Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9860 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9860 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUCE’ ALEX N. IL 18/11/1992
avverso la sentenza n. 785/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
17/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. K. t.TT I E e-A
che ha concluso per
r\X”C),)*•0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17-12-2012, la Corte d’Appello di Messina, confermando quella del
tribunale della stessa sede del 16-4-2012, riconosceva Alex CUCE’ responsabile di
concorso in due furti in abitazione aggravati (capi A e C) e in due danneggiamenti
aggravati (capo B e D).
2. Ricorre l’imputato tramite il difensore deducendo con un primo motivo i vizi di cui alle

mancato assorbimento del danneggiamento nel furto aggravato dalla violenza sulle
cose, avendo il primo ad oggetto le cose sottratte ed essendo quindi il danneggiamento,
funzionale alla commissione dei furti, già sanzionato attraverso la contestazione
dell’aggravante (Cass. 20743/2010).
3. Il secondo motivo investe il diniego di attenuanti generiche motivato in modo
inadeguato senza tener conto della personalità dell’imputato, del comportamento
processuale e della minima partecipazione al fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita rigetto.
2. Il primo motivo richiama, a sostegno della tesi dell’assorbimento del reato di
danneggiamento nel furto aggravato dalla violenza sulle cose, l’indirizzo
giurisprudenziale di questa corte secondo cui tale assorbimento si verifica quando l’uso
della violenza sia in rapporto funzionale con l’esecuzione della condotta di furto.
3. Il principio di diritto, di indubbia esattezza, non si attaglia tuttavia al caso in esame.
La corte territoriale ha condiviso sul punto la motivazione della sentenza di primo grado
secondo la quale gli autori dei furti non si erano limitati a danneggiare le cose che
avevano asportato o quelle il cui danneggiamento era necessario ai fini della
sottrazione, ma avevano compiuto ‘una vera e propria devastazione di tutto ciò che
capitava loro sotto tiro, a prescindere dalla possibilità di ricavarne un profitto’ in tal
modo attuando ‘una condotta vandalica in talune circostanze del tutto fine a se stessa’.
4. Con tali argomentazioni i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti -contestandoli in
fatto nel corso del dibattimento all’imputato, che si è quindi potuto difendere- anche
altri atti di danneggiamento (oltre quelli individuati nei capi B e D mediante richiamo ai
capi A e C relativi ai furti aggravati), aventi ad oggetto cose il cui danneggiamento
esulava dal rapporto di funzionalità con le sottrazioni, essendosi trattato per l’appunto
di atti di vandalismo e di devastazione fine a se stessi, estranei allo scopo di profitto,
tali da poter quindi concorrere, proprio alla stregua della giurisprudenza richiamata, con
i furti aggravati.

2

lett. b), c), d), e) art. 606 cod. proc. pen. in relazione all’art. 635 cod. pen. per

5. E’ infondato anche il secondo motivo, afferente al diniego di attenuanti generiche.
Invano il ricorrente lamenta la mancata considerazione di elementi asseritamente
positivi -che peraltro evoca in modo del tutto generico, quali la personalità
dell’imputato, il suo comportamento processuale e la minima partecipazione al fatto-,
dal momento che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione di tale diniego, è
sufficiente, per consolidato orientamento di questa corte, che il giudice di merito
giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle

prospettate o prospettabili dalla difesa. La sentenza impugnata si è attenuta a tale
principio, e non è quindi censurabile, avendo valorizzato, quale ragione ostativa alla
concessione, la gravità dei fatti caratterizzati dalla devastazione gratuita e vandalica dei
beni altrui.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 22.1.2014

ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze

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