Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9849 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9849 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Abate Nunzio Mario, nato il 15 gennaio 1951
avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 26 maggio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 26 maggio 2014, la Corte d’appello dell’Aquila ha – per la
parte che qui rileva – confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 9 maggio
2013, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato
condannato, per il reato di cui all’art. 10 ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, per
avere omesso di versare l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al
2007, per l’importo complessivo di euro 117.974,00.

per cassazione, chiedendone l’annullamento, per l’erronea interpretazione della
disposizione incriminatrice e la mancata considerazione dell’insussistenza del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16
aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti
commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non
superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente lo
stesso articolo 10-ter è stato sostituito, ad opera dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24
settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo:
«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo,
l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un
ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta».
Tale ultima, più favorevole, formulazione trova applicazione, per il principio del

favor

rei di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua
entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda un
omesso versamento IVA di importo (euro 117.974,00) inferiore alla soglia di punibilità
di