Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9875 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9875 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gorreri Aldo, nato a Vercelli il 05/11/1987

avverso la sentenza del 13/06/2013 della Corte d’Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giovanni Taglialatela in sostituzione dell’avv. Antonello
Giobellina, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Biella del 16/09/2011, con la quale Aldo Gorreri era ritenuto responsabile del
reato di cui agli artt. 56 e 455 cod. pen., commesso il 30/09/2006 presentando
1

Data Udienza: 30/01/2014

alla panetteria Zammarco di Biella, gestita da Vera Undiani, una banconota
contraffatta da C. 100 in pagamento di un acquisto di generi alimentari; e
condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C. 600 di multa.
L’imputato ricorre sulla declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di
nullità della procedura introduttiva del giudizio svoltasi con decreto di citazione
omettendo la celebrazione dell’udienza preliminare, e deduce violazione di legge
nella ritenuta tardività dell’eccezione, laddove la stessa veniva invece
tempestivamente dedotta all’udienza dibattimentale del 25/11/2010 dopo che

tardività della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’erronea decisione del pubblico ministero di procedere con citazione diretta
per un reato in ordine al quale è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare
determina una nullità a regime intermedio (Sez. 6, n. 7774 del 17/01/2002,
Bonora, Rv. 221533). Nel caso di specie, all’udienza dibattimentale del
25/11/2010, dopo che la relativa eccezione veniva rigettata, l’imputato chiedeva
l’ammissione al rito abbreviato, con il quale il giudizio veniva celebrato. Questa
scelta processuale comporta la sanatoria delle nullità a regime intermedio (Sez.
U, n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835; Sez. 1, n. 949 del
08/11/2011 (13/01/2012), Piacente, Rv. 251669; Sez. 6, n. 19191 del
07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255130; Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012, Paludi,
Rv. 254081; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256040); e quindi,
per quanto detto, anche della nullità dedotta con il ricorso, la cui eccezione è
preclusa e comunque manifestamente infondata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
2

nella precedente udienza del 06/07/2010 il dibattimento era stato rinviato per la

Così deciso in Roma il 30/01/2014

Il Presidente

Il Consigliere,t- ‘sore

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