Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 99 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 99 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nei confronti di:
1) CLANSIG ALESSANDRO N. IL 08/06/1955 * C/
avverso la sentenza n. 837/2011 GIP TRIBUNALE di GORIZIA, del
24/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
•I

elt0440.C.Q146.14484?-pep

Data Udienza: 27/11/2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 36.473/2011 R.G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in
persona del dott. Giovanni D’Angelo, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l’annullamento, con rinvio, della sentenza
impugnata.

1. — Con sentenza, deliberata il 24 maggio 2011 e depositata in
pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale
ordinario di Gorizia, provvedendo sulla richiesta del Pubblico
Ministero di emissione di decreto penale di condanna a carico
di Alessandro Clansing, imputato della contravvenzione di
procurato allarme presso l’Autorità, ai sensi dell’articolo 658
cod. pen., commessa in Gorizia il 6 aprile 2001, ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti del giudicabile, perché il
fatto non sussiste.
Il giudice per le indagini preliminari ha motivato: la condotta
addebitata all’imputato (aver mediante comunicazione telefonica alla sala operativa della Questura preannunziato che avrebbe appiccato fuoco al materasso e ai rifiuti, ammassati sul
retro della pizzeria Piccola Capri di Gorizia) non è riconducibile
alla previsione della contravvenzione contestata; non ostante il
tenore della comunicazione, Clansing ha compiuto “una azione
di denunzia e di protesta”, sebbene indirizzata a Ufficio non
competente per la nettezza urbana.
2. — Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la
data del 5 luglio 2011, col quale denunzia, a’ sensi dell’articolo
606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche
di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale,
in relazione all’articolo 658 cod. pen., la condotta dell’ imputato “non può ridursi […} a un’innocua azione di protesta”; il reato è di pericolo; la telefonata era “idonea a provocare l’intervento
del personale di Polizia, allenato a vuoto”.
3. — Il ricorso è fondato.

uk/

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 36.473/2011 R.G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Il giudice per le indagini preliminari è incorso nella erronea applicazione della legge penale.

Il fine di protesta non esclude alla evidenza né l’elemento ma-

E, invero, non è ragionevolmente contestabile che il preannuncio di un incendio sia idoneo a suscitare allarme presso l’ Autorità.
Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini
preliminari del tribunale ordinario di Gorizia per il corso ulteriore.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gorizia per il corso ulteriore.
Così deciso, il 27 novembre 2012.

teriale della condotta contravvenzionale contestata, né quello
psicologico, costituendo, piuttosto, il movente del reato.

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