Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9908 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9908 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GIORGIO Matteo, n. Taranto 2.1.1963
avverso l’ ordinanza n. 43/2013 Corte di Appello di Potenza del 28/05/2013
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del sost. P.G., dr. Massimo Galli che
ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata la Corte d’Appello di Potenza dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione del dr. Aldo Gubitosi, Magistrato in servizio presso il Tribunale di Potenza,
presentata il 16/05/2013 da Di Giorgio Matteo e altri, imputati dei reati di cui agli artt. 317,
319, 378 e 595 cod. pen. nel processo penale n. 2798/07 in corso di trattazione dinanzi al Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, presieduto dal citato magistrato.
Osservava la Corte che la dichiarazione di ricusazione aveva preso lo spunto da una frase, trascritta a verbale, pronunziata dal dr. Gubitosi nel corso dell’udienza dibattimentale del 13/05/
2013 e che i ricusanti sostenevano come egli, attraverso una illegittima applicazione degli artt.
506, comma 2 e 207, commi 1 e 2 cod. proc. pen. operata nel corso delle precedenti udienze e
dunque debordando dai suoi poteri di direzione e gestione istruttoria, avesse manifestato pregiudizio nei confronti di vari testimoni della difesa ma non verso il principale teste d’accusa,
pur mostratosi reticente, con ciò anticipando indebitamente un convincimento di colpevolezza
dei ricusanti e con tale condotta integrando gli estremi dell’ipotesi contemplata dall’art. 37,
comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
La ricusazione era motivata, in particolare, dall’avere il dr. Gubitosi esaminato personalmente i
testimoni, non prima di essere intervenuto ripetutamente nel corso delle deposizioni e senza

Data Udienza: 28/01/2014

attendere la fine di esame e contro esame, dichiarando che avrebbe trasmesso al PM in sede
gli atti relativi per avere ravvisato gli estremi del delitto di falsa testimonianza; l’indebita manifestazione del convincimento di colpevolezza si era inoltre evidenziata nelle sperequate modalità di conduzione dell’esame di altri testimoni nonché nelle incoerenti e contraddittorie decisioni adottate in merito all’esame di due di essi, vedente sul contenuto di alcune intercettazioni telefoniche.
Ciò premesso, rilevava la Corte la tempestività della dichiarazione unicamente in relazione alla
frase pronunziata dal dr. Gubitosi nel corso dell’udienza del 13/05/2013 (“Il Tribunale si è limitato ad evidenziare in corso di dibattimento delle discrasie, elle contraddizioni che erano ictu
muti … ci sono delle discrasie di alcune deposizioni che sono talmente evidenti in corso di deposizione
mentre non altrettanto poteva dirsi quanto al resto degli episodi censurati e occorsi durante le precedenti udienze, per i quali si era formata preclusione per inosservanza del
termine di tre giorni dettato dall’art. 38, comma 2 cod. proc. pen.; osservando inoltre che, a
voler ritenere tempestive le censure riferite a detti episodi, si sarebbe consentita l’applicazione
dell’art. 37 cod. proc. pen. oltre i casi tassativamente considerati, la Corte riteneva la frase in
questione non slegata dall’esercizio di funzioni giurisdizionali e non integrante un’anticipazione
dell’opinione di colpevolezza del magistrato, dichiarando manifestamente infondato il motivo di
ricusazione e legittimo il ricorso alla procedura de plano di cui all’ad. 41 cod. proc. pen., comportante la condanna dei ricusanti al pagamento di una somma ex art. 44 cod. proc. pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il solo Matteo Di Giorgio deducendo erronea
applicazione dell’art. 38 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale illegittimamente ritenuto
tardive le censure mosse all’intero operato del dr. Gubitosi, dal momento che anche la frase
pronunziata nel corso dell’udienza del 13/05/2013 possedeva un’evidente connotazione anticipatoria del convincimento di colpevolezza degli imputati maturato dal magistrato, espressosi in
precedenza mediante ripetute violazioni del combinato disposto degli artt. 372 cod. pen. e 207
cod. proc. pen. e finanche con reiterati inviti rivolti al PM ad esercitare la propria iniziativa ai
fini della procedibilità dei delitti di falsa testimonianza che egli reputava essersi consumatisi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta manifestamente infondato, dovendo essere dichiarato inammissibile.
L’art. 38 cod. proc. pen. stabilisce forme precise per la dichiarazione di ricusazione e termini
perentori per la sua presentazione, volti a consentire agli organi competenti a decidere di
adottare una decisione entro termini altrettanto rapidi, trattandosi in sostanza di affrontare la
questione di un giudice ritenuto non imparziale e come tale capace di minare la regolarità della
intera procedura.
Per tali ragioni si spiega ampiamente la regola che, per i procedimenti ormai approdati alla fase dibattimentale, i termini per proporre la dichiarazione sono individuati in quelli di cui all’ad.
491, comma 1 cod. proc. pen. della trattazione delle questioni di carattere preliminare oppure
prima del compimento dell’atto da parte del giudice (comma 1).
Qualora, tuttavia, la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti di comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni, ma se la causa è
sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione deve in ogni caso essere proposta
prima del termine dell’udienza.
Il micro sistema così delineato possiede una sua evidente coerenza, dal momento che se la
parte ritiene che il giudice non possegga più quei requisiti d’imparzialità necessari per condurre
legalmente il procedimento, deve immediatamente far valere il proprio dissenso e provocare
l’intervento degli organi deputati a ristabilirne la condizioni di legalità.
Venendo all’esame della fattispecie, si osserva, pertanto, che correttamente la Corte d’Appello
di Potenza, investita ai sensi dell’ad. 40 cod. proc. pen., ha osservato che la dichiarazione di
ricusazione del Presidente di un collegio del locale Tribunale, dr. Aldo Gubitosi, presentata il

