Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9868 del 29/01/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9868 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Ponzo Gennaro, nato a Napoli il 21/08/1972
2. Azzurro Nunzio, nato a Napoli il 02/12/1982
avverso la sentenza del 06/12/2012 della Corte d’Appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Siena del 15/10/2007, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Gennaro Ponzo e Nunzio Azzurro per il reato di cui all’art. 477 cod. pen.,
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Data Udienza: 29/01/2014
commesso in Siena il 25/05/2007 apponendo le loro fotografie su false patenti di
guida riportanti le rispettive generalità di Roberto Luccoli e Ennio Abrosci. La
sentenza di primo grado veniva riformata con la declaratoria di improcedibilità
per ulteriori imputazioni di truffa tentata e consumata per difetto di querela, e
con la conseguente rideterminazione della pena in mesi due e giorni venti di
reclusione per ciascuno degli imputati.
Gli imputati ricorrono sul diniego della sospensione condizionale della pena,
e deducono mancanza di motivazione sui relativi motivi di appello, fondati
imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati
E’ ben vero che nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado,
non vi è un passaggio motivazionale specificamente riferito al rigetto della
richiesta di concessione della sospensione condizionale, effettivamente proposta
con gli atti di appello. Ai fini della determinazione della pena, la Corte territoriale
evidenziava tuttavia specificamente l’elevata capacità a delinquere degli
imputati, desunta dalle modalità dei fatti e da precedenti condanne. Tale giudizio
implica una valutazione negativa sulla possibilità che gli imputati si astenessero
da ulteriori condotte criminose, presupposto indefettibile per la concessione del
beneficio invocato; e si risolve pertanto sostanzialmente in una congrua
motivazione sul punto, a fronte oltretutto di motivi di appello fondati unicamente
sull’unicità dei rispettivi precedenti penali degli imputati.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 29/01/2014
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
sull’unicità e la scarsa gravità del precedente penale riportato da ciascuno degli