Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 990 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 990 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
PASQUI CHIARA N. IL 20/12/1983
PASQUI MARCO N. IL 30/09/1960
avverso la sentenza n. 7/2010 TRIBUNALE di SIENA, del 23/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.A–..-it, itt,o
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Data Udienza: 17/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. In data 9/02/2010 il Giudice di pace di Siena assolveva Pasqui Chiara,
con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’ dal reato previsto
dall’art.590, commi 1 e 3 cod.pen. perché, alla guida dell’autoveicolo Citroen C3,
per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme che regolano la
circolazione stradale, consistita nell’effettuare la manovra di inversione di marcia
in prossimità di una curva, così violando l’art.154 del d. Igs. 30 aprile 1992,

proveniente dall’opposta direzione di marcia, non riusciva ad arrestare
tempestivamente la marcia e andava a collidere contro la Citroen che occupava
la sua corsia di marcia, lesioni gravissime consistite in frattura mielica e fratture
costali multiple con conseguente perdita dell’uso degli arti inferiori e della
capacità di deambulazione.
2. Il 23/03/2011 il Tribunale di Siena, dichiarata l’inammissibilità dell’appello
proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, in
accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile e in riforma della sentenza
emessa dal Giudice di pace di Siena, condannava Pasqui Chiara e i responsabili
civili Pasqui Marco e Unipol s.p.a. al risarcimento dei danni in favore della parte
civile, da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese
processuali.
3. Ricorrono per cassazione il responsabile civile Unipol Assicurazioni S.p.A.,
nonché, con distinto ricorso, l’imputata Pasqui Chiara ed il responsabile civile
Pasqui Marco.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, la Unipol Assicurazioni S.p.A. deduce
inosservanza ed erronea applicazione dell’art.597 cod.proc.pen. e dell’art.345
cod.proc.civ. in relazione alla declaratoria di sussistenza di mala gestio da parte
dell’assicuratore ed alla conseguente condanna pronunciata nei suoi confronti,
censurando la sentenza impugnata per essersi pronunciata su una domanda non
proposta nell’atto di appello dalla parte civile, che aveva sottoscritto con
l’assicuratore in data 18/10/2005 atto di transazione con cui aveva ricevuto
l’intero massimale di polizza, con una declaratoria di responsabilità
dell’assicuratore per mala gestio mai chiesta da alcuna delle parti del giudizio di
primo grado e solo genericamente formulata per la prima volta in appello dai
difensori dell’imputata.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso la Unipol Assicurazioni S.p.A. deduce
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in
riferimento alla dichiarazione di sussistenza di responsabilità per mala gestio
dell’assicuratore, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto
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n.285, cagionava a Monaci Francesco, il quale, a bordo del motociclo KTM

sussistente la responsabilità dell’assicuratore in quanto avrebbe omesso di
tenere informato l’assicurato circa le trattative stragiudiziali intercorse con il
danneggiato, laddove la male gestio dell’assicuratore è configurabile solo ove vi
sia una colpevole inerzia o un ingiustificato rifiuto o ritardo nell’adempimento
della propria obbligazione.
3.3. Con il primo motivo di ricorso Pasqui Chiara e Pasqui Marco denunciano
violazione dell’art.606, comma 1, lette) cod.proc.pen. per contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e da atti

