Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9904 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9904 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
DELLA MAGNA ANTONELLA N. IL 03/06/1959
avverso la sentenza n. 1017/2008 TRIBUNALE di NOLA, del
05/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte piiile, l’Avv
UdithAidifensor(Avv. V.

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Data Udienza: 13/02/2014

50151/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Antonella Della Magna è stata condannata dal Tribunale di Noia in data
5.7.13 alla pena di giustizia per reato ex art. 334.2 c.p. (aver sottratto o comunque
deteriorato la propria autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo e affidata

2. Il procuratore generale di Napoli ricorre per cassazione ponendo il tema del
concorso, nella fattispecie, del reato contestato e ritenuto in sentenza e della
violazione amministrativa ex art. 213.4 CdS, secondo l’insegnamento di SEZ. U.
sent. n. 1963/2011.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, proposto dalla parte pubblica in favore dell’imputata, è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte (Sent. 1963/2011)

hanno affermato il

principio di diritto che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 CdS, integra
esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma di tale norma.
Con la medesima sentenza è stato precisato che il circolare abusivamente
costituisce fatto tipico distinto dal deteriorare, anche quando questo possa
rappresentare una conseguenza indiretta della condotta illecita ma sia limitato
all’usura propria della circolazione.
Nel caso di specie, il Tribunale sul punto riferisce di ‘sostanziale
deterioramento e consumo (circostanza oggettivamente emergente
dall’accertamento dei chilometri –

24.000 –

percorsi dalla data del primo

sequestro)’, senza indicare pertanto alcun evento di deterioramento o
danneggiamento autonomo rispetto a quello del mero utilizzo. In proposito nulla
deduce specificamente la ricorrente parte pubblica che, come esposto, anzi
propugna la rilevanza solo amministrativa della complessiva condotta.
L’impugnata sentenza va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli
atti al comando che ha comunicato la notizia di reato, ex art. 220.4 CdS.

alla sua custodia, facendone uso, fatto del 20.1.2008).

50151/13 RG

2

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Ordina la trasmissione degli atti al comando Carabinieri
Compagnia NORM Castello di Cisterna per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 13.2.2014

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