Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9893 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9893 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
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9)

BU Ruo Wel, n. Zheijang (Prc) 3.10.1981
RENG Guang Song, n. Zheijang (Prc) 20.1.1977
YANG Haihua, n. Zheijang (Prc) 22.10.1977
ZHANG Chaolin, n. Zheijang (Prc) 11.5.1965
WU 3anjie, n. Zheijang (Prc) 8.11.1980
CHEN 3iajie, n. Zheijang (Prc) 10.11.1965
BU 3u Xiang, n. Zheijang (Prc) 21.11.1962
SUN Y1, n. Zheijang (Prc) 26.11.1972
DI MARTINO Stefano, n. Milano 4.12.1966

avverso la sentenza n. 683/12 Corte di Appello di Milano del 16/05/2012
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Roberto Aniello che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 655 cod.
pen. e rigetto nel resto per gli imputati cui è stato contestato (Reng Guang Song, Yang Haihua,
Zhang Chaolin, Wu Jianjie, Chen Jiajie, Bu Ju Xiang); chiede il rigetto del ricorso di Sun Yi e dichiararsi inammissibile quello di Di Martino Stefano
udito il difensore dei ricorrenti Bu Ruo Wei, Reng Guang Song, Yang Haihua, Zhang Chaolin, Wu Jianjie Chen Jiajie e Bu Ju Xiang, avv. Guido F. Ceserani, anche in sostituzione dell’avv.
Luigi Colaleo che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di quella
pronunziata dal locale Tribunale in data 24/06/2010, confermava però le condanne pronunziate
nei confronti degli imputati di seguito indicati alle pene ed in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti:

Reng Guang Song
un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale in concorso (artt. 336, 339 cod. pen.); concorso in lesioni personali aggravate (artt. 81 cpv., 110,
112, 582, 585, 576 comma 1 n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.); concorso in danneggiamento aggravato e continuato (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 635 cpv. cod. pen.), di cui ai capi 1,
12, 13, 14, 15 e 16 della contestazione
Yang Haihua
un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale in concorso (artt. 336, 339 cod. pen.); concorso in lesioni personali aggravate (artt. 81 cpv., 110,
112, 582, 585, 576 comma 1 n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.); concorso in danneggiamento aggravato e continuato (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 635 cpv. cod. pen.), di cui ai capi 1,
12, 13, 14, 15 e 16 della contestazione
Zhang Chaolin
un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale in concorso (artt. 336, 339 cod. pen.); concorso in lesioni personali aggravate (artt. 81 cpv., 110,
112, 582, 585, 576 comma 1 n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.); concorso in danneggiamento aggravato e continuato (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 635 cpv. cod. pen.), di cui ai capi 1,
12, 14 e 16 della contestazione
Wu Jianjie
un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di interruzione di
pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.); resistenza a
pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale in
concorso (artt. 336, 339 cod. pen.); concorso in lesioni personali aggravate (artt. 81 cpv.,
110, 112, 582, 585, 576 comma 1 n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.); concorso in danneggiamento
aggravato e continuato (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 635 cpv. cod. pen.), di cui ai capi
1, 12, 13 e 15 della contestazione

Bu Ruo Wel
cinque mesi e venti giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di resistenza a
pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.); lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 co.1 n.1
61 n. 2 e 10 cod. pen.); rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod.
pen.); ingiurie aggravate (artt. 594 cpv., 61 n. 10 cod. pen.) di cui ai capi 2, 3, 4 e 5 della
contestazione

Chen Jiajle
un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale in concorso (artt. 336, 339 cod. pen.); concorso in lesioni personali aggravate (artt. 81 cpv., 110,
112, 582, 585, 576 comma 1 n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.); concorso in danneggiamento aggravato e continuato (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 635 cpv. cod. pen.), di cui ai capi 1,
12, 13, 14, 15 e 16 della contestazione

id.

Sun Vi
un anno e sei mesi di reclusione per i reati di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod.
pen.) e radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
pen.) e violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale in concorso (artt. 336, 339 cod.
pen.); concorso in lesioni personali aggravate (artt. 81 cpv., 110, 112, 582, 585, 576 comma
1 n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.); concorso in danneggiamento aggravato e continuato (artt. 81
cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 635 cpv. cod. pen.), di cui ai capi 1, 12, 13, 14, 15 e 16 della contestazione

Di Martino Stefano
nove mesi e cinque giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di ingiuria aggravata (artt. 594, comma 4, 61 n. 10 cod. pen.); resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt.
337, 339 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 81 582, 585, 576 comma 1 n. 1, 61 n.
2 e 10 cod. pen.) di cui ai capi 9, 10 e 11 della contestazione.
Tutti gli imputati venivano, altresì, condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite ed alla rifusione delle spese processuali da queste sostenute nel grado di giudizio.