dell’avvenuta inversione di marcia in violazione dell’art.154 del cod. strada,
censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare alcune prove
dichiarative e le risultanze della perizia disposta dal giudice di primo grado.
3.4. Con il secondo motivo di ricorso denunciano violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione con riferimento all’affermazione della velocità tenuta dal motociclo,
nonché violazione dell’art.606, comma 1, lett b) cod.proc.pen. e conseguente
violazione dell’art.42, comma 2, cod.pen. per errata interpretazione e
applicazione dei principi valutativi dell’elemento soggettivo della colpa,
censurando la sentenza impugnata per avere affermato che il motociclo
viaggiava alla velocità di 46 km/h, in contrasto con le conclusioni rese dal perito
del giudice, e per aver violato il principio secondo il quale colui che svolga una
manovra consentita può fare affidamento sul fatto che altri conducenti si
attengano alle norme cautelari in tema di circolazione stradale.
3.5. Con il terzo motivo di ricorso denunciano violazione dell’art.606, comma
1, lett.e) cod.proc.pen. per inesistenza o illogicità della motivazione con
riferimento alle percentuali di colpa attribuite all’imputata ed al responsabile
civile, censurando la sentenza impugnata per non aver giustificato l’attribuzione
all’imputata di una percentuale di colpa pari all’85°/0 e per aver illogicamente
attribuito al motociclista una minima percentuale di colpa nonostante avesse
violato la regola sul limite di velocità.
4. Con nota del 16/12/2013 il difensore di Francesco Monaci ha revocato la
costituzione di parte civile nei confronti di Chiara Pasqui.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. è fondato e merita
accoglimento.
1.1. La sentenza impugnata ha condannato l’assicuratore del veicolo
unitamente all’imputata, conducente, ed al proprietario del veicolo, al
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del processo specificamente indicati, con riferimento all’affermazione

risarcimento dei danni in favore del terzo danneggiato sebbene quest’ultimo, in
qualità di parte civile, non avesse proposto nell’atto di appello alcuna domanda
nei confronti dell’assicuratore e nonostante il difensore dell’assicurato si fosse
limitato a formulare all’udienza del 23/03/2011 generica domanda di estensione
della pronuncia di condanna al responsabile civile Unipol Assicurazioni.
1.2. E’ principio consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Civili di questa
Corte che l’assicurato il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale
del proprio assicuratore della responsabilità civile per cosiddetta mala gesti°

n.18649 del 12/09/2011, Rv. 619410; Sez.3, n.19089 del 2/09/2009, Rv.
609591) e, per quanto riguarda il danneggiato, ancorché non sia necessario che
lo stesso formuli la domanda con espresso riferimento alla

mala gestio

dell’assicuratore, è comunque necessario che formuli una richiesta di condanna
dell’assicuratore stesso all’integrale risarcimento del danno (Sez.3, n.15397 del
28/06/2010, Rv.613931; Sez.3, n.11761 del 19/05/2006, Rv. 590831).
1.3. A ciò si aggiunga che la cosiddetta

mala gestio dell’assicuratore,

trovando fondamento nell’obbligo di quest’ultimo di comportarsi secondo buona
fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt.1175-1375
cod.civ., si concreta in condotte quali l’ingiustificato ritardo nel risarcire il danno
ovvero la mancata accettazione di proposte transattive e, comunque, in condotte
che devono essere specificamente allegate e provate dall’assicurato (Sez.3,
n.14248 del 28/07/2004, Rv.575689).
1.4. La sentenza impugnata risulta, sul punto, emessa in violazione dei
principi sopra enunciati e, in particolare, del principio generale espresso
dall’art.597 cod.proc.pen. secondo il quale la cognizione del giudice di appello è
limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Tanto
premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha
condannato la Unipol Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni in favore
della parte civile Monaci Francesco.
2. Con riguardo al ricorso proposto da Chiara Pasqui e Marco Pasqui, va, in
primo luogo, esaminata la questione relativa alla validità dell’atto di revoca della
costituzione di parte civile depositato in data 16/12/2013 dal difensore di
Francesco Monaci. Si tratta, infatti, di atto sottoscritto da difensore non munito,
secondo quanto risulta dagli atti, di procura speciale contenente il potere di
revoca la costituzione di parte civile (Sez.4, n.6117 del 22/05/1992, Cersosimo,
Rv.190399).
2.1. Premesso che, in base al disposto di cui all’art.76 cod. proc. pen., I
persona offesa può costituirsi parte civile personalmente e con l’assistenza di un
difensore nominato

ex

art.100 cod.proc.pen. ovvero a mezzo
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propria ha l’onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda (Sez.3,

