Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9906 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9906 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MARINO Carmelo, n. Licata (CI) 13.9.1980
avverso la sentenza n. 64/2013 Corte di Appello di Palermo del 15/02/2013
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. Roberto Aniello
che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Palermo, Sezione per le Misure di Prevenzione confermava il decreto emesso in data 12-15/10/2012 con cui il Tribunale di Agrigento, aveva applicato a Marino Carmelo la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni ed obbligo di versamento di una cauzione in favore della cassa delle ammende.
Riteneva la Corte di dover respingere l’appello proposto, rilevando l’assenza di un cd. giudicato
di prevenzione rispetto a un decreto di rigetto, riferito all’appellante, emesso nell’anno 2006 a
causa della sopravvenienza di fatti nuovi, tra i quali: l’arresto con l’accusa provvisoria di associazione a delinquere finalizzata a commettere estorsioni, peraltro definita con assoluzione del
Marino; le emergenze indiziarie di altro procedimento, da cui erano emersi il pieno suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti al dettaglio nonché collegamenti con un soggetto di elevato spessore criminale operante in Licata (tale Maurizio Consagra); l’intervenuto patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. riferito all’imputazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990.

A tale riguardo, respingeva la Corte la doglianza difensiva dell’intervenuta inosservanza dello
art. 166, comma 2 cod. pen. sul rilievo che la citata sentenza di applicazione pena aveva costi-

Data Udienza: 28/01/2014

2. Con un unico motivo di ricorso, Marino Carmelo ha impugnato la sentenza deducendo formale vizio di violazione di legge di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. ma in realtà censurando la motivazione sotto diversi aspetti: a) esistenza di un giudicato di prevenzione a causa
di precedente rigetto di proposta di misura, formatosi giusto decreto del Tribunale di Agrigento
del 6 febbraio 2006; b) violazione dell’art. 166, comma 2 cod. pen. atteso che l’unico precedente penale a suo carico è rappresentato dalla ricordata sentenza di patteggiamento, a pena
condizionalmente sospesa; c) irrilevanza ai fini della procedura di prevenzione dell’ordinanza
cautelare del 15/06/2010 per violazione della disciplina sugli stupefacenti, poiché parzialmente annullata in sede di riesame che aveva disposto l’applicazione degli arresti domiciliari; d)
interruzione dell’attività del gruppo criminale di riferimento con perdita del carattere attuale
della pericolosità; e) assenza di attualità confermata anche dall’avvio di una stabile e legittima
attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta manifestamente infondato, come tale dovendo essere dichiarato inammissibile.
Di tutti i motivi articolati, l’unico consentito ai sensi dell’art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159 del 6
settembre 2011 cd. codice antimafia è quello concernente la pretesa violazione dell’art. 166,
comma 2 cod. pen. ed il divieto ivi stabilito di fondare la misura di prevenzione unicamente su
sentenza di condanna (o come nella fattispecie di applicazione pena) a pena condizionalmente
sospesa.
Non è, infatti, deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione del provvedimento decisorio impugnato, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti lacune tali da renderla
meramente apparente e in realtà inesistente (ex plurimis v. Cass. sez. 5 n. 19598 dell’08/04/
2010, Rv. 247514, Palermo), finendo per risolversi dette carenze in una violazione di legge ai
sensi dello art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, si rivelano, dunque, anche formalmente inammissibili i motivi di ricorso diversi da quello sopra indicato, poiché la Corte territoriale ha, con motivazione congrua e riferita alla specificità del caso, adeguatamente argomentato in ordine: al carattere non ostativo
di un precedente rigetto di una proposta di misura di prevenzione pronunziato dal Tribunale di
Agrigento in data 6/02/2006, attesa l’emergenza di fatti nuovi rispetto a quel provvedimento;
all’irrilevanza del fatto che il Tribunale del Riesame avesse parzialmente annullato l’ordinanza
cautelare emessa a carico del Marino in data 15/06/2010 dal GIP Tribunale di Palermo per detenzione e spaccio di stupefacenti nel territorio di Licata nonché detenzione e porto illegale di
armi ed esplosivi commessi negli anni 2007 e 2008, dal momento che una parte delle accuse
provvisorie era stata confermata, così da consentire il mantenimento a suo carico della misura
cautelare personale, ancorché nella forma attenuata degli arresti domiciliari; al carattere non
esclusivo del richiamo alla sentenza di patteggiamento per reato in materia di stupefacenti, per
fatti commessi negli anni 2004 e 2005; alla significativa rilevanza inerente pregressi contatti
tra il Marino ed esponenti della criminalità organizzata di Licata, in particolare nella persona di
tale Maurizio Consagra; al carattere neutro esplicato dal lungo periodo di detenzione dal Marino patito tra il 2009 e il 2011 nell’ambito del procedimento da ultimo avviato a suo carico e
non ancora concluso con sentenza irrevocabile, non evidentemente interpretabile come sintomo di attenuazione della sua pericolosità sociale.

tuito solo uno degli elementi valutati ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione, non
risultando perciò violato il divieto stabilito dalla previsione di legge di fondare la misura unicamente sulla sentenza frutto dell’accordo negoziale processuale.

Si deve, dunque, escludere che, alla luce delle sopra esposte argomentazioni, possa parlarsi di
motivazione inesistente o solo meramente apparente.
Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, già la mera elencazione delle situazioni di fatto
poste a fondamento della misura di prevenzione evidenzia l’insussistenza della doglianza.

e9

La citata sentenza di patteggiamento GIP Tribunale di Agrigento del 5/10/2005 alla pena di un
anno e dieci mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa (n. 2992/05 R GIP) risulta, infatti, condizionalmente sospesa ed effettivamente costituisce l’unico precedente penale attualmente a
carico del ricorrente.

Del resto, il carattere attuale della pericolosità può essere desunto anche da fatti remoti, purché costituenti univoco indice della persistenza del comportamento antisociale (v. ex plurimis
Cass. sez. 1, sent. n. 6521 del 20/11/1997, Perreca Rv. 209526, riguardante proprio il caso
della rilevanza conferita ad una sentenza di condanna emessa nei confronti del proposto, intesa come antecedente storico incidente sulla valutazione della personalità del soggetto in
coordinamento con gli altri dati indiziari a suo carico, nonché più di recente sez. 6 n. 38471 del
13/10/2010), ma non è questo il caso in esame ove tra la ricordata sentenza di patteggiamento ed successivi fatti all’origine del nuovo procedimento instauratosi a carico del ricorrente
sono trascorsi solo pochi anni.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inarnmissi sile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C .000,00 in favore della cassa per le ammende.
Roma, 28/01/20
re es ensore

Ioni

Il P eside

dott.JkEcoi

Non si può sottacere, tuttavia, come essa rappresenti solo una tappa della complessiva vicenda
giudiziaria del Marino a tutt’oggi non ancora definita, nella quale è dato chiaramente intravedere un linea di continuità nella sua inclinazione a commettere gravi reati (in materia di stupefacenti ma non solo), circostanza che fonda a ragione la valutazione di attuale pericolosità
sociale delineata nel provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, confermato
dalla decisione impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA