Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9900 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9900 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Soldati Franco, nato a Isola del Giglio (GR) il 16/01/1961

avverso la sentenza del 12/11/2010 della Corte di appello di Bologna ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Massimo Bissi, che ha concluso chiedendo
l’annullamento dell’impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava
parzialmente, prosciogliendo l’imputato da alcuni degli episodi delittuosi
contestati, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche e rideterminando
la pena finale, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale il

Data Udienza: 13/02/2014

Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara aveva condannato,
all’esito di giudizio abbreviato, Franco Soldati in relazione al delitto continuato di
cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in
Ferrara, tra l’autunno del 2006 ed il dicembre del 2007, ceduto a vari soggetti
sostanza stupefacente del tipo cocaina, ogni volta in quantitativi variabili tra 1 e
100 grammi.
Rilevava la Corte come gli elementi di prova acquisiti durante l’istruttoria
dibattimentale, in specie le dichiarazioni rese dagli acquirenti della droga, le

appostamento e sequestro eseguite dalla polizia giudiziaria, nonché le indicazioni
ammissive dello stesso imputato, fossero idonei a dimostrare la colpevolezza del
Soldati in ordine al reato continuato addebitatogli, con esclusione degli episodi di
cessione della cocaina a tal Giovanni Montanari, per i quali il prevenuto era
risultato già giudicato in altro processo; e come all’imputato potessero essere
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, anche se non con riduzione della
pena nel massimo consentito di un terzo.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Soldati, con atto sottoscritto
dal suo difensore avv. Massimo Bini, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la
Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado con riferimento
_ all’episodio di cessione di 100 gr. di cocaina a tal Daniele Zappaterra, nonostante
egli avesse ammesso la consegna di una siffatta partita di stupefacente, ma con
una percentuale di principio attivo diversa da quella indicata nella motivazione
della sentenza.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la
Corte territoriale negato all’imputato la riduzione, nella misura massima
consentita, della pena inflitta in conseguenza del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.

3.

Con memoria trasmessa il 18/01/2013 il Soldati ha eccepito la

inutilizzabilità delle dichiarazioni dallo stesso rese al P.M. nel corso di un
interrogatorio espletato il 18/02/2009, mentre si trovava sottoposto alla misura
della custodia cautelare in carcere, in quanto negli atti del processo è presente il
solo verbale in forma riassuntiva e non anche il supporto di registrazione del
relativo interrogatorio, che non sarebbe stato più reperito nella cancelleria della
Corte di appello di Bologna.

4. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

2

intercettazioni telefoniche ed ambientali, i risultati delle operazioni di

4.1. Il primo motivo del ricorso è stato presentato in una situazione di carenza
di interesse.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad
impugnare non può essere basata su un generico concetto di soccombenza – a
differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo
contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma

negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di
svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella,
positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa
rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il
sistema normativo (così, di recente, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj,
Rv. 251693): dunque, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc.
pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere
correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste
soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un
provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per
l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv.
203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del
16/03/1994, Rv. 197535).
Non vi è chi non veda come l’odierno ricorrente non abbia un concreto ed
attuale interesse alla rimozione della sentenza impugnata, avendo il Soldati,
comunque, ammesso di avere ceduto a tal Zappaterra una partita di 100 gr. di
cocaina ed avendo contestato, peraltro in termini indeterminati, il passaggio
argomentativo della sentenza nella parte in cui la Corte di appello – invero con
argomentazioni prive di vizi di manifesta illogicità – aveva affermato la sua
colpevolezza in ordine a quella cessione, avvenuta tra il 4 ed il 5/10/2007 ed
avente ad oggetto 100 gr. cocaina pura al 95%, ponendo in luce il tenore di una
specifica intercettazione telefonica nel corso della quale il primo aveva proposto
in vendita al secondo “una cosa al 95%”. Né l’interesse dell’imputato può
rilevarsi per il fatto che una diversa percentuale di principio attivo avrebbe
potuto condurre ad una differente quantificazione della sanzione inflitta, avendo
la Corte distrettuale determinato la stessa in relazione a quell’episodio criminoso
partendo da una pena base prossima ai minimi edittali, senza valorizzare in
alcun modo il dato ponderale di sostanza pura presente nel (comunque)
consistente involucro di droga in quell’occasione compra-venduta.

3

va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità

4.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché aspecifico.
Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della
specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la
parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della
decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che
sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
(così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez.

08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto
indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte
territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della
decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della
sentenza gravata, tenuto conto che la Corte emiliana aveva, invece,
esplicitamente sostenuto – con una motivazione completa e congrua – di dover
operare una riduzione di pena, in conseguenza del riconoscimento delle
attenuanti generiche, nella misura non massima, in ragione dell’elevato numero
degli episodi delittuosi di cui era stata accertata la sua responsabilità e del fatto
che egli risultasse pure gravato da precedenti penali specifici (v. pag. 7 della
sentenza impugnata).

4.3. Il motivo nuovo formulato dall’imputato con la memoria del 18/01/2013 è
privo di pregio.
Se è vero che il ricorrente ha dedotto una questione di inutilizzabilità, dunque
astrattamente rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è anche vero
che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo il quale la questione dell’inutilizzabilità non può essere proposta per la
prima volta in sede di legittimità se richiede – come nella fattispecie valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da
parte del giudice di merito (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011,
C. e altro, Rv. 250263; Sez. 4, n. 2586/11 del 17/12/2010, Bongiovanni, Rv.
249490; Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, Rallo, Rv. 248589; Sez. U, n. 39061
del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005,
Tarricone, Rv. 231484).
Peraltro, vi era un onere a carico del ricorrente di dimostrare la fondatezza
della circostanza posta a base dell’assunto difensivo, vale a dire che la
registrazione dell’interrogatorio del 18/02/2009 non sarebbe stata mai
effettuata, non essendo sufficiente aver provato di aver formulato, con una
4

I

li

4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del

email, una mera richiesta di informazioni alla segreteria del P.M. In tale ottica la
doglianza del ricorrente, proprio perché diretta, in sostanza, a far valere il
mancato rilascio di una copia di quella registrazione, dunque a prospettare una
violazione del diritto di difesa, dovrebbe essere più correttamente qualificata
come eccezione di una nullità a regime intermedio che, proposta solo con il
ricorso per cassazione, sarebbe, comunque, tardiva.

5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la

presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/02/2014

condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del

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