Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9905 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9905 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore nell’interesse di
Nicotra Francesco, nato a Catania il 28/09/1960
Puglisi Alfio, nato a Catania il 10/08/1984
Piacenti Antonio Marcello, nato a Catania 1’11/06/1966

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, del
28/05/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l’ordinanza del 28/05/2013 con la quale il Tribunale di Lecce, in
funzione di giudice del riesame, ha rigettato i ricorsi presentati avverso il
provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere,
assunto dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti
di Francesco Nicotra, Alfio Puglisi e Antonio Marcello Piacenti, con riguardo al

Data Udienza: 10/12/2013

delitto di cui all’art. 110 cod. pen. e agli artt. 73 e 80 del d.P.R. 09/10/1990, n.
309.
Risulta dall’ordinanza impugnata, e dal provvedimento in essa richiamato, che
gli indagati sono stati sorpresi dalla Guardia di finanza a bordo di un
peschereccio, del quale costituivano l’equipaggio (il Nicotra con ruolo di
comandante). Collocata sul natante in vari siti, ed anche in vista sulla coperta, vi
era sostanza stupefacente del genere marijuana, per un peso complessivo di
circa 731 chilogrammi.

del viaggio, e di averlo appreso solo in occasione del carico in mare degli
stupefacenti (versione avallata dal Nicotra), il Tribunale leccese ha ritenuto
sussistere un quadro indiziario grave a carico di tutti gli interessati. La
collocazione e la quantità della droga erano tali da implicare inevitabilmente la
percezione della sua presenza a bordo, e si è stimata priva di plausibilità l’ipotesi
che Nicotra avesse progettato la rilevante operazione senza assicurarsi
previamente la complicità degli uomini dell’equipaggio.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato il valore sintomatico del
fatto, significativo dell’inserimento in una grande organizzazione criminale, e
quindi di una pericolosità che sarebbe contenibile solo attraverso la custodia in
carcere.

2. Con un unico motivo di ricorso, il difensore degli indagati denuncia, a norma
dell’art. 606, comma 1, lettera

b), cod. proc. pen., l’asserita violazione od

erronea applicazione della legge penale (indicata nei precetti di cui agli artt. 273
e 274 cod. proc. pen.), nonché la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato.
Tale motivazione sarebbe solo apparente, non avendo il Tribunale illustrato
perché il Nicotra non avrebbe potuto immaginare di mettere i propri uomini di
fronte al fatto compiuto, avendo necessità del loro lavoro per il governo del
natante, e contando sul loro inevitabile consenso a riportare la barca nel porto di
partenza.
In ogni caso, Puglisi e Piacenti sarebbero stati meri esecutori di ordini, senza
legami personali con il contesto criminoso sotteso al fatto, del che si sarebbe
dovuto tenere conto se non altro in punto di gradazione del trattamento
cautelare. Quanto a Nicotra, il Tribunale avrebbe trascurato la buona qualità
dell’atteggiamento processuale e l’asserita carenza di precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

(9,

Sebbene Puglisi e Piacenti abbiano dichiarato d’essere stati ignari dello scopo

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Si tende infatti, pur con la formale denuncia di un difetto di motivazione,
ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione circa il
merito dell’accusa elevata nei confronti dei tre indagati, e posta ad oggetto della
contestazione cautelare.
Il Tribunale ha illustrato le ragioni per le quali ritiene implausibili le versioni
difensive. In particolare si è rilevato come la quantità della droga sequestrata, e
le modalità del carico (anche sulla coperta della barca), denuncino che il

dell’uscita in mare. E si è osservato nel contempo che (anche ammessa
l’evenienza del trasbordo in mare) Nicotra non avrebbe intrapreso la trasferta
con il rischio di trovarsi di fronte a marinai non conniventi, dei quali gestire la
reazione al momento del carico e della successiva consegna.
La censura di mera apparenza della motivazione non è dunque giustificata. Né
d’altra parte – a prescindere dalla (non) puntuale focalizzazione del vizio da
parte dei ricorrenti – potrebbe affermarsi l’illogicità del ragionamento condotto
dal Tribunale, che anzi si limita a trarre dai fatti la spiegazione più agevole.
Il Difensore assume che Nicotra avrebbe potuto contare sulla collaborazione
“forzata” dei suoi inconsapevoli marinai, che avrebbero avuto comunque
l’interesse a rientrare in porto. Come si vede, ed a prescindere dalla tenuta
logica del ragionamento, si tratta del tentativo di prospettare una ricostruzione
alternativa dei fatti che la Corte dovrebbe sostituire a quella del giudice di
merito. Operazione che notoriamente, salva l’eventuale rilevazione dei vizi di
motivazione indicati alla lettera e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., non
è consentita nel giudizio di legittimità.
1.2. Discorso analogo va fatto per le doglianze relative all’individuazione di
esigenze cautelari suscettibili di assicurazione solo mediante la custodia in
carcere. Il Difensore, fondandosi anche su illazioni (come l’asserita estraneità di
Puglisi e Piacenti al contesto criminale nel quale i fatti sono maturati), svaluta il
significato sintomatico degli avvenimenti, che invece il Tribunale ha
motivatamente posto a base della propria prognosi sul futuro comportamento
degli interessati.
Ancora una volta, non v’è carenza di motivazione, e si constata, di contro, la
pertinenza al merito delle censure mosse alla decisione impugnata.

2.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna di

ciascuno degli interessati al pagamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che la Corte stima di quantificare in mille euro.

3

(s2,

trasporto e la consegna dello stupefacente erano l’unico ed essenziale scopo

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui al comma 1-ter dell’art.
94 delle disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1.000, 00 in favore della
Cassa delle ammende.

disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/12/2013.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA