Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9851 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9851 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRANCESE ANTONIO N. IL 13/06/1974
avverso la sentenza n. 1164/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 16/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Udito altresì per Antonio Francese l’avv. Gennaro De Falco, che si è riportato
al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 10/06/2008, il Tribunale di Salerno condannava Antonio

data 01/08/2000, alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore dalla
parte civile costituita e alla rifusione delle spese di costituzione.
Con sentenza deliberata il 14/02/2013, la Corte di appello di Salerno ha
assolto Antonio Francese dal reato di ricettazione e ha dichiarato non doversi
procedere in ordine al reato di uso di scrittura privata falsa perché estinto per
prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado. La
Corte di merito ha rilevato che la richiesta di condanna alla refusione delle spese
di costituzione è stata tempestivamente formulata dalla parte civile con lo stesso
atto di costituzione, mentre a nulla rileva la circostanza, dedotta nei motivi di
appello, del mancato deposito della nota spese, la cui mancanza non preclude la
possibilità del giudice di merito di provvedere alla relativa liquidazione.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Antonio Francese, il difensore avv.
Gennaro De Falco, articolando un unico motivo con il quale denuncia che la Corte
di appello ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado senza
considerare che, come dedotto nei motivi di appello, la parte civile non ha
rassegnato le conclusioni in primo grado e non ha partecipato al giudizio di
appello, il che determina la sua decadenza e il venir meno di tutte le statuizioni
civili disposte in suo favore dal giudice di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merito accoglimento. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura
della doglianza, risulta che la parte civile non ha preso parte all’udienza del
10/06/2008 di conclusione del giudizio di primo grado, sicché, non avendo
presentato le conclusioni a norma dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi
perfezionata la fattispecie di revoca di cui all’art. 82, comma 2, cod. proc. pen.;
di conseguenza, è illegittima la conferma delle statuizioni civili della sentenza di
condanna, da parte del giudice d’appello investito della

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res iudicanda

Francese per i reati di uso di scrittura privata falsa e di ricettazione, commessi in

dall’imputato, allorché la costituzione di parte civile sia stata revocata (Sez. 1, n.
41307 del 07/10/2009 – dep. 27/10/2009, Marzocchella, Rv. 245041)
Pertanto, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere
annullate limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, che vanno eliminate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado limitatamente
alle statuizioni civili, che elimina.

Così deciso il 16/01/2014

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