Previo analitico esame dei motivi d’appello e puntuale esposizione del materiale probatorio utilizzato, la Corte territoriale confermava la decisione del giudice di primo grado, rilevando:
quanto a Bu Ruo Wei, che della stessa era stata affermata la responsabilità sulla base della
testimonianza di due agenti della polizia locale, che le lesioni da costoro riportate – attestate da
certificazioni mediche – costituivano il riscontro della reazione violenta da lei attuata, mentre le
lesioni riportate dall’imputata apparivano compatibili con la sua azione di resistenza;
quanto a Reng Guang Song, che il materiale probatorio a suo carico si compendiava nelle riprese filmate e nelle fotografie acquisite agli atti del giudizio ed evidenziavano come egli non
fosse rimasto inerte spettatore degli eventi, partecipando direttamente ai disordini nonché alle
violenze nei confronti di un agente di Polizia Locale;
quanto a Yang Haihua, che le riprese filmate e le fotografie acquisite agli atti del giudizio
nonché le testimonianze degli operanti avevano dimostrato come egli avesse partecipato a tutti
i disordini della giornata, contribuendo ad incitare i connazionali, partecipando all’aggressione
di agenti a bordo di un’autovettura di servizio, resistendo contro altri e chiudendo una strada
con una transenna;
quanto a Zhang Chaolin, che era stato oggetto del tentativo degli agenti di arrestarlo, cui
questi avevano dovuto però rinunciare per la violenta opposizione dei connazionali, venendo
così denunziato in stato di libertà; che le riprese filmate e le fotografie acquisite agli atti del
giudizio avevano, inoltre, documentato la sua partecipazione alle resistenze ed alle violenze
contro gli agenti, alle lesioni in loro danno ed ai danneggiamenti contestati;
quanto a Wu Jianjie, che le riprese filmate e le fotografie acquisite agli atti del giudizio avevano permesso di identificarlo come il soggetto che aveva sferrato un pugno al lunotto posteriore dell’autovettura su cui viaggiava l’agente Gobbi, che aveva partecipato agli scontri con gli
agenti in via Niccolini ed aveva posizionato una transenna a chiusura della strada, incitando i
connazionali coll’impugnare una bandiera cinese;

Bu Ju Xiang
un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di interruzione di
pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.); resistenza a
pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale in
concorso (artt. 336, 339 cod. pen.); concorso in lesioni personali aggravate (artt. 81 cpv.,
110, 112, 582, 585, 576 comma 1 n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.); concorso in danneggiamento
aggravato e continuato (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 635 cpv. cod. pen.), di cui ai capi
1, 12, 13 e 15 della contestazione.

quanto a Chen lajie, che le riprese filmate e le fotografie acquisite agli atti del giudizio ne
avevano evidenziato la partecipazione a tutti i disordini della giornata ad eccezione dell’aggressione nei confronti degli agenti della DIGOS successivamente intervenuti, in particolare salendo
su un’autovettura Opel Astra, cercando poi di colpire un’auto di servizio;

quanto a Sun Vi, che le riprese filmate e le fotografie acquisite agli atti del giudizio avevano
permesso di stabilire la sua partecipazione a tutte le fasi dei disordini ad eccezione dell’aggressione nei confronti degli agenti della DIGOS, risultando presente a quella nei confronti dello
agente Gobbi, opponendosi ad altri operanti, partecipando agli scontri in via Niccolini, impedendo la marcia di diverse autovetture di servizio;
quanto a Di Martino Stefano, che le riprese filmate e le fotografie acquisite agli atti del giudizio evidenziavano come egli si fosse opposto con violenza all’arresto di Zhang Chaolin, dando
una spallata e colpendo con un pugno due agenti della Polizia locale ed ingiuriando un altro di
essi.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso i predetti imputati, deducendo:
Zhang Chaolin, Yang Haihua, Wu Jianjie, Reng Guang Song, Chen Jiajie, Bu Juxiang, Bu Ruo
Wei:
a) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di
cui agli artt. 655, 336 e 337 cod. pen. ed al mancato riconoscimento dell’esimente della reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali; b) violazione di legge e mancanza di motivazione in
relazione alla misura delle pene irrogate ed al negato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti; c) carenza o manifesta illogicità della motivazione in rapporto alle effettive emergenze processuali; d) violazione di legge in relazione alla
mancata concessione del termine a difesa, ripercorrendo sostanzialmente le cadenze delle censure articolate dinanzi al giudice d’appello;
Sun Yi:
violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui
all’art. 393 bis cod. pen. dovuta all’omessa valutazione della vicenda nel contesto socio – culturale proprio della comunità cinese insediata a Milano, direttamente rifluente sull’elemento psicologico dei reati contestati
Di Martino Stefano:
violazioni di legge in ordine a plurimi punti della decisione impugnata (ammissione del Comune
di Milano come parte civile; mancata concessione di termine a difesa al proprio difensore; acquisizione delle relazioni di PG; ammissione di fotogrammi estrapolato da video; omessa valutazione della sussistenza dell’esimente della reazione legittima ad atto arbitrario di pubblico
ufficiale; mancata identificazione di un agente in borghese; ritenuta inattendibilità originaria e
successiva valutazione positiva della deposizione del teste Del Grosso; ritenuta sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen.), compendiate dall’affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati in addebito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto a Bu 3u Xiang, che pur essendosi allontanata dal luogo degli scontri a bordo dell’autoambulanza che conduceva in ospedale la cognata Zhang Xuliang, aveva partecipato alla prima
parte di essi (aggressione all’agente Gobbi in via Sarpi), posizionandosi davanti ad un’autovettura di servizio e spintonando anche alcuni agenti postisi a protezione del veicolo;