…n,

16/05/2013, risultava tempestiva soltanto in relazione alla frase (sopra riportata) pronunziata
nel corso dell’udienza del 13/05/2013, ancorché essa costituisse legittima manifestazione delle
funzioni giurisdizionali e non già indebita anticipazione del convincimento del giudice sui fatti
oggetto dell’imputazione, traducendosi nella spiegazione del suo operato nel corso delle precedenti udienze, in cui era più volte intervenuto a rilevare o far rilevare al PM situazioni in cui
aveva ritenuto di ravvisare casi di reticenza o falsa testimonianza dei testimoni escussi.

Con riferimento a tale specifico profilo, infatti, è di tutta evidenza che l’eventuale assenza di
termini così ristretti e perentori per la presentazione della dichiarazione di ricusazione consentirebbe alla parte di conservare un margine di apprezzamento circa la convenienza o meno di
operarla, chiaramente correlata all’andamento del giudizio in senso favorevole o meno alle proprie aspettative, introducendo di fatto valutazioni di carattere utilitaristico in un contesto in cui
rimane per contro preminente il profilo della piena legalità della procedura (per un precedente
di questa Corte che riafferma l’estraneità di ragioni di convenienza, ancorché gravi, dalle ipotesi di ricusazione, v. Cass. sez. 3, sent. n. 42193 del 1/10/2003, Urbini, Rv. 226693).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa per le ammende.
Roma, 28/01/201
Il consiglier estensore
V ioni
dott.

dv.

nte
ala Mio

Altrettanto correttamente la Corte ha, però, giudicato tardiva la dichiarazione riferita a tutte le
iniziative e le misure adottate dal magistrato nel corso delle precedenti udienze, a tale riguardo
questo collegio osservando che, diversamente opinando, si arriverebbe all’abolizione implicita
della regola che configura una preclusione dal mancato rispetto del termine di tre giorni per
presentare la dichiarazione di ricusazione previsto dall’art. 38, comma 2 prima parte cod. proc.
pen.

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