Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9881 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9881 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAGLIETTI MORENO N. IL 30/11/1969 a
avverso la sentenza n. 3716/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
12/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ffestm-i-Jà
che ha concluso per i

Data Udienza: 18/02/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/09/2013 il Tribunale di Brescia ha applicato a Moreno Taglietti, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi nove di reclusione ed euro 400,00 di
multa, in relazione ad un delitto di furto aggravato.
2. Nell’interesse del Taglietti è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché vizi motivazionali, in
relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

Considerato in diritto

Osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare destituito di qualunque specificità, in
quanto genericamente invoca la mancata concessione di circostanze attenuanti di cui all’art.
62 bis cod. pen.
Al riguardo, va ribadito che secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in
tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa
è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della
sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni
tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la
meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta,
sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la
suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di
apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti
atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383 del
10/07/2009, Squillace e altro, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv.
195339).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18/02/2014

Il Componente estensore

Il Presidente

1. Il ricorso è inammissibile.

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