Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9883 del 16/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9883 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Manna Giuseppe n. il 24/04/1964

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 171/2014 del
09/10/2014

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 ottobre 2014 la Corte d’appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza di condanna emessa il 15 ottobre 2013 dal Tribunale di Termini
Imerese, impugnata da Giuseppe Manna, ha rideterminato la pena inflittagli per il
reato di cui all’art. 334, comma 2, cod. pen., riducendola a mesi tre di reclusione ed
euro 150,00 di multa in conseguenza dell’assoluzione dal reato di cui all’art. 335 cod.

2. Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro
motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di inosservanza o erronea applicazione
della legge penale con riferimento agli artt. 334 e 335 cod. pen., sul rilievo che al
prestito temporaneo a terzi degli pneumatici e dei cerchi in lega dell’autovettura di sua
proprietà, sottoposta a sequestro amministrativo, non era seguito alcun
deterioramento dei beni, con la conseguenza che lo stesso non poteva integrare la
condotta di sottrazione punita dall’art. 334, intesa quale deprezzamento dei beni o
compromissione delle loro capacità di funzionamento tecnico. Essi, infatti, sono stati
dati in prestito per un lasso di tempo estremamente ristretto al fine di effettuare una
prova delle ruote sull’autovettura di un’altra persona e, poi, restituiti all’imputato,
poiché di nuovo installati sull’autovettura in sequestro, sottoposta alla sua custodia. Il
mezzo in questione non è stato altrimenti utilizzato, né sottratto o danneggiato
dall’imputato, essendo sempre rimasto nel luogo di custodia. Le ruote, in particolare,
erano state date in prestito a Luigi Alagna, quale proprietario di un’altra BMW, non
erano state mai di fatto utilizzate dopo la cessione temporanea e l’imputato stesso,
peraltro, aveva già provveduto ad acquistarne delle altre.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione
con riferimento agli artt. 335, 334, 40, 42 cod. pen., 192 e 530, secondo comma, cod.
proc. pen., sotto il profilo dell’accertamento in concreto dell’elemento soggettivo, non
avendo la Corte di merito considerato che l’imputato non aveva alcuna intenzione di
eludere il provvedimento di sequestro, né di disfarsi di un componente del mezzo,
tanto è vero che gli stessi pneumatici sono stati poi reinstallati. La sottrazione
temporanea dei soli pneumatici, o meglio il loro prestito temporaneo, non seguito
dall’effettivo deterioramento della res, perché mai utilizzata dal terzo, non poteva
considerarsi una condotta idonea ad integrare il reato, sia sul piano oggettivo, che su
quello soggettivo.

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pen., ascrittogli sub B), e confermando nel resto la sentenza impugnata.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso vengono dedotti analoghi vizi sotto il profilo che
il prestito temporaneo verificatosi nel caso in esame, anche per effetto del mancato
accertamento del dolo, andava inquadrato, piuttosto, nella diversa fattispecie di
violazione colposa di cui all’art. 335 cod. pen. . Si lamenta, inoltre, la mancata
applicazione delle formule di cui all’art. 530, secondo o terzo comma, cod. proc. pen. .
2.4. Analoghi vizi vengono infine dedotti riguardo al diniego della sostituzione
della pena inflitta in quella meno afflittiva del lavoro socialmente utile, dalla Corte

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibili devono ritenersi le doglianze prospettate nei primi tre motivi di
ricorso, in quanto orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente
vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una
rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo,
sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l’esercizio di uno
scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica
conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali
dell’impugnata decisione.
In relazione ai su indicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare
mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, né a sviluppare un
adeguato confronto critico-argomentativo rispetto all’ordito motivazionale, bensì ad
ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate
dal Giudice di appello, che, nel richiamare la conforme decisione del primo Giudice, ha
linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema
d’accusa e gli elementi costitutivi della correlativa affermazione di responsabilità,
osservando in particolare: a) che la vettura, di proprietà dell’imputato, era stata
sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia, in quanto posta in
circolazione sprovvista di assicurazione obbligatoria; b) che la predetta autovettura,
all’esito di un controllo svolto dalla Polizia stradale, risultava sprovvista delle ruote
(pneumatici e cerchi in lega) e posta su quattro blocchetti di tufo; c) che le ruote
furono in seguito rinvenute nella disponibilità di un’altra persona, alla quale erano
state consegnate dal Manna grazie all’intermediazione di un terzo;

d) che le ruote

furono riconsegnate spontaneamente dalla persona che ne aveva la materiale
disponibilità in altro luogo, ossia presso la sua abitazione, come indicato nel verbale di
sequestro del 7 aprile 2010.

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d’appello erroneamente ritenuta non applicabile nel caso in esame.

2. Non v’è dubbio, sulla base dì quanto accertato dai Giudici di merito, che
l’avvenuta asportazione – con il materiale smontaggio e la successiva consegna a terzi
– di componenti essenziali della vettura sottoposta a sequestro amministrativo, per
qualunque motivo sia avvenuta (indifferente dovendosi ritenere il fatto che gli
pneumatici siano stati venduti ovvero concessi in prestito), determina una significativa
menomazione della oggettiva funzionalità e del valore del bene in sequestro,
sottraendolo al vincolante regime di indisponibilità previsto dal sequestro

334 cod. pen. alla conservazione del vincolo di intangibilità e inutilizzabilità sullo
stesso apposto, sia le finalità di rilievo pubblicistico ad esso sottese.
Nel caso in esame, peraltro, non si pone alcun problema di specialità con l’illecito
amministrativo previsto dal quarto comma dell’art. 213 del codice stradale (arg.

ex

Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014, dep. 13/10/2014, Rv. 260446), riguardando tale
ipotesi la sola condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a
sequestro amministrativo, non certo quella di chi elude il vincolo attraverso condotte
non riconducibili alla circolazione stradale, asportando, per un apprezzabile lasso
temporale, componenti essenziali del mezzo che ne costituisce l’oggetto.
E’ noto, d’altronde, che per la punibilità del reato previsto dall’art. 334, comma 2,
cod. pen. è richiesto il solo dolo generico, consistente nella consapevolezza, dai Giudici
di merito congruamente posta in rilievo nel caso in esame, di disporre del bene o di
agire in violazione del vincolo su di esso gravante e nell’intenzione di compiere atti
contrari ai doveri di custodia incombenti sull’interessato (Sez. 3, n. 12101 del
19/01/2012, dep. 30/03/2012, Rv. 252448).

3. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente
indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la
configurazione del delitto oggetto del correlativo tema d’accusa, ed ha evidenziato al
riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la
ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa,
peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un
quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale
in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logicoargomentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del
compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa
alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi •

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amministrativo, e così, in definitiva, frustrando in radice sia l’interesse tutelato dall’art.

ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte
di legittimità limitare a ripercorrere l’íter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la
completezza e la insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili, senza alcuna
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni
processuali.

4. Inammissibile, infine, deve ritenersi, in quanto solo genericamente prospettata,

parametro normativo, né i motivi per cui l’invocato beneficio sarebbe concedibile.

5. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro
millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

la doglianza enunciata nel quarto motivo di ricorso, che non si premura di precisare il

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