Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9867 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9867 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Singh Gurpreet, nato a Rehla Hoshiarpur (India) il 28/02/1980

avverso la sentenza del 12/12/2012 della Corte d’Appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso per il rigetto;
udito per l’imputato l’avv. Guido Manca Bitti, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Cagliari del 04/11/2010, Gurpreet Singh veniva ritenuto responsabile del reato
continuato di cui agli artt. 612 cod. pen., così riqualificata l’imputazione di rapina

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Data Udienza: 29/01/2014

aggravata, e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Cagliari il 06/10/2008
in concorso con Raghubir Singh, Amreinder Singh, Jagir Singh e in danno di
Nicoletta Gogarcea e Alina Mari Ticheriu con un bastone di legno;
rideterminandosi la pena inflitta in primo grado in mesi tre di reclusione.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, il ricorrente
deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in quanto fondata sulle
dichiarazioni del teste Guiso in ordine all’essere state le persone offese aggredite

sentenza si dava atto della complessiva inattendibilità del teste, e su quelle del
coimputato Raghubir Singh, rese in sede di interrogatorio di garanzia al solo fine
di evitare la custodia cautelare e non confermate al dibattimento per la
contumacia del dichiarante. Lamenta altresì violazione di legge e mancanza di
motivazione sulle dichiarazioni del verbalizzante Basile, per le quali le parti
offese identificavano solo tre degli imputati affermando che il quarto,
individuabile in Gurpreet Singh, rimaneva nell’autovettura di Raghubir Singh,
dichiarazioni erroneamente ritenute inutilizzabili in quanto indirette, laddove le
stesse erano invece riferite ad un’attività di indagine direttamente svolta dal
teste.
2. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di porto di arma impropria,
il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sulla
circostanza per la quale il bastone si trovava nell’autovettura di Raghubir Singh,
essendone pertanto la presenza ignorata dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
per il reato di minaccia sono infondati.
La motivazione della sentenza impugnata era fondata in primo luogo sulle
dichiarazioni del teste Guiso, autore della segnalazione alla centrale operativa
della Polizia di Stato sull’aggressione subita dalle persone offese. Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non formulava un giudizio
di complessiva inattendibilità del teste, ma, pur evidenziandone incertezze e
carenze mnemoniche su taluni aspetti della vicenda, rilevava come il Guiso si
fosse mostrato sicuro su altri punti; ed in particolare sull’essere stata
l’aggressione effettuata dagli occupanti dell’autovettura da egli immediatamente
indicata agli agenti intervenuti, sul numero superiore a tre degli aggressori e
sull’uso da parte degli stessi di un bastone. Non sussiste pertanto la lamentata
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da quattro persone, contraddittoriamente ritenute credibili laddove nella stessa

contraddittorietà nella ritenuta attendibilità della testimonianza su queste
circostanze; ed era altresì consequenziale la conclusione dei giudici di merito per
la quale, in base alla combinazione di tali elementi testimoniali e del dato
indiscusso per il quale sull’autovettura di cui sopra venivano identificati quattro
uomini, ossia Raghubir Singh, Amreinder Singh, Jagir Singh e l’odierno ricorrente
Gurpreet Singh, quest’ultimo doveva essere individuato come compreso fra gli
autori materiali dell’aggressione.
L’argomentazione motivazionale della sentenza impugnata era peraltro

dichiarazioni del coimputato Raghubir Singh, il quale affermava che tutti i
quattro occupanti dell’autovettura ne erano scesi nell’occasione nella quale si
verificavano i fatti contestati. Né alcuna illegittimità è ravvisabile
nell’utilizzazione di dette dichiarazioni, che dalla sentenza di primo grado e dal
verbale dibattimentale risultano appresi senza alcuna opposizione delle parti;
tanto integrando il consenso previsto dall’art. 513 cod. proc. pen., che non deve
necessariamente manifestarsi in modo espresso o formale (Sez. 5, n. 47014
dell’08/07/2011, M., Rv. 251445).
A fronte della pluralità e della convergenza di tali elementi, è privo di
decisività il richiamo del ricorrente a quanto riferito dal verbalizzante Basile su
informazioni, recepite sul luogo dei fatti dalle persone offese, in ordine alla
mancata identificazione di Gurpreet Singh da parte delle stesse come uno dei
soggetti materialmente agenti; a prescindere dalle questioni sull’utilizzabilità di
dette dichiarazioni, nessuna illogicità è infatti configurabile nell’essere state
privilegiate, rispetto a queste comunque indirette indicazioni dichiarative, quelle
viceversa dirette di segno contrario.

2. Le considerazioni di cui al punto precedente implicano l’infondatezza dei
motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il
reato di porto di arma impropria.
Nel momento in cui devono per quanto detto ritenersi immuni da vizi logici
le conclusioni dei giudici di merito sull’aver Gurpreet Singh partecipato
materialmente all’aggressione, perpetrata con l’uso di un bastone, chiaramente
irrilevante è invero il riferimento del ricorrente alla circostanza per la quale un
bastone, identificabile nell’arma utilizzata, veniva poi trovato nell’autovettura
intestata a Raghubir Singh.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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articolata anche nella conferma dei citati riferimenti testimoniali nelle acquisite

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 29/01/2014

Il Consigliere estensore

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