Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 985 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 985 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
DEROMA GIUSEPPE N. IL 03.06.1955
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI del 08/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso; per le parti civili Atzeni Menenia e Luciana è presente
l’avvocato Marco Bacchis del foro di Cagliari che ha chiesto il rigetto del ricorso; per il
ricorrente Deroma sono presenti gli avvocati Aste Bernardo e Sestu Paolo che hanno
chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 8 giugno 2012 la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della
sentenza del GUP presso il Tribunale di Cagliari in data 2 ottobre 2007, appellata
dal Procuratore della Repubblica, dichiarava Deroma Giuseppe colpevole del reato
ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al risarcimento
del danno in favore delle costituite parti civili. Il De Roma era stato tratto a
giudizio per il reato di omicidio colposo in relazione al decesso per
avvelenamento di ossido di carbonio di Elena Orrù. In particolare gli era stato
contestato, in qualità di legale rappresentante della ISGAS, società consortile a
responsabilità limitata, aggiudicataria, in forza di contratto di appalto stipulato in
data 1.10.2002 con il Comune di Cagliari, del servizio di produzione e
distribuzione canalizzata nella rete cittadina del gas, nonché della conduzione e
manutenzione degli impianti e delle relative reti, di aver cagionato la morte della
suddetta Orrù, avvenuta il 18 maggio 2004 per avvelenamento da ossido di
carbonio che si era infiltrato nell’abitazione per la rottura di un tubo della
conduttura del gas interrato nella via Carloforte di Cagliari. Colpa consistita in
imprudenza, imperizia e negligenza e segnatamente nell’aver dotato i tecnici della
società di un’apparecchiatura portatile di tipo esplosimetro (modello EX-TEC PM3

Data Udienza: 18/07/2013

3.

4.

5.

6.

7.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sono stati ricostruiti fatti nelle sentenze di merito : alle ore 11,45 del 18
maggio 2004 Anelli Cristoforo, un condomino del civico n. 282 del Corso Vittorio
Emanuele di Cagliari, telefonava al servizio di segnalazione dei guasti della società
ISGAS, riferendo che al primo piano dell’edificio si sentiva un forte odore di gas.
Sul posto veniva inviato
un tecnico specializzato (Spiga Paolo) munito di
esplosimetro, che riscontrava una perdita proveniente dalla porta di ingresso di
un appartamento al primo piano, dove aveva saputo abitare una donna anziana.
Poiché nessuno rispondeva al campanello lo Spiga aveva richiesto l’intervento dei
Vigili del Fuoco che erano giunti sul posto ed avevano ispezionato tutti gli altri
appartamenti dello stabile, rilevando la presenza del gas in concentrazioni minime.
Completata la verifica degli altri appartamenti i Vigili avevano quindi deciso di
sfondare anche l’appartamento di cui sopra, ove avevano rinvenuto la Orrù ormai
priva di vita, seduta davanti alla tavola imbandita e con il televisore acceso.
I successivi accertamenti autoptici avevano consentito di accertare che le cause
del decesso erano ascrivibili ad insufficienza acuta cardi° polmonare dovuta ad
intossicazione da ossido di carbonio.
Dalla indagine era altresì emerso che, nei giorni precedenti, analoghe segnalazioni
erano pervenute all’ISGAS da parte dei residenti dell’isolato e che in particolare il
17 maggio lo stesso Spiga su richiesta del condomino Virdis Guido residente al
civico n. 280 era intervenuto non rilevando tracce di gas. Era altresì emerso che
all’epoca dei fatti erano in corso dei lavori di ripristino del manto stradale che era
stato interessato dall’intervento dell’ISGAS sulla rete di distribuzione nell’estate.
Il giudice di I grado ha escluso che fossero ravvisabili profili di colpa in capo al
Deroma, dopo averne individuato la relativa posizione di garanzia (che si risolve secondo il Tribunale- nell’obbligo di protezione dei terzi dal rischio generato dalla
attività di distribuzione del gas e non nel controllo di ogni fonte di contaminazione
ambientale), in particolare ritenendo assai dubbio che l’adozione di strumenti di
rilevazione più sensibili avrebbe consentito di impedire l’evento, anche perché
entrambi gli interventi del 18 maggio erano stati effettuati in un momento in cui la
Orrù era già deceduta.
La Corte territoriale, invece, ha ritenuto la responsabilità del Deroma che avrebbe
dovuto “non fidarsi” dello strumento in dotazione dello Spiga che non aveva
rilevato la presenza di ossido di carbonio a fronte della empirica opposta
segnalazione del Virdis che si rivelò esatta, a dimostrazione della inidoneità dello
strumento EX-TEC PM3 utilizzato dallo Spiga.
Tanto ricordato in fatto, va preliminarmente osservato che il reato ascritto al
Deroma, è stato commesso in data 18 maggio 2004,mentre la sentenza di primo
grado è del 2 ottobre 2007. Pertanto, secondo le disposizioni di diritto
intertemporale di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, commi 2 e 3, deve trovare
applicazione la più favorevole disciplina dettata dall’art. 157 c.p., nella vigente
formulazione, di talché il termine prescrizionale massimo deve individuarsi in anni
sette e mesi sei. Detto termine è venuto nelle more a maturazione il 28 febbraio
2012, pur avuto riguardo alle sospensioni intervenute nel corso del procedimento.

2.

di costruzione H. Sewerin GmbH), non in grado di rilevare nell’ambiente
concentrazioni di ossido di carbonio nell’ordine delle p.p.m., già nocive per
l’organismo umano, sì che il dipendente dell’ISGAS Paolo Spiga, il quale alle ore
14,00 del giorno 17 maggio 2004 ed alle ore 8,50 del giorno successivo era
intervenuto nello stabile dietro richiesta di alcuni inquilini che avevano segnalato
infiltrazioni di gas a seguito della rottura della predetta conduttura, per
inadeguatezza dello strumento utilizzato, non riscontrava l’ossido di carbonio, pur
presente in concentrazioni pericolose.
Avverso tale decisione proponeva ricorso il Deroma lamentando la contraddittoria
e manifesta illogicità della motivazione in relaziont alle osservazioni dedotte dal
medico legale in merito alla consulenza autoptica e l’erronea applicazione dell’art.
40 c.p. in relazione alla individuazione del nesso di causalità

Le difformi valutazioni espresse dai giudici di primo e secondo grado conducono ad
escludere la ricorrenza dei presupposti per una pronuncia liberatoria ai sensi dell’art.
129 c.p.p., comma 2, ed atteso che il ricorso in esame non presenta profili di
inammissibilità, per quanto si dirà in appresso, si deve allora procedere
all’annullamento della sentenza impugnata ai fini penali, essendo il reato ascritto al
Deroma estinto per intervenuta prescrizione.
Quanto alle statuizioni civil i motivi di ricorso appaiono fondati. relativamente al
giudizio concernente l’efficienza causale della condotta ascritta al Deroma.
Le affermazioni.. del giudice d’appello non trovano infatti un sicuro conforto nei dati
fattuali disponibili; ed infatti il giudice di secondo grado non è stato nella possibilità di
indicare sulla scorta di quali elementi e in ragione di quali leggi scientifiche egli abbia
potuto esprimersi in dissenso dal primo giudice.
Giova al riguardo ricordare che “quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo
grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui,
invece, per diversità di apprezzamenti, per l’apporto critico delle parti e o per le nuove
eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni
diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il
problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa
di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di
dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro
dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale
probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito
alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della
prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia
ragione delle difformi conclusioni” (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, P.M., p.c.,
Musumeci ed altri, Rv. 191229). Nel caso che occupa la Corte di Appello si è limitata ad
un’affermazione invero apodittica in ordine alla inidoneità dello strumento utilizzato per
la rilevazione, che non si confronta con il dato processuale dal quale il primo giudice
aveva ritenuto di dover trarre la conclusione assolutoria. In tal modo è rimasto del tutto
disatteso il principio posto dalle sezioni unite per il quale nel reato colposo omissivo
improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla
stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si
accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed
esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di
credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca
significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. U, Sentenza n. 30328
del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138). Quell’elevato grado di credibilità razionale
richiesto dal S.C. presuppone che il relativo giudizio poggi su un compendio fattuale
idoneo, adeguatamente esposto dal decidente. La motivazione resa dalla sentenza
impugnata in ordine all’efficienza causale della condotta colposa del Deroma opera
quindi un’errata applicazione dei principi in tema di nesso di causalità nei reati omissivi
impropri. A ciò va aggiunto che, in tema di causalità nei reati colposi, l’agente risponde
dell’evento provocato con la sua condotta colposa e non di un altro evento ipotizzato,
anche se destinato a prodursi ugualmente, escludendosi la responsabilità soltanto per il
caso in cui detto evento si sarebbe comunque verificato in relazione al medesimo
processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravità od intensità, poiché in tal
caso dovrebbe ritenersi che l’evento imputato all’agente non era evitabile (Cass. sez. 4,
sent. n. 28782 del 09/06/2011, Cezza, Rv. 250713).
Inoltre, nell’ambito dei reati colposi la causalità si configura non solo quando il
comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe
certamente evitato l’evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma
anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di
scongiurare il danno (Cass. sez. 4, sent. n. 19512 del 14/02/2008, P.C. in proc. Aiana,
Rv. 240172). Pertanto, non è corretto concludere per l’inevitabilità dell’evento prima di
aver accertato che l’adozione di alcune misure avrebbe comunque comportato il
prodursi dell’evento dannoso così come si è verificato.

8.

Al rilevato difetto motivazionale deve seguire un rinvio per nuovo esame. Sul punto la
Corte ritiene di seguire il prevalente orientamento giurisprudenziale che, avuto riguardo
alla prospettiva giuridica nella quale il nuovo giudizio deve essere affrontato, individua
quale giudice di rinvio il giudice civile competente per valore
ftpeteiit
in grado di appello (Sez. 5, n. 9399 del 05/02/2007, Palazzi, Rv.235843; Sez. 4,
n.14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv.244002; Sez. 6, n.26299 del 03/06/2009,
Tamborrini, Rv.244533; Sez. 2, n.32577 del 27/04/2010, Preti, Rv.247973).
18. Al giudice del rinvio si demanda il regolamento delle spese fra le parti private per
questo giudizio.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché il reato è estinto per
prescrizione. Annulla la stessa sentenza ai fini civili con rinvio al giudice civile
valore in grado di appello al quale demanda il regolamento tra le parti
competente per
presente giudizio
delle spese del
Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2013
IL CONSIGLIERE EST NSORE

IL PRESIDE •-■

Restano peraltro non sufficientemente spiegate le origini della infiltrazione di gas per la
rottura della tubazione e le modalità della sua propagazione nell’apparttamento della
vittima, l’indicazione del momento in cui il Deroma avrebbe dovuto rendersi conto della
gravità della situazione e porvi rimedio.

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