Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9872 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9872 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Melilla Giuseppe, nato ad Ortona il 04/08/1937

avverso la sentenza del 17/03/2008 della Corte d’Appello dell’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Ugo Di Silvestre, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Pescara del 04/12/2006, la Corte d’Appello dell’Aquila dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Giuseppe Melilla per i reati di cui agli artt. 319, 479 e
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Data Udienza: 30/01/2014

640 cod. pen., commessi in concorso con Virginio Angelini quale dirigente della
Provincia di Pescara disponendo una trattativa privata per l’aggiudicazione del
servizio di verifica della pavimentazione delle strade provinciali al fine di
attribuirlo alla Labortec s.r.I., gestita dall’Angelini, ricevendo dall’Angelini in
contropartita la somma di C. 6.000, attestando falsamente in una
determinazione dell’11/12/2002 l’avvenuto deposito da parte della Labortec, il
precedente 5 dicembre, degli elaborati tecnici relativi all’incarico di cui sopra,
inducendo in errore i funzionari dell’ufficio ragioneria e gli uffici pagatori

profitto della liquidazione dell’importo di C. 104,669,64, in quanto estinti per
intervenuta prescrizione; confermando la condanna dell’imputato, in solido con
l’Angelini, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Provincia di
Pescara.
L’ imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce mancanza o
contraddittorietà della motivazione rispetto ad elementi, indicati nel ricorso,
dimostrativi dell’effettivo deposito, da parte della Labortec, della relazione
tecnica e dei relativi elaborati sull’esecuzione dei lavori commissionati,
consistenti solo nelle prove con il cosiddetto Skid Tester e nella misurazione della
macrorugosità delle pavimentazioni con il sistema dell’altezza di sabbia, e non
anche nel controllo con l’apparecchio Georadar a cui faceva riferimento la
sentenza impugnata; e rispetto altresì alla versione difensiva in ordine alla
riferibilità della somma ricevuta dall’Angelini al pagamento di attività di
consulenza svolata dall’imputato, fuori dall’orario di lavoro, in favore della
Labortec. Lamenta inoltre illogicità del riferimento all’irrilevante dato del
rinvenimento presso la Labortec di documentazione relativa ad opere diverse da
quelle commissionate, e contraddittorietà del richiamo ad irregolarità della
procedura di aggiudicazione che nella stessa sentenza si affermava non integrare
violazioni dei doveri d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine al mancato deposito della
documentazione sui lavori effettuati venivano congruamente motivate in base
alla circostanza, alla quale i giudici di merito attribuivano coerentemente una
rilevanza determinante, per la quale detta documentazione non era rinvenuta
presso gli uffici della sede provinciale di Pescara. Le deposizioni testimoniali
indicate dal ricorrente venivano debitamente esaminate dalla Corte territoriale,
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sull’effettivo espletamento di detto incarico e procurando alla Labortec l’ingiusto

che rilevava come dalle dichiarazioni dei testi non emergesse in definitiva alcuna
conferma del deposito della documentazione; avendo in particolare la teste
Sabatini riferito dell’apposizione di timbri su una nota di accompagnamento della
fattura per la quale non ricordava la presenza di allegati, ed il teste Angeloni
rammentato unicamente un plico pervenuto con la fattura, il cui contenuto non
aveva visionato. Ed a queste osservazioni il ricorrente oppone unicamente
valutazioni diverse sulla significatività della nota di accompagnamento, di cui
aveva già parlato la Sabatini, ai fini della prova dell’esistenza della

impugnata a fronte del mancato rinvenimento degli allegati; nonché su mere
opinioni dei testi Sabatini e Angeloni in merito alla possibilità che questi ultimi
esistessero.
I giudici di merito segnalavano peraltro ulteriori elementi indicativi della
mancata effettuazione dei lavori nei termini commissionati. Anche a voler
ritenere che detti termini riducessero le verifiche sulle pavimentazioni stradali
alle due prove menzionate dal ricorrente, nella sentenza impugnata si osservava
infatti come l’incompleta esecuzione di tali prove fosse comunque dimostrata
dalle parziali ammissioni del teste Rinaldi e dall’insufficienza del periodo
temporale, compreso fra l’ottobre e il dicembre del 2002, entro il quale i lavori
sarebbero stati eseguiti; elementi, questi, che il ricorrente non discute,
limitandosi a citare in senso contrario generiche dichiarazioni testimoniali su
attività della società aggiudicataria nel territorio provinciale, che non appalesano
decisività tale da integrare il lamentato vizio di carenza motivazionale.
Non essendo poi discussa la ricezione da parte dell’imputato dell’assegno di
cui all’imputazione, l’inattendibilità della versione difensiva dell’essere stato il
titolo destinato al pagamento di prestazioni professionali occasionali veniva
coerentemente motivata dalla Corte territoriale in considerazione dell’anomala
circostanza dell’indicazione, quale beneficiaria dell’assegno, della moglie
dell’imputato, e della mancanza di elaborati scritti nei quali le asserite prestazioni
avrebbero dovuto tradursi. L’elemento difensivo, indicato dal ricorrente nella
deposizione del teste Leone, dipendente della società aggiudicataria, su quanto
dettogli dal titolare di quest’ultima in ordine alla possibilità di rivolgersi al Melilla
per eventuali necessità, veniva esaminato dai giudici di merito, che ne
evidenziavano la genericità e la non riferibilità agli incarichi professionali dedotti
dall’imputato.
Insussistente è infine la lamentata contraddittorietà del richiamo della
sentenza impugnata ad irregolarità della procedura di assegnazione dei lavori
che si affermava contestualmente non integrare violazioni dei doveri d’ufficio,
laddove la circostanza era oggetto di un accenno marginale ed
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ininfluente sul

documentazione, significatività non illogicamente esclusa nella sentenza

giudizio di responsabilità penale dell’imputato, riferito alla mancata realizzazione
di lavori che giustificassero il compenso liquidato alla Labortec.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Così deciso in Roma il 30/01/2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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