Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9869 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9869 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Busiello Pasquale, nato a Napoli il 26/04/1965

avverso la sentenza dell’08/03/2013 della Corte d’Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Raffaele Di Palo, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Noia del 06/11/2012, con la quale Pasquale Busiello era ritenuto responsabile del
reato continuato di cui all’art. 624-bis cod. pen., commesso il 12/08/2012 in
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Data Udienza: 29/01/2014

concorso con Pasquale Fico introducendosi nell’abitazione di Antonio Mollo in
Somma Vesuviana, mediante effrazione della porta di ingresso, ed
impossessandosi di monili ivi custoditi.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Il ricorrente deduce nullità del giudizio di appello in quanto celebrato in
assenza dell’imputato, all’epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, omettendo di autorizzarne l’allontanamento dall’abitazione
nonostante la relativa richiesta fosse stata tempestivamente inviata per posta il

giorno precedente a quello dell’udienza, essendo irrilevante che per un disguido
la stessa fosse stata ricevuta presso la sezione giudicante solo il successivo
giorno 11.
2.

Sulla ritenuta configurabilità del reato consumato anziché di quello

tentato, il ricorrente deduce violazione di legge rispetto alla circostanza per la
quale l’imputato veniva fermato dagli agenti intervenuti nell’androne di ingresso
dell’abitazione della persona offesa, mentre rovistava all’interno di un ripostiglio,
con la refurtiva, in una situazione nella quale quest’ultima non era pertanto
uscita dalla sfera di vigilanza della vittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla dedotta nullità del giudizio di appello sono
inammissibili.
L’eccezione si fonda in misura determinante su una circostanza, ossia il
tempestivo invio da parte dell’imputato alla Corte d’Appello di Napoli della
richiesta di autorizzazione all’allontanamento dal luogo di esecuzione della
misura degli arresti domiciliari, che, a fronte della mancanza di alcun traccia
documentale negli atti, è solo genericamente dedotta nel ricorso, al quale
nessuna documentazione veniva allegata; né a tale lacuna sopperisce la tardiva
e comunque insufficiente produzione all’odierna udienza della copia di una
raccomandata spedita dall’imputata e ricevuta dalla Corte territoriale il
07/03/2013.

2.

I motivi di ricorso relativi alla ritenuta configurabilità del reato

consumato, anziché di quello tentato, sono infondati.
Nella sentenza impugnata, dandosi atto della circostanza dedotta dal
ricorrente in ordine all’essere stato il Busiello fermato quando lo stesso si
trovava ancora nell’abitazione della persona offesa con la refurtiva, si concludeva
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02/03/2013 e fosse pervenuta alla Corte d’Appello di Napoli il 07/03/2013,

correttamente come quest’ultima fosse ormai entrata nel dominio esclusivo
dell’imputato, che la custodiva sulla propria persona. Ai fini della consumazione
del reato di furto è invero sufficiente che la cosa sottratta si trovi anche per
breve tempo nell’autonoma disponibilità del soggetto agente (Sez. 4, n. 21757
del 30/03/2004, Scipioni, Rv. 229167); e tale autonoma e momentanea
disponibilità rileva in tal senso anche laddove la stessa si sia esaurita nel luogo di
esecuzione del furto (Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Picone, Rv. 219030), e lo
stesso sia costituito da una privata abitazione (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010,

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 29/01/2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Mezzasalma, Rv. 247311).

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