Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 988 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 988 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ADINOLFI PASQUALE N. IL 17/03/1988
MONTALTO MICHELE N. IL 02/01/1950
avverso la sentenza n. 1116/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A nAfcytk o Q,eci„ utiaz
cti
che ha concluso per
@M
C_01.40
0k)/u-0 Qd-C Poi L42.h.

9

otLeiguu_
<do

o 1

A4-12_

Utile/

Udito, per la parte ivile, l’Avv
Udit i difensorAvv.

AAA,, rx,L1

ojj

Data Udienza: 17/12/2013

.c.

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 23/10/2012, confermava nei
confronti degli odierni ricorrenti la sentenza del giudice di primo grado che, all’esito di
giudizio abbreviato, li aveva ritenuti entrambi responsabili di molteplici episodi di
cessione di sostanza stupefacente, nonché il Montaldo anche di un episodio di
estorsione.
Avverso la sentenza Adinolfi deduce, con il primo motivo, violazione di norme

dell’imputato nel giudizio d’appello aveva dichiarato in udienza di aderire all’astensione
proclamata dagli organismi unitari dell’avvocatura e che la Corte aveva ingiustamente
negato il chiesto rinvio osservando che si trattava di procedimento camerale e che
alcuni imputati erano detenuti.
Con ulteriore motivo deduce inosservanza delle norme penali perché non era statcL
ritenuta l’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 73 DPR 309/90, pur riconoscendosi il suo
spirito di colleporazione, avendo ammesso la sua responsabilità sin dall’interrogatorio
di garanzia. Osserva che si era certamente adoperato a che l’attività delittuosa non
fosse portata a conseguenze ulteriori, a nulla rilevando che gli inquirenti fossero a
conoscenza degli elementi utili per le indagini attraverso le operazioni d’intercettazione.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge, con specifico riferimento all’art. 81 c.p.
Osserva che i fatti contestatigli ai capi g e h costituivano gli elementi di un’unica
fattispecie criminosa.
Deduce, ancora, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento a
tutti i profili evidenziati con i precedenti motivi.
A sua volta il Montaldo lamenta violazione della legge processuale per essere stato
condannato soltanto sulla base di elementi indiziari.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’Adinolfi è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo preme richiamare l’orientamento giurisprudenziale relativo
alla valutazione discrezionale da parte del giudice riguardo al rinvio dell’udienza in caso
di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi unitari
dell’avvocatura. E’ stato affermato in proposito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17269 del
21/03/2007 Rv. 237322) che “l’astensione dall’attività defensionale proclamata
dall’Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non
ricade sotto la specifica protezione dell’art. 40 Cost. trattandosi invece di una “libertà”
riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.) che trova un
limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè,
2

processuali e erronea applicazione della legge penale. Rileva che il difensore

í

nel diritto di azione e di difesa di cui all’art. 24 Cost. e nei principi di ordine generale
che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo”.
Da tale principio discende che il giudice, a fronte della comunicazione dell’astensione,
può esercitare la sua discrezionalità e contemperare le ragioni di opportunità del rinvio
derivanti dal legittimo esercizio del diritto di astensione e l’interesse pubblico
all’immediata celebrazione del processo, come in concreto è avvenuto nella specie
mediante la considerazione sia del rito regolante il processo, sia delle circostanze
relative allo status libertatis degli imputati.

I giudici di merito, infatti, hanno dato conto, con congrua motivazione, del fatto che, nel
contesto in cui intervennero le ammissioni di responsabilità dell’imputato, a distanza dai
fatti di cui all’imputazione e dopo che gli inquirenti avevano già acquisito un cospicuo
compendio probatorio, le medesime non portarono ad alcun sensibile contributo in
funzione dell’accertamento dell’attività delittuosa, con l’impossibilità conseguente di
ravvisare l’attenuante della collaborazione.
Allo stesso modo risulta adeguatamente motivata la distinzione ed autonomia delle
condotte di acquisto e vendita di stupefacente rispettivamente enunciate ai capi g ed h,
tanto da non consentire l’unificazione delle medesime in un’unica fattispecie di reato e
da legittimare il ricorso all’applicazione dell’art. 81 c.p.
Il motivo relativo al vizio motivazionale correlato ai tre indicati punti di decisione, poi, è
allo stesso modo infondato, attenendo, sotto il profilo più strettamente concernente
l’aspetto argomentativo, a rilievi di cui si è già evidenziata l’infondatezza.
Va del pari rigettato il ricorso avanzato dal Montalto, concernente, per la parte non
affetta da estrema genericità, censure attinenti alla mancanza di elementi di riscontro
alle dichiarazioni dei coimputati e alla motivazione per relationem, rilievi entrambi
infondati. Quanto al primo si osserva che la sentenza esprime un giudizio di
responsabilità fondato su un compendio di elementi probatori molteplici e concordanti.
Quanto al secondo, in mancanza di indicazione delle censure specifiche delle quali
mediante il rinvio per relationem sarebbe stata omessa la trattazione, vale richiamare il
principio espresso da questa Corte in forza del quale il giudice di appello può motivare
la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza
di primo grado, quando, come nella specie, l’appellante si sia limitato alla mera
riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente
esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni
generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti. (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 17912 del 07/03/2013 Rv. 255392).
Per tutte le ragioni indicate li ricor4, deve véssere rigettati. Ne consegue la condanna
detg’mputatl; al pagamento delle spese processuali.

3

Allo stesso modo è infondato il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 17/12/2013

Dott. ucia Esposito

I!,Pyesidente
Do .NGiacomo

Il Con igliere relatore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA