Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9888 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9888 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Onesta Bruno, nato il giorno 1 agosto 1949
avverso la sentenza 17 aprile 2012 della Corte di appello di Ancona.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della gravata
sentenza per intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Onesta Bruno, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza
17 aprile 2012 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza 6
luglio 2010 del Tribunale di Camerino, di condanna per violazione dell’art. 570
cod. pen. in danno del coniuge Turchetti Rosanna.
2. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta e si chiede la
pronuncia di estinzione del reato ritenuto in sentenza, per la sopravvenuta

Data Udienza: 28/01/2014

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mancanza della condizione di procedibilità, a seguito della remissione della
querela, che aveva dato origine al procedimento penale n. 110 1/09, da parte
della sig.ra Turchetti Rossana.
Si tratta di remissione intervenuta dopo la deliberazione della sentenza
della Corte di Appello e, prima del decorso del termine per la proposizione del
Bruno.
3. Il motivo è fondato e va quindi annullata senza rinvio la sentenza
impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.
Le spese del procedimento, giusta testuale disposto del comma IV dell’art.
340 cod. proc. pen., vanno poste a carico del querelato Onesta , non essendo
diversamente convenuto nell’atto di remissione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione
di querela e condanna il ricorrente-querelato al pagamento delle spese processuali.
‘ deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2014

ricorso per Cassazione, con contestuale accettazione da parte del sig. Onesta

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