Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9894 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9894 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Taylor Robert David, nato il giorno 26 aprile
1973 a Leeds (UK), avverso la sentenza 22 febbraio 2013 della Corte di appello di
Milano.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Taylor Robert David ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la
sentenza 22 febbraio 2013 della Corte di appello di Milano che ha confermato la
sentenza 26 giugno 2012 del G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio che lo
aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed 80 mila €. di multa ,
valutata la recidiva e l’aggravante del comma 6 dell’art. 73 d.p.r. 309/90,
calcolata la diminuzione del rito.

Data Udienza: 28/01/2014

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1.1. Il Tavlor è accusato del delitto ex artt. 99, 110, 73 commi 1 e 6, 80
comma 2 d.p.r. 309/90, perché, in concorso con tale Waseem (cittadino pakistano
allo stato non meglio identificato) Choudhry Aftab Ahmed (tratto in arresto in
flagranza di reato per il medesimo delitto giudicato separatamente), senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 del medesimo decreto, nonchè fuori dalle ipotesi

anche la successiva cessione a terzi, sia in Italia che all’estero: un quantitativo di
sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso netto pari a grammi 10.459,200
avente principio attivo pari al 32,3% equivalente a grammi 3.378,322 di eroina
cloridrato utili ai confezionamento di 135.133 dosi singole (droga sequestrata il
31.5.2010 a seguito del controllo operato sul bagaglio del suddetto Choudhry Aftab
Ahmed, giunto presso lo scalo aereo di Malpensa proveniente da Sialkclt (Pakistan)
via Muscat (Oman) e Doha Qatar), ripartendosi i compiti nel seguente modo:
1.2. Secondo l’accusa:
a) TAYLOR Robert David, ha ricevuto da tale Waseem (soggetto allo stato
non identficato) la fornitura dal Pakistan della sostanza stupefacente, che ha
pagato inviandogli somme di denaro, secondo le modalità dallo stesso indicategli,
anche consegnando personalmente al corriere individuato dal Waseem, Choudhry
Aftab Ahmed, parte della somma necessaria a coprire le spese per il viaggio:
sostanza stupefacente che poi avrebbe provveduto a smerciare direttamente e
tramite altri soggetti risiedenti in Olanda;
b) CHOUDHRY Aftab Ahmed, si era recato personalmente in Pakistan e,
ricevuta la sostanza di stupefacente, si era occupato di introdurre materialmente la
stessa nel territorio nazionale. Con l’aggravante di aver importato e detenuto un
ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo eroina e dell’aver commesso il
fatto in almeno tre persone. In Somma Lombardo-Aeroporto Malpensa, il 31
maggio 2010. Con la recidiva infraquinquennale.
2. La Corte di appello, ribadita la competenza per territorio del G.I.P.
presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha confermato la decisione del primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge, con riferimento alla competenza per territorio

previste dall’art. 75 stessa legge, importava nel territorio nazionale, organizzando

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ex art. 8 c.p.p. ritualmente eccepita in favore del Tribunale di Milano, con
riferimento al luogo del commesso reato.
1.1. In proposito il ricorso evidenzia come nel capo di imputazione non si
faccia riferimento alla sola importazione della sostanza stupefacente,
concretizzatasi con l’arrivo del corriere all’aeroporto di Milano Malpensa, bensì ad