di procuratore speciale ai sensi dell’art.122 cod. proc. pen., nel rispetto delle
formalità di cui all’art. 78 cod. proc. pen., nel giudizio di Cassazione non è
prevista la possibilità di applicare l’ipotesi di revoca tacita della costituzione di
parte civile per mancata comparizione in udienza disciplinata dall’art.82, comma
2, cod.proc.pen. (Sez. 5, n.35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398). In
ossequio, dunque, al tenore letterale dell’art.82, comma 1, cod.proc.pen.
la revoca della costituzione di parte civile è valida e giuridicamente efficace
soltanto se compiuta mediante dichiarazione personale, o a mezzo

quale è pendente il procedimento, che la riceve e la rende autentica. Pertanto, la
rinuncia effettuata mediante dichiarazione a firma autenticata dal difensore, fatta
pervenire al giudice, è priva di valore e non può valere come revoca della
costituzione (Sez. 4, n. 9685 del 01/07/1983, Polidori, Rv. 161235, nel vigore
del precedente codice di rito).
3. Esaminando, dunque, il primo motivo di ricorso sottoposto al vaglio di
questa Corte da Pasqui Chiara e Pasqui Marco, esso è infondato.
3.1.Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di
un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle
condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative
responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa
concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di
apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da
adeguata motivazione (Sez.4, n.10335 del 10/02/2009, Pulcini;
Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321;
Sez. 4, n.37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294).
3.2. La sentenza del Tribunale di Siena ha indicato con motivazione logica e
completa le acquisizioni istruttorie dalle quali ha desunto che l’imputata avesse
compiuto una manovra di inversione di marcia in prossimità di una curva,
incorrendo nella violazione della norma cautelare contestatale (pag. 3-5).
Nell’esplicitare i criteri di giudizio seguiti nella valutazione delle risultanze
istruttorie, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le acquisizioni
istruttorie, potendo ritenersi implicitamente esclusa la rilevanza di quelle
acquisizioni che siano logicamente incompatibili con i dati posti a base della
decisione. In particolare, nel caso concreto, il giudice ha premesso il rilievo da
attribuire alla prova dichiarativa assunta dal Giudice di pace e da questi
completamente pretermessa nel percorso motivazionale e decisorio, valorizzando
la testimonianza del fidanzato dell’imputata, dalla quale emergeva che la Pasqui
avesse necessità di tornare indietro per raggiungerlo, e correlando tale
emergenza istruttoria alla posizione di quiete dell’autovettura dopo il sinistro
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di procuratore speciale, presentata al cancelliere dell’ufficio giudiziario dinanzi al

(posizione ortogonale rispetto all’asse stradale e ruote anteriori girate verso
destra), ritenuta dal giudice incompatibile con una manovra di avanzamento
volta all’accesso al passo agricolo, che i ricorrenti ritengono invece provata sulla
base del contenuto della perizia e delle dichiarazioni del teste Buzzi, intervenuto
nell’immediatezza dei fatti. Risulta, pertanto, che tali acquisizioni istruttorie non
siano state trascurate dal giudice di appello, il quale le ha, tuttavia, ritenute
incompatibili con il dato obiettivo della posizione di quiete dell’autovettura,
attribuendo con logica conseguenzialità valore di prova certa alla posizione di

