arresto in flagranza di reato e, nell’am-

Data Udienza: 28/01/2014

bito di distinto procedimento penale, sottoposto alla misura cautelare in carcere applicatagli
con ordinanza emessa dal GIP di Taranto in data 01/08/2005 (misura poi trasformatasi in quella meno afflittiva degli arresti donniciliari e mantenuta fino all’espiazione definitiva della pena
irrogatagli in quel procedimento).

risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza” (Corte cost., sent. n. 408 del 03/11/ 2005).
Deduce, infatti, il ricorrente che, come riconosciuto dallo stesso tribunale del Riesame, sussisteva il presupposto della desumibilità dagli atti per emettere la seconda ordinanza già al momento dell’emissione della prima, atteso che i risultati dell’attività investigativa del proc. pen.
n. 1669/2003 RG NR (operazione Discovery) erano stati messi a disposizione del PM procedente con informativa del 04/09/2004, ben dieci mesi prima dell’arresto in flagranza di reato del
Guarini il 29/07/2005 nell’ambito del procedimento n. 3945/2004 RG NR (operazione Drugs
Market).
Il ricorrente censura, inoltre, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione, avendo il Tribunale da un lato escluso la sussistenza di una connessione qualificata
tra i fatti – reato oggetto dei due procedimenti, ma dall’altro avendo ritenuto che quello contestato nel procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria di Taranto si colloca in una “posizione
di prosecuzione” rispetto a quello oggetto del procedimento precedentemente instauratosi dinanzi all’autorità giudiziaria di Lecce, attesa l’identità delle relative linee essenziali che altro
non vuol dire che identità del disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Nelle more della trattazione del ricorso, è divenuta irrevocabile la sentenza relativa al giudizio pendente nei confronti del Guarini dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, nel cui ambito era
stato emesso il provvedimento cautelare impugnato; il suo difensore, avv. Maggio, comparso
all’odierna camera di consiglio, ha infatti dichiarato per tale motivo che il proprio assistito trovasi oggi in regime di espiazione di pena definitiva.
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse per causa non addebitabile al ricorrente e alla dichiarazione d’inammissibilità per detto motivo non fa seguito condanna alle spese processuali (Cass. sez. 1, sent. n. 13607 del 10/12/
2010, Valentini, Rv. 249916; Cass. sez. 6, sent. n. 44805 del 5/11/2003, P.C. in proc. Scarpelli, Rv. 227168).

P. Q. M.
dichiara ina missibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Roma, 28/0/2014

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Guarini, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente escluso l’operatività della disciplina della retrodatazione prevista
dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non considerando che, pur dopo avere rilevato l’insussistenza di una connessione qualificata per unicità del disegno criminoso (art. 12 lett. b cod.
proc. pen.) tra i reati oggetto dei differenti provvedimenti cautelari, il fenomeno della retrodatazione andava comunque ravvisato, applicandosi anche a fatti diversi non connessi “quando

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