Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9874 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9874 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ferrara Salvatore, nato a San Cataldo il 02/06/1978

avverso la sentenza del 19/07/2012 della Corte d’Appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATI-0

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Caltanissetta del 20/09/2011, veniva confermata l’affermazione di
responsabilità di Salvatore Ferrara per il reato continuato di cui agli artt. 624,
625 e 432 cod. pen., commesso il 14/03/2011 in concorso con Calogero
Fiandaca e Luigi Petralia impossessandosi di numerose tracce di rame per la
1

Data Udienza: 30/01/2014

comunicazione di segnali, prelevate dalla linea ferroviaria fra le stazioni di
Caltanissetta Imera e Villarosa, e attentando in tal modo alla sicurezza di un
pubblico trasporto con la disconnessione dei segnali di pericolo e degli impianti
semaforici della linea. La sentenza di primo grado veniva riformata con la
disapplicazione della recidiva, il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti
generiche sulle altre aggravanti e la conseguente rideterminazione della pena in
mesi otto di reclusione ed C. 100 di multa.
L’ imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.

ed illogicità della motivazione nella ritenuta prova del concorso nel reato per il
solo fatto che il Ferrara sia stato sorpreso successivamente al furto con i
coimputati sul veicolo a bordo del quale venivano rinvenuti i cavi di rame ed un
tronchese, a fronte della versione difensiva per la quale l’imputato si era limitato
a chiedere un passaggio agli altri imputati.
2.

Sull’elemento psicologico del reato di attentato alla sicurezza dei

trasporti, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione
nella ritenuta consapevolezza degli imputati che dal prelevamento dei cavi di
rame derivasse la disconnessione dei segnali di pericolo e degli impianti
semaforici.
3. Sulla determinazione della pena, il ricorrente deduce violazione di legge e
contraddittorietà della motivazione laddove nella stessa, in riforma del giudizio di
equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti del più grave
reato di furto, si ritenevano dette attenuanti prevalenti, ma sulla pena-base
veniva operata la sola diminuzione della pena per il giudizio abbreviato e non
anche quella relativa alle attenuanti, o comunque quest’ultima diminuzione
veniva applicata successivamente a quella per il rito. Lamenta altresì illogicità
della motivazione nella determinazione della pena in misura diversa dal minimo
edittale nonostante la giovane età dell’imputato, le sue condizioni familiari e
sociali ed il suo comportamento processuale.
4.

Sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della

condanna, il ricorrente deduce mancanza di motivazione a fronte di uno specifico
motivo di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
sono infondati.

2

1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce violazione di legge

Posto come sia certo che il Ferrara veniva sorpreso con i coimputati a bordo
del veicolo sul quale erano rinvenuti i cavi di rame ed il tronchese, nessuna
illogicità è ravvisabile nel giudizio di inattendibilità della versione difensiva per la
quale l’imputato si era limitato a chiedere al conducente del mezzo un passaggio
di ritorno da una passeggiata in campagna. Detto giudizio era infatti
congruamente motivato, anche mediante il richiamo integrativo alla sentenza di
primo grado, nell’osservare come la concessione di un passaggio ad un soggetto
estraneo ai reati, da parte dei coimputati autori confessi degli stessi, fosse
incompatibile con la evidente e compromettente presenza sul veicolo della
refurtiva e dello strumento utilizzato per asportarla.

2. I motivi di ricorso relativi all’elemento psicologico del reato di attentato
alla sicurezza dei trasporti sono infondati.
La sentenza impugnata richiamava la natura di reato di pericolo del delitto in
esame (Sez. 1, n. 21833 del 03/05/2006, Halilovic, Rv. 234701; Sez. 1, n. 49
del 22/12/2009 (05/01/2010), Settepani, Rv. 245928), desumendone
correttamente l’irrilevanza della specifica consapevolezza, in capo all’imputato,
che il danneggiamento dei cavi comportasse l’interruzione dell’erogazione
dell’energia elettrica sulla linea ferroviaria, e la sufficienza dell’inevitabile
coscienza del pericolo derivante dall’asportazione di componenti di impianti
altamente sensibili, rispetto alla pubblica incolumità, quali quelli ferroviari.

3. I motivi di ricorso relativi alla determinazione della pena sono infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla lettura delle
sentenze di primo e di secondo grado risulta che la diminuzione per il rito
abbreviato veniva applicata su una pena di anni uno di reclusione ed €. 150 di
multa risultante già a seguito della riduzione per le attenuanti generiche ritenute
dalla Corte territoriale prevalenti sulle aggravanti. La determinazione della penabase in misura superiore al minimo edittale era poi adeguatamente motivata nel
riferimento al precedente penale dell’imputato, implicitamente ritenuto
determinante a questi fini rispetto agli elementi favorevoli all’imputato indicati
dal ricorrente.

4. I motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento del beneficio della
non menzione della condanna sono infondati.
A fronte di un motivo di appello esposto genericamente nella mera richiesta
di concessione del beneficio per la sussistenza dei relativi presupposti, la
decisione negativa sul punto risulta motivata dal riferimento della sentenza

3

impugnata, sia pure a fini più generalmente sanzionatori, alla precedente
condanna dell’imputato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Così deciso in Roma il 30/01/2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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