Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9852 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9852 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSCA MICHELE N. IL 26/11/1970
avverso la sentenza n. 1106/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 29/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

(1%

Data Udienza: 16/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 29/11/2011, la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 17/03/2010 con

reato – commesso il 02/01/2004 – di cui agli artt. 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000
e 483 cod. pen. per avere attestato falsamente in una dichiarazione sostitutiva di
certificazione di non aver riportato condanne.
Con riguardo alla posizione di Michele Mosca, la Corte di merito ha rilevato
come il fatto che si trattasse di una sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti non esonerava l’imputato dal farne menzione
nell’autocertificazione, trattandosi di una sentenza equiparata a una pronuncia di
condanna; né assume rilievo l’effetto estintivo ex art. 445, comma 2, cod. proc.
pen. in quanto l’estinzione deve comunque essere dichiarata con provvedimento
giurisdizionale.
La Corte di merito esclude poi la prescrizione dei reati, dovendosi computare
i periodi di sospensione del corso della prescrizione conseguenti a rinvii del
giudizio di primo grado (udienza del 13/12/2006 differita al 06/06/2007; udienza
del 21/11/2007 differita al 30/01/2008) su richiesta delle difese degli imputati,
sospensione pari a otto mesi e tre giorni, con conseguente individuazione della
data di prescrizione nel 05/03/2012.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione
distaccata di Taranto ha proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di Michele
Mosca, il difensore avv. Franz Pesare, articolando due motivi di seguito enunciati
nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Il rinvio dell’udienza
del 21/11/2007 è stato motivato unicamente dalla necessità di acquisizione del
certificato di morte dell’unico testimone del pubblico ministero, non fu richiesto
dalla difesa o per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori: pertanto, il
periodo compreso tra il 21/11/2007 e il 30/01/2008 è stato erroneamente
ritenuto periodo di sospensione del corso della prescrizione. La Corte di appello
ha poi erroneamente considerato sospeso il termine di prescrizione per l’intero
periodo intercorso tra l’udienza del 13/12/2006 e quella del 06/06/2007 e non
già per sessanta giorni, come stabilito dalla legge, o per centoventi giorni
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la quale il Tribunale di Taranto ha condannato, tra gli altri, Michele Mosca per il

qualora si ritenga che ai sessanta giorni debbano aggiungersene altri sessanta. Il
termine di prescrizione, di conseguenza, sarebbe decorso al più tardi il
02/11/2011, ossia prima dell’udienza dinanzi alla Corte di appello.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento all’indicazione dei periodi di
sospensione della prescrizione e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato. A quest’ultimo riguardo, osserva il ricorrente, la Corte di appello ha solo
chiarito i meccanismi giuridici che conducono all’estinzione degli effetti penali
della condanna, senza nulla dire in ordine alla situazione concreta dell’imputato e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure relative al decorso del termine per la prescrizione del reato sono
manifestamente infondate. I rinvii disposti dall’udienza del 13/12/2006 a quella
del 06/06/2007 e dall’udienza del 21/11/2007 a quella del 30/01/2008 furono
disposti su istanze della difesa finalizzate alla definizione del processo con riti
alternativi, sicché il corso della prescrizione è rimasto sospeso per tutto il periodo
complessivo della durata dei rinvii predetti (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509). La considerazione di tale periodo
(pari a 8 mesi e tre giorni) conduce a collocare oltre la data della deliberazione
della sentenza di appello il termine di prescrizione, termine da individuarsi, come
ha correttamente rilevato la Corte di merito, nel 05/03/2012.
La censura relativa alla motivazione sulla sussistenza dell’elemento
psicologico del reato è inammissibile perché sostanzialmente deduce questioni di
merito, sollecitando una rivisitazione – esorbitante dai compiti del giudice di
legittimità – della valutazione operata dalla Corte di merito, valutazione
argomentata sulla base dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in
forza del quale integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico la condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente
di non avere riportato condanne penali consistite in sentenze di applicazione
della pena; né, in tal caso, il decorso del quinquennio di cui all’art. 445 cod.
proc. pen. rileva ai fini della sussistenza della buona fede posto che l’effetto
estintivo legato al decorso del termine, quantunque “ope legis”, richiede pur
sempre un provvedimento del giudice che verifichi la sussistenza dei presupposti
di legge (Sez. 5, n. 37237 del 09/07/2010 – dep. 19/10/2010, Reina, Rv.
248646).
L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione del
reato maturata, come si detto, successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

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al concreto atteggiarsi del suo elemento soggettivo.

U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266). Alla
declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali del ricorrente, che deve essere altresì condannato al
versamento alla Cassa delle ammende della somma come indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso il 16/01/2014

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

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