realizzare l’importazione della sostanza stupefacente.
1.2. Il Giudice invece, partendo dall’erroneo presupposto che all’imputato
non era stato contestato l’acquisto, né la sua organizzazione, ma esclusivamente
di aver importato e organizzato la successiva cessione a terzi, condotte queste
commesse nel circondario di Busto Arsizio, ha ritenuto competente il Tribunale di
Busto Arsizio; peraltro, come emergerebbe dalla lettura del secondo periodo del
capo di imputazione, l’importazione sarebbe stata preceduta da una vera e
propria attività di pianificazione e da una serie di condotte materiali, logicamente,
poste in essere precedentemente l’importazione e ritenute provate nel corso del
giudizio di merito.
1.3. Pertanto, secondo l’assunto difensivo, per determinare la competenza
per territorio occorrerebbe fare riferimento al luogo di compimento della prima
delle condotte addebitate.
2. Ritiene la Corte che il motivo sia palesemente privo di fondamento,
avuto anche riguardo alla condivisibile argomentazione della Corte territoriale sul
punto ed al tenore del capo d’imputazione in cui si contesta, nell’ordine: prima, la
condotta di importazione, poi, la condotta di organizzazione ai fini della cessione a
terzi.
2.1. In tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del
delitto di importazione cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 si radica infatti nel
luogo d’ingresso delle sostanze entro il confine dello Stato, ove, come nella
specie, tale luogo sia stato accertato (cass. pen. sez. 6, 2732/2009 Rv. 242581
Scalise; Massime precedenti Conformi: N. 17426 del 2003 Rv. 224409, N. 34116
del 2007 Rv. 236943).
2.2. Trattasi invero di illecito nel quale, ai fini della determinazione della
competenza per territorio, ai sensi dell’art. 8 c.p.p., comma 1, ha rilievo il luogo

una ampia attività organizzativa che il Taylor avrebbe posto in essere per

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in cui si sono realizzati gli estremi della condotta di importazione di sostanza
stupefacente in Italia che è stata contestata in fatto e in diritto a titolo di
concorso al Taylor, mentre non si può dare a tale fine rilievo, trattandosi di reato
di carattere istantaneo (cass. pen. sez. 6 18/1995, Lusetti, rv. 201356), alle
condotte precedenti il momento consunnativoiche si è verificato con l’introduzione

quindi, inoppugnabilmente, nell’aeroporto della Malpensa (cfr in termini ex
plurimis: cass. pen. sezione I, 30856/2008, udienza 19 novembre 2008, regola
la competenza sul conflitto sollevato da G.I.P. Firenze nei confronti di G.I.P.
Monza e G.I.P. Civitavecchia).
3. Con un secondo motivo il ricorso lamenta mancanza contraddittorietà
e/o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta penale
responsabilità dell’imputato.
3.1. In particolare, ribadendo peraltro censure sulle quali la corte
distrettuale ha già criticamente e persuasivamente argomentato, si evidenzia
nuovamente: a) che una volta individuato il titolare dell’utenza 388 0576310 non
vi sarebbero elementi univoci per attribuirne l’uso al Taylor; b) che l’associazione
dei dati e la loro connessione cronologica non sarebbero significativi per il giudizio
sulla responsabilità del ricorrente; c) che sarebbe stato svilito il valore positivo
del mancato riconoscimento fotografico del Taylor.
4. Reputa il Collegio che la ricostruzione dei fatti, quale effettuata dai
giudici di merito con doppia conforme valutazione dei dati probatori, risulti
aderente alle risultanze processuali e giustificata con una motivazione che appare
coerente, completa, priva di illogicità e contraddizioni e, per ciò stesso, esente da
invalidità apprezzabili in questa sede, considerato che alla prospettazione della
dinamica degli eventi il ricorso pretende sostituire una sua propria alternativa ed
inammissibile rivalutazione del compendio probatorio stesso.
4.1. In ogni caso il ricorso si limita a riprodurre, senza particolari variazioni
tematiche od argomentative, le medesime sostanziali doglianze di merito
illustrate nell’appello, ed alle quali i giudici territoriali hanno offerto e
contrapposto la loro ponderata e giustificata critica, idonea a ribadire il giudizio di
responsabilità e di colpevolezza del ricorrente .

nello spazio aereo italiano del velivolo su cui viaggiava il corriere: nella vicenda,

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4.2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
4.3. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore
della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).
P.Q.M.

processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2014
Il consigliere stensore

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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