11 1
3. I ricorsi risultano manifestamente infondati e debbono essere come tali essere dichiarati
i
inammissibili.
A dispetto della pluralità delle censure e della loro sussunzione sotto la diversa veste di vizio di
violazione di legge o di carente o insufficiente motivazione, tutte mirano a sottoporre alla valutazione di questa Corte profili già proposti in primo e secondo grado e che involgono apprezzamenti di natura eminentemente fattuale, come tali indeducibili in questa sede.

Chiaramente inammissibile si rivela, altresì, il ricorso articolato da Sun Yi, incentrato su una
pretesa omessa valutazione della vicenda nel contesto socio – culturale proprio della comunità
cinese insediata a Milano, direttamente rifluente sull’elemento psicologico dei reati contestati,
implicante apprezzamenti palesemente estranei al giudizio di legittimità.
Ma a ben vedere, anche le censure articolate dagli altri ricorrenti (comuni per Zhang Chaolin,
Yang Haihua, Wu Jianjie, Reng Guang Song, Chen Jiajie, Bu Juxiang, Bu Ruo Wei) non costituiscono altro che la mera riproposizione delle doglianze già articolate nei motivi d’appello e
su cui la decisione impugnata (che consta di 70 pagine contemplanti dettagliate ricostruzioni
delle situazioni processuali e delle vicende di fatto attinenti al thema decidendum oltreché pertinenti ed argomentate valutazioni al loro riguardo) si è ampiamente diffusa nel fornire risposta
e confutazione.
Come del resto si evince chiaramente dalla mera lettura dei motivi di ricorso (v. supra sub 2),
essi tendono, invero, a provocare un nuovo apprezzamento di merito delle emergenze processuali (ad es. quelle che hanno condotto i giudici di primo e secondo grado a respingere, in
fatto, la tesi della sussistenza dell’esimente di cui all’art. 393 bis cod. pen. degli atti arbitrari
dei pubblici ufficiali coinvolti nei disordini scoppiati in Milano, in via Paolo Sarpi e dintorni) che
come tale si rivela inammissibile in questa sede.
Anche con riferimento alla dedotta nullità che si sarebbe verificata nel giudizio di primo grado
ed in particolare nel corso dell’udienza dell’8/10/2009, si deve rilevare che la Corte territoriale
ha dedicato ben due pagine (55 e 56) di fitte argomentazioni, per escludere, anche in questo
caso con puntuali riferimenti ai ‘fatti processuali’ (la circostanza che uno dei due legali, avv.
Ceserani, era nuovamente subentrato nella difesa all’atto dell’abbandono da parte di altri difensori di fiducia – ai quali era peraltro subentrato un difensore d’ufficio tempestivamente nominato dal Tribunale – dopo aver seguito la vicenda fin dai suoi primi sviluppi; l’altra circostanza che il Tribunale aveva prorogato il termine concesso alle difese per le opposizioni sulle
prove documentali prodotte dal PM e comunque rinviato il controesame di quasi tutti i testimoni d’accusa, i quali pertanto e ad eccezione della teste Traverso – una delle due Agenti di
Polizia Locale il cui operato aveva innescato la rivolta della comunità cinese – erano stati ritualmente contro esaminati dalla difesa; la circostanza dirimente che comunque i nuovi difensori
erano subentrati ad un difensore d’ufficio ritualmente nominato, non configurandosi a loro favore il diritto ai termini a difesa ex art. 108 cod. proc. pen.; la sanatoria comunque intervenuta ex art. 183 comma 1, lett. a] cod. proc. pen.), la sussistenza dell’allegata violazione di
carattere procedurale.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale costante elaborato da questa Corte, la riproposizione
in sede di legittimità delle medesime doglianze valutate nel giudizio di appello costituisce vizio
di aspecificità del ricorso attesa ‘la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’ (per una riaffermazione
del principio si rinvia ex pluribus a Cass. sez. 2, sent. n. 36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv.
253893), attesa l’ovvia considerazione che tale modalità di articolazione dei motivi finisce per
devolvere al giudice di legittimità una competenza piena di merito non contemplata dall’ordinamento processuale.

Particolarmente evidente appare tale aspetto nel caso del ricorso articolato dal ricorrente Di
Martino, che pecca anche di aspecificità, dal momento che si limita semplicemente ad elencare
i punti della decisione impugnata asseritamente viziati (quali sopra puntualmente elencati),
senza argomentare minimamente le ragioni poste a sostegno delle censure.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in C 1.000,00 (mille) ciascuno.

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il consi
dott.

ellniosnoire

Il Presi nte
ott. Ni a Milo

Roma, 28/O12014

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