Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9863 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9863 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Salvadori Massimo, nato a Piombino il 12/11/1965

avverso la sentenza del 09/01/2012 della Corte d’Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per le parti civili l’avv. Monica Bartolini anche in sostituzione dell’avv.
Daniele Lunghi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso depositando
nota spese;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Livorno del 05/11/2009, la Corte d’Appello di Firenze confermava

1

Data Udienza: 29/01/2014

’l’affermazione di responsabilità di Massimo Salvadori per il reato continuato di
cui agli artt. 582 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riqualificando come
lesioni personali l’originaria imputazione di tentato omicidio, commesso in
Piombino il 25/12/2008 portando in luogo pubblico senza giustificato motivo una
roncola ed un coltello a serramanico e colpendo con quest’ultimo Raffaello
Gemignani alla regione epigastrica ed all’emitorace posteriore sinistro, e
rideterminando la relativa pena in anni due e mesi cinque di reclusione, nonché
per l’ulteriore reato di cui all’art. 582 cod. pen. commesso nella stessa occasione

confermando la relativa pena di mesi uno di reclusione oltre alla condanna al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
L’imputato ricorre sul diniego della scriminante della legittima difesa e
deduce violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine al
complessivo contesto della vicenda, alla congiunta aggressione che il Salvadori
subiva dalla preponderante coppia costituita dal Gimignani e dal Di Vita,
all’essere stato lo stesso imputato attinto da ferite da taglio ed alla situazione di
minorata difesa che non consentiva al Salvadori la fuga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente sono infatti generiche e non attinenti all’effettivo
contenuto della motivazione della sentenza impugnata, nella quale, dandosi atto
delle ferite da taglio rilevate sulle mani dell’imputato, si osservava come le
stesse fossero compatibili non con un’azione difensiva del Salvadori, che non
avrebbe potuto produrre due lesioni sul corpo del Gemignani una delle quali alla
schiena, ma piuttosto con quanto riferito dal Gemignani in ordine all’essere
questi riuscito ad una dato momento ad afferrare il coltello maneggiato
dall’imputato e a disarmare quest’ultimo dopo essere stato colpito, tenuto conto
altresì che neppure il Salvadori riferiva della disponibilità di un altro coltello in
capo al Gemignani ed ammetteva di essere stato da questi disarmato; e si
evidenziava inoltre come lo stesso imputato avesse escluso di essere stato
congiuntamente aggredito dal Gemignani e dal Di Vita.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000, e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile,

2

e_

in danno di Marco Di Vita colpendolo con il coltello alla coscia destra,

’che avuto riguardo alla contenuta dimensione dell’impegno processuale si
liquidano in €.1.800 oltre accessori di legge.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000,00 in favore della Cassa delle

liquida in complessivi C. 1.800 oltre accessori secondo legge.
Così deciso in Roma il 29/01/2014

Il Consigliere tensore

Il Presidente

Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che

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