Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9898 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9898 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASSI FEDERICA N. IL 29/06/1989
avverso la sentenza n. 1319/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C-5 . i (-755
che ha concluso per i r„,,, „t u-v riA-e- atte._ ri,,,,,~ .._.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

.4AL,

/

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza dell’Il giugno 2013 la Corte d’appello di Roma, in riforma
della sentenza del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2012, riduceva ad anni
tre di reclusione ed euro dodicimila di multa la pena inflitta a Federica Massi
per il reato di cui agli artt. 110-112, n. 4, c.p. e 73, comma 1-bis, del D.P.R. n.

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di fiducia dell’imputata, deducendo la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi
di cui al quinto comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, per non essere
state indicate le ragioni per le quali sono state disattese le argomentazioni
difensive puntualmente sviluppate in sede di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non è volto a rilevare mancanze
argomentative ed illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non
consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte
d’appello, sostanzialmente reiterando, peraltro, le medesime censure già
sollevate dinanzi ai Giudici di merito, che ne hanno conformemente escluso la
fondatezza sulla base di un congruo e lineare percorso argomentativo,
pervenendo alla decisione impugnata attraverso una completa ed approfondita
disamina delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in
risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale
viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un
corpo argonnentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha
puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e
nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza non solo il dato
quantitativo (corrispondente ad almeno 226 dosi di sostanza stupefacente del
i

309/90, escludendo l’ipotesi attenuata di cui al comma quinto.

tipo hashish), ma anche ulteriori, significative, circostanze (già poste in risalto
dal Giudice di prime cure) legate alle modalità dell’azione delittuosa, e,
segnatamente, il fatto che il reato veniva commesso avvalendosi del contributo
di una minorenne, mentre l’imputata già si trovava agli arresti domiciliari per
un reato analogo.

maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la
ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi
alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova
processualmente acquisiti.
Nella motivazione, in particolare, si fa buon governo delle regole che
disciplinano la materia, uniformandosi ai canoni di valutazione al riguardo
dettati da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di sostanze
stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza
attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, del d.P.R.
n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli
elementi normativamente indicati, quindi sia quelli concernenti l’azione (mezzi,
modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto
materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento
dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere
che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (Sez. Un., n. 35737
del 24/06/2010, dep. 05/10/2010, Rv. 247911; Sez. 6, n. 39977 del
19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610).
Facendo coerente applicazione di tali principii, l’esito decisorio cui è
pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su una base probatoria
linearmente rappresentata come completa ed univoca, e come tale in nessun
modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del
compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi
ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse

4. La Corte d’appello, pertanto, ha evidenziato al riguardo gli aspetti

ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito,
dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo ivi
tracciato, e a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici

ictu

°cui/ percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della

motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende
di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, lì, 30 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA