Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 985 del 23/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 985 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRAZIMIRI MARTIN N. IL 03/12/1983
avverso la sentenza n. 8208/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 23/06/2014

Con sentenza in data 1.10.13 il GIP del Tribunale di Genova disponeva ai sensi
dell’art.444 CPP nei confronti di STRAZIMIRI Martin ,imputato dei reati di cui agli
artt.110-624 bis CP-625 co.1 n.2 e 5 CP.,61 n.11 bis CP, nonché di ricettazione sub
C-D-e art.73 DPR.n.309/90-l’applicazione di pena concordata tra le parti di anni 3 di
reclusione €1.000,00 di multa,con generiche equivalenti alle aggravanti , ritenuto il
vincolo della continuazioneAvverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la
violazione di legge riferita all’art.648 CP contestato al capo C. Sul punto rilevava che
non vi era prova della illecita provenienza dei beni oggetto del reato,e che l’imputatopur avendo ammesso gli addebiti,aveva giustificato il possesso dei beni innanzi al
PM.
Pertanto chiedeva l’assoluzione dal reato di cui al capo C).
2-deduceva inoltre ,in riferimento alla fattispecie ex art.73 DPR.n.309/90,che
l’imputato aveva affermato di essere in possesso della sostanza stupefacente della
quale faceva uso personale,e che tale versione era stata avvalorata dalle dichiarazioni
del coimputato.
In tal senso riteneva carente la prova della destinazione della droga a terzi.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Il ricorso è inammissibileLa richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce-secondo l’indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte(v.Sez.VI,11.12.1998,n.3429-RV212679—un
negozio giuridico processuale recettizio che,pervenuto a conoscenza dell’altra
parte,non può essere modificato unilateralmente né revocato ,e,una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo,non è più consentito alle parti,e ,quindi,anche al
pubblico ministero-prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla
sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto,alla sua soggettiva
attribuzione,all’applicazione e comparazione delle circostanze,all’entità e modalità di
applicazione della pena.
Devono pertanto ritenersi inammissibili le deduzioni formulate dal ricorrente circa la
sussistenza degli elementi costitutivi del reato sub C- e le censure riguardanti la
sussistenza del reato di cui all’art.73 DPR n.309/90,rivelandosi peraltro la sentenza
dotata di riferimenti specifici alla corretta qualificazione giuridica dei fatti.
Va dichiarata dunque l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente va
condannato,come per legge,a1 pagamento delle spese processuali e della somma di
€1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende.

FATTO E DIRITTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso il 23 giugno 2014.

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