Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9907 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 9907 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

ORDINANZA
decidendo sul ricorso proposto da Albano Giovanni Battista, nato il giorno 1
ottobre 1976 avverso il decreto 8 marzo 2013 del Tribunale di Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Viste le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte
di appello di Salerno, qualificata l’impugnazione come appello.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Albano Giovanni Battista, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso il
decreto 8 marzo 2013 del Tribunale di Salerno che gli ha applicato la misura di
prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni
due.
2. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge e
vizio di motivazione per la mancata concessione di un “termine a difesa”, negato,
nonostante la nomina sia avvenuta due giorni prima dell’udienza, sul presupposto

Data Udienza: 28/01/2014

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che «il termine a difesa per lo studio degli atti» non costituisce legittimo
impedimento.
3. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, sì è nella specie
in presenza di un «ricorso per saltum» e gli atti vanno trasmessi alla Corte di
appello di Salerno, qualificata l’impugnazione come appello.

Corte (16326 del 20 marzo 2013, ricorrente Esposito, non massimata), la quale
ha affermato che il ricorso per saltum è rimedio previsto soltanto per le sentenze
e non anche per i decreti e le ordinanze.
Si tratta infatti di regola generale cui non si sottraggono i provvedimenti in
materia di libertà personale, contro i quali può essere direttamente proposto
ricorso per cassazione soltanto qualora non sia esperibile altra forma di
impugnazione oppure si tratti di provvedimenti impositivi di una misura cautelare
personale.
5. Da ciò consegue che il decreto applicativo della misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di P.S. non consente il ricorso per cassazione se non
previa proposizione dell’appello (cfr in termini anche: Sez. 1, 3661/1995, riv.
203194; Sez. 5, 4711/1996, riv. 206566; Sez. 1,5630/2009, Rv. 242448; Sez.
1, 6618/2010, Rv. 246574).
6. Nella specie quindi l’impugnazione che in concreto prospetta motivi di
censura di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), non può essere
presentata per saltum, ma deve essere convertita in appello ai sensi dell’art. 569
comma 3 cod. proc. pen., qualificato il ricorso come appello con trasmissione
degli atti alla Corte d’appello di Salerno.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’appello di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2014
Il consigliere estensore

4. Conclusione questa recentemente ribadita dalla V sezione di questa

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