Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9880 del 18/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9880 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PULCINI ALFONSO N. IL 26/05/1925 Q. Colo&A

(re)

avverso la sentenza n. 692/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E..014, c,A
che ha concluso per LX

Udito, per
per la p e civile, l’Avv
Udit i cl . nsor Avv.

Data Udienza: 18/02/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dell’11/01/2013 la Corte d’appello di L’Aquila, per quanto ancora rileva, ha
confermato l’affermazione di responsabilità di Alfonso Pulcini, con riguardo al reato di cui
all’art. 616, comma secondo, cod. pen., per avere allegato all’atto di intimazione e citazione
di Cristian Castorani, in relazione ad un procedimento di sfratto per morosità, copia
fotostatica di due avvisi di scadenza di una banca, contenuti in una corrispondenza chiusa
diretta al medesimo Castorani.
La Corte territoriale, mentre ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 616, comma primo,

indirizzata al panificio “Pulcini”, senza ulteriore specificazione, ha rilevato che, dopo la lettura
della corrispondenza, non potevano residuare dubbi sul fatto che le missive non fossero
indirizzate all’imputato, dal momento che quest’ultimo non aveva alcun rapporto con il
creditore del Castorani, al quale si riferivano i due avvisi di scadenza delle ricevute bancarie.
Pertanto, la loro produzione nel procedimento instaurato dal Pulcini contro il Castorani
doveva ritenersi finalizzato esclusivamente a screditarne l’onorabilità, giacché tale iniziativa
processuale non assumeva alcun rilievo ai fini del giudizio di intimazione di sfratto per
morosità.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’elemento soggettivo, in particolare rilevando che, nel caso di specie, egli aveva per
errore ritenuto di agire nell’esercizio di una facoltà legittima.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in relazione all’identificazione
della persona che aveva materialmente rivelato il contenuto della corrispondenza, dal
momento che era stata la figlia a consegnarla all’awocato, a fini di produzione nel
procedimento di sfratto.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 616,
comma secondo, cod. pen., in relazione alla sussistenza della giusta causa, da rawisarsi, nel
caso di specie, nel proprio diritto di evitare il danno ingiusto derivante sia dal mancato
rispetto, da parte del Castorani, dei contratti sottoscritti, sia dai costi correlati al mancato
pagamento, da parte del medesimo Castorani, dei servizi, delle utenze, delle forniture.
2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla individuazione del
nocumento per il destinatario della corrispondenza.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, per la loro stretta
connessione logica, sono infondati, sia perché l’errore sull’esistenza della scriminante assume
rilievo in quanto sia sorretto da una ragionevole giustificazione (Sez. 5, n. 38596 del
01/10/2008, Loyola, Rv. 241954, in motivazione), che, nella specie, non è argomentata in
relazione a dati obiettivi, sia e soprattutto, perché sostanzialmente, nella prospettazione del
ricorrente, l’errore ricadrebbe sulla portata dell’art. 616, comma secondo, cod. pen. e, in

1

cod. pen., in quanto l’apertura della corrispondenza era giustificata dal fatto che era

particolar modo, sul significato da attribuire alla nozione di “giusta causa”, idonea a
giustificare la rivelazione del contenuto della corrispondenza. Il ricorrente, infatti, afferma
che la produzione di quest’ultima era giustificata dall’esigenza di evitare di essere esposto
alle obbligazioni gravanti sul Castorani.
Tuttavia, l’iniziativa giudiziaria dell’imputato si è concretata all’interno di uno sfratto per
morosità della persona offesa, ossia in una sede nella quale non si discuteva affatto della
personale responsabilità del Pulcini per i debiti contratti dal Castorani.
Ne discende, per un verso, l’insussistenza della giusta causa, invocata specificamente nel

pretese della controparte (Sez. 5, n. 35383 del 29/03/2011, Solla, Rv. 250925); e, per altro
verso, che l’errore sulla sussistenza della scriminante, cui è dedicato il primo motivo, cade
sulla portata della norma, ossia si risolve in un error juris irrilevante.
2. Infondato è il secondo motivo, giacché, a tacer del fatto che il ricorrente non indica
specificamente gli atti del processo dai quali si desumerebbe l’individuazione della propria
figlia come la materiale autrice della consegna dei documenti all’awocato, è evidente
dall’intera prospettazione difensiva che l’attività non solo rispondeva all’interesse, ma anche
alla volontà dell’imputato, il quale, infatti, nel primo motivo deduce di avere agito per
tutelare le proprie ragioni, ritenendo, sia pure per errore, di essere a ciò legittimato
dall’ordinamento.
3. Infondato è, infine, il quarto motivo, giacché la Corte territoriale ha ragionevolmente
individuato il nocumento sofferto dalla persona offesa nel discredito all’onorabilità seguito
alla produzione di documenti irrilevanti nel processo civile, dai quali si desumeva l’esistenza
di rapporti di debito non onorati.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1118/02/2014

Il Componente estensore

Il Presidente

terzo motivo, giacché la condotta serbata non aveva alcun rilievo, al fine di contrastare le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA