Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 988 del 18/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 988 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELLA FABIO N. IL 12/03/1964
avverso la sentenza n. 20071/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 18/07/2014

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a D’ANGELLA Fabio, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale,
la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di anni due di reclusione;
-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando “violazione del combinato disposto di cui agli artt.
129, 444 c.p.p. e 216, primo comma, nr. 1 e 2 c.p., riguardo l’accertamento dei

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che le proposte doglianze risultano
caratterizzate da assoluta ed evidente genericità, a fronte, per converso, del fatto
che si dà espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza
delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per
l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei
presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il
che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora
facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal
testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa
invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ved. in
proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238;
Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. Il, 21
maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre
2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n.
4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455,
Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa del

nde. Così deciso i

ma, il 18 luglio 2014

presupposti della contestata bancarotta fraudolenta”;

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