Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9882 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9882 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udienza: 18/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
FORMICOLA BERNARDINO N. IL 05/11/1977
SILENZIO PACIFICO N. IL 16/07/1980
avverso l’ordinanza n. 6947/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
25/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
le /sentite le conclusioni del PG Dott.
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Ritenuto in fatto
1. La I sezione di questa Corte, con sentenza del 15/07/2013, ha annullato l’ordinanza con la
quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di riesame proposta da Pacifico
Silenzio e da Bernardino Formicola awerso il prowedimento con il quale era stata applicata
nei loro confronti la misura della custodia in carcere.
Al Silenzio la misura era stata applicata in quanto gravemente indiziato del delitto di omicidio
volontario in danno di Luciano Monaco e dei connessi reati in materia di armi, nonché del
delitto di omicidio volontario in danno di Antonio Erbetti e dei connessi reati in materia di

omicidio volontario in danno di Antonio Erbetti e dei connessi reati in materia di armi.
La I sezione di questa Corte, preso atto che il quadro indiziario a carico degli indagati
scaturiva dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Claudio Esposito e Vincenzo
Battaglia, ha rilevato: a) che questi ultimi non avevano riferito in ordine a fatti ai quali
avevano partecipato direttamente; b) che, con riferimento all’omicidio Monaco, l’Esposito
aveva dichiarato che il commando era giunto sul luogo a bordo di un’auto guidata dal
Silenzio, mentre il Battaglia aveva riferito che gli autori avevano utilizzato una moto; c) che
l’Esposito aveva affermato che il Battaglia era presente, quando il Silenzio gli aveva parlato
dell’omicidio, mentre il Battaglia non aveva confermato la circostanza, sostenendo di avere
appreso dei fatti dall’altro autore, ossia il Formicola; d) che, pertanto, tali dichiarazioni,
palesemente contraddittorie su punti fondamentali, non potevano fungere da riscontro
esterno individualizzante reciproco; e) che, con riferimento all’omicidio dell’Erbetti, non era
dato individuare alcun riscontro reciproco fra le dichiarazioni dei due collaboratori, i quali
avevano riferito di profili diversi, in quanto il Battaglia aveva fornito una chiave di lettura
dell’episodio, mentre l’Esposito aveva descritto i fatti nel loro concreto accadimento; f) che i
due si erano contraddetti anche in ordine all’orario dell’omicidio, collocato dal Battaglia nel
primo pomeriggio e dall’Esposito intorno alle 20,00 del 31/08/2006, come in effetti era
awenuto; g) che le dichiarazioni dell’Esposito erano comunque poco credibili, in quanto il
prowedimento impugnato non aveva confutato quanto sostenuto da entrambi gli indagati
mediante espletamento di apposita perizia sui luoghi, ossia che l’Esposito, stando al sesto
piano dell’edificio nel quale si trovava, non poteva assistere ai preparativi della partenza del
commando, awenuta sotto il porticato, per la presenza di una serie di ballatoi, che limitava
notevolmente la vista di chi si trovava al sesto piano, e per la scarsa illuminazione della
strada; h) che le dichiarazioni dell’Esposito, in ordine al fatto che entrambi gli indagati
indossavano caschi integrali, erano smentite dal contenuto di una conversazione svoltasi tra
parenti delle vittime, i quali avevano riferito che gli autori dell’omicidio erano giunti a bordo
di una moto e che il conducente aveva il volto coperto da un passamontagna, mentre il
passeggero era a volto scoperto; i) che il Tribunale neppure aveva confutato quanto
sostenuto dai ricorrenti circa l’impossibilità che gli autori potessero compiere il tragitto dal
luogo di partenza a quello del delitto e ritorno in quindici minuti, così come riferito

1

armi. Al Formicola la misura era stata applicata, in quanto gravemente indiziato del delitto di

dall’Esposito, e ciò in ragione della presenza delle impalcature montate per una festa
popolare.
2. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 25/09/2013, ha annullato l’ordinanza di custodia
cautelare, sostanzialmente prendendo atto, alla luce delle indicazioni contenute nella
menzionata sentenza della I sezione, dell’impossibilità di ritenere i racconti dei due
collaboratori reciprocamente riscontrati.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando vizi motivazionali del provvedimento impugnato, che, per un verso,

Corte e, per altro verso, contraddittoriamente, giunge all’annullamento del titolo.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di
motivazione, il giudice di rinvio – pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento
di merito mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto
annullato – è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente
o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una
determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata
indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite
di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del
10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122).
Nel caso di specie, la sentenza del 15/07/2013, in relazione ad entrambi i fatti delittuosi
esaminati, oltre a rilevare delle criticità interne alle dichiarazioni dei collaboratori, ha
esplicitamente affermato che queste ultime non potevano riscontrarsi reciprocamente, ai
sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
A tale conclusione la I sezione è giunta, valorizzando, con riguardo all’omicidio Monaco, la
contraddittorietà degli apporti su punti fondamentali e, con riguardo all’omicidio Erbetti, il
fatto che i due chiamanti avevano riferito su circostanze completamente diverse, in quanto il
Battaglia aveva fornito solo una chiave di lettura dell’episodio, parlando del mandato
conferito agli indagati, mentre l’Esposito aveva descritto i fatti nel loro concreto
accadimento.
In tale contesto, il Tribunale aveva certo in astratto la possibilità, una volta argomentato con
riguardo alle sopra segnalate prospettazioni difensive, che investivano l’attendibilità
oggettiva delle dichiarazioni, di cogliere ulteriori e diversi elementi di riscontro negli atti
investigativi e in ciò si apprezza la ragione dell’annullamento con rinvio.
Tuttavia, in concreto, l’ordinanza impugnata, pur affrontando in modo puntuale le questioni
legate alla credibilità dei racconti, ha preso atto dell’assenza di altri elementi di prova idonei,
ai sensi del menzionato art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a confermarne l’attendibilità.

2

con argomentazioni logiche e lineari, supera le criticità evidenziate dalla sentenza di questa

Siffatto percorso argomentativo non si espone alle critiche di contraddittorietà lamentate in
ricorso, dal momento che la credibilità delle dichiarazioni, ritenuta dal prowedimento
impugnato, concerne un momento valutativo diverso, rispetto a quello, ulteriore
dell’accertamento dei riscontri, da condurre nei binari imposti al percorso motivazionale dalla
decisione di annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.

Così deciso in Roma il 18/02/2014

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