Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9865 del 29/01/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9865 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
AA

quale parte civile nel procedimento nei confronti di
BB

avverso la sentenza del 07/05/2012 del Tribunale di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per la parte civile ricorrente l’avv. Chiarina Ianni in sostituzione dell’avv.
Raffaele Leo, che ha concluso per raccoglimento del ricorso depositando nota
spese;

1

Data Udienza: 29/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata BB, imputato dei reati di cui agli
artt. 594 e 595 cod. pen. contestati come commessi in Trieste fino al
21/06/2009 in danno di AA in messaggi pubblicati nella propria
bacheca virtuale del sito intemet Facebook, veniva assolto per la ritenuta
ricorrenza dell’esimente della ritorsione.

omessa pronuncia sull’imputazione di cui all’art. 595 cod. pen. e comunque
violazione di legge nella ritenuta ravvisabilità nei fatti del reato di ingiuria e non
di quello di diffamazione, e comunque sulla ricorrenza dell’esimente della
ritorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente osservato che i motivi di ricorso dedotti dalla parte
civile in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie della ritorsione,
malgrado la formale intitolazione nel senso della violazione di legge, riguardano
in realtà profili motivazionali; il ricorrente contesta invero la logicità della
valutazione di mera probabilità che l’imputato avesse redatto i messaggi
contestati immediatamente dopo aver letto commenti denigratori, pubblicati
dalla persona offesa sullo stesso sito, nel corso del suo ultimo accesso a
quest’ultimo.
Avendo pertanto ad oggetto anche vizi riconducibili alle ipotesi di cui alla
lett. E dell’art. 606 cod. proc. pen., il ricorso, ai sensi dell’art. 569, comma terzo,
non era pertanto proponibile in via immediata avverso la sentenza di primo
grado (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860; Sez. 6, n. 26419
del 03/07/2012, Laurito, Rv. 253122), e deve di conseguenza essere convertito
in appello.

P. Q. M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello
di Trieste per il relativo giudizio.
2

La parte civile ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per

Così deciso in Roma il 29/01/2014

Il Presid fte

j

Il Consigliere estensore

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