riportate dal teste indicato dai ricorrenti. La sentenza risulta ampiamente
motivata anche con riguardo alla valutazione del dato relativo alla posizione delle
ruote direzionali anteriori dell’autovettura (pag.4), e spiega per quale motivo ha
ritenuto tautologiche le valutazioni effettuate dai consulenti di parte e le
deduzioni dei Carabinieri dai primi richiamate in merito all’interpretazione di tale
dato, ritenendole esaurientemente confutate dalla perizia disposta dal Giudice di
pace che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha effettuato
valutazioni in alcun modo pretermesse dal giudicante.
3.3. In questa prospettiva, la diversa ricostruzione del fatto, sostenuta in
ricorso, non può certo trovare accoglimento nel presente giudizio, non
competendo al giudice di legittimità la rinnovazione della valutazione degli
elementi di prova, quando la spiegazione offerta dal giudice del merito è logica e
comunque esauriente.
4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
4.1.La sentenza impugnata, sul presupposto di una ricostruzione della
dinamica con motivazione esente da vizi nei termini già esaminati al punto 3.2,
ha desunto la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di entrambi i
conducenti ed il sinistro (pag.4-6). La censura mossa a tale punto della sentenza
sotto il profilo del travisamento delle risultanze istruttorie in merito alla velocità
del motociclo risulta inconferente, non potendo incidere nel caso concreto,
sull’accertamento del nesso di causalità per come ricostruito dal giudice di merito
in base alla condotta di guida dell’imputata, la diversa velocità del motociclo
dedotta dai ricorrenti.
4.2. Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato al caso concreto il
principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in tema
di rapporto di causalità, in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso
solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia
ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica
(Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355), si sia trovato, per motivi
estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di
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quiete dell’autovettura rispetto alle deduzioni peritali e alle dichiarazioni de relato

“avvistare” l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i
movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso
l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta
del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante
in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (Sez. 4, n. 32303 del 02/07/2009,
Concas, Rv. 244865).
5. Ma anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
5.1. I ricorrenti hanno evidenziato che il perito Coddi, escusso all’udienza del

superiore a 46 km/h e, nell’elaborato peritale, aveva affermato che, qualora
avesse proceduto ad una velocità inferiore a 46 km/h, il motociclista avrebbe
potuto arrestare la propria marcia prima di giungere all’impatto con
l’autovettura. Il giudice di merito è pervenuto, a pag.5 della sentenza, alla
conclusione per cui la velocità del motociclo fosse di poco superiore ai 46 km/h,
giustificando tale conclusione con l’applicazione dei coefficienti previsti per il tipo
di superficie sulla base del dato offerto dal perito della velocità d’impatto pari a
30 km/h. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto minima e determinato nella misura
del 15% la concorrente responsabilità del motociclista, in ragione del fatto che
tale conducente sarebbe stato ‘reo di aver tenuto una velocità di circa 6 km/h al
di sopra di quella consentita’, laddove all’udienza del 12/01/2010 il perito ha
formulato l’ipotesi che la velocità del motociclo potesse oscillare tra i 50 ed i 70
km/h, affermando che, ove il motociclista avesse proceduto ad una velocità
inferiore a 46 km/h avrebbe potuto arrestare la marcia prima di giungere
all’impatto con l’autovettura.
5.2. Il ricorso ripropone, sul punto, una ricostruzione dei fatti alternativa a
quella indicata nella sentenza per supportare la dedotta censura senza, peraltro,
evidenziare la decisività dell’elemento istruttorio asseritamente travisato (i
documenti allegati al ricorso non dimostrano che il perito Coddi abbia mai
affermato che il motociclista avrebbe potuto arrestare la marcia se avesse
viaggiato alla velocità di 46 km/h, risultando che abbia indicato come
prudenziale una velocità di marcia inferiore ai 46 km/h) rispetto
all’argomentazione svolta dal giudice di merito, congrua ed esente da illogicità,
in punto di valutazione del concorso di colpa dei conducenti.
6. Per tali ragioni, il ricorso proposto da Pasqui Chiara e Pasqui Marco deve
essere rigettato, con condanna dei ricorrenti, a norma dell’art.616 cod.proc.pen.,
al pagamento delle spese processuali.

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12/01/2010, aveva riferito che il motociclo marciava a velocità certamente

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del responsabile
civile Unipol Assicurazioni S.p.A., relativamente alla statuizione di condanna dello
stesso al risarcimento del danno in favore di Monaci Francesco.
Rigetta il ricorso di Pasqui Chiara e Pasqui Marco che condanna al
pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/12/2013

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