Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9850 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9850 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASSI LUIGI N. IL 20/09/1947
avverso la sentenza n. 4493/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
clia4ia cJanr luse per-

Udito, per la parte • vile, l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 16/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 22/04/2008, il Tribunale di Milano dichiarava
Luigi Assi colpevole dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni

commessi in danno di Emanuela Grassi il 23/01/2004, condannandolo alla pena
di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Con sentenza deliberata il 15/11/2012, la Corte di appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di resistenza a un pubblico
ufficiale e inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale
perché estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena per il reato di lesioni e
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. La Corte di merito, ritenuta
pienamente condivisibile la disamina del materiale probatorio effettuata dal
giudice di primo grado con riferimento ai reati dichiarati estinti per prescrizione,
ritiene sussistente la responsabilità dell’imputato per il reato di lesioni, risultando
risolutiva, al riguardo, la testimonianza di Simone Ferrario, trasportato sul
furgone condotto dall’imputato, che, appena dopo l’urto del furgone stesso con
l’autovettura a bordo della quale viaggiava l’agente della polizia locale Emanuela
Grassi, aveva udito Luigi Assi rivolgersi a quest’ultima dicendole, con riferimento
al tamponamento seguito alla frenata dallo stesso effettuata, che era ciò che lui
voleva. La Corte di appello ha quindi rideterminato la pena irrogata in primo
grado, ritenendo l’equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche
rispetto alle circostanze aggravanti.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Luigi Assi, il difensore avv. Maurizio
Bono, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
I primi due motivi censurano – sub specie, rispettivamente, di mancanza
parziale della motivazione in relazione a motivi addotti nell’atto di appello e di
travisamento della prova – la sentenza impugnata laddove ha individuato, quale
unico elemento di prova ai fini del giudizio di colpevolezza per il reato di lesioni,
la testimonianza di Simone Ferrario, che, in realtà, ha escluso, anche a seguito
delle contestazioni svolte dal pubblico ministero sulla base delle sommarie
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aggravate e inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale

informazioni rese nel corso delle indagini, di avere udito la frase con la quale
l’Assi ammetteva la preordinazione della brusca frenata alla causazione
dell’incidente.
Il terzo motivo denuncia errata applicazione delle legge penale. Il reato di
lesioni doveva essere dichiarato estinto per prescrizione: la Corte di appello,
infatti, ha considerato equivalenti le circostanze aggravanti alle circostanze
attenuanti generiche, sicché, sulla base della disciplina di cui all’art. 157 cod.
pen. anteriore alle modifiche introdotte dalla novella del 2005, il tempo

23/07/2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
I primi due motivi sono fondati. Deve premettersi che il vizio di
travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel
caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello,
per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato
dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando – come nel caso in
esame – entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento
delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta
evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non
corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al
compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765
del 22/10/2013 – dep. 06/11/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837). Ora, in ordine
alla responsabilità per il reato di lesione, la sentenza di appello ha ritenuto
«tranciante», sì da rendere superflui ulteriori considerazioni, la testimonianza di
Simone Ferrario, trasportato sul furgone condotto dall’imputato, che, appena
dopo l’urto del furgone stesso con l’autovettura a bordo della quale viaggiava
l’agente della polizia locale Emanuela Grassi, aveva udito Luigi Assi rivolgersi a
quest’ultima dicendole, con riferimento al tamponamento seguito alla frenata
dallo stesso effettuata, che era ciò che lui voleva; anche la sentenza di prime
cure aveva ricostruito in questi termini la testimonianza di Simone Ferrario.
Il ricorrente, con deduzione specifica corredata dall’allegazione del verbale
dell’udienza nel corso della quale Simone Ferrario è stato esaminato, ha
confutato la corrispondenza della ricostruzione della testimonianza offerta dai
giudici di merito rispetto a quella effettivamente evincibile dalla deposizione. La
doglianza, che trova effettivo riscontro nel verbale dell’udienza del 23/01/2007,
è fondata posto che l’errore nel quale sono incorsi i giudici di merito è idoneo a

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necessario a prescrivere è pari a sette anni e sei mesi ed è maturato il

disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione
per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio (Sez. 1, n. 24667 del
15/06/2007 – dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207), forza dimostrativa
evidenziata, nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata laddove
riconosce rilievo risolutivo alla deposizione in questione.
Anche il terzo motivo è fondato, in quanto, in assenza di sospensioni del
corso della prescrizione, la stessa è maturata il 23/07/2011 per le ragioni
indicate dal ricorrente.

civile, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione
del reato e, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato ascritto
estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 16/01/2014

Considerate l’estinzione del reato per prescrizione e la presenza della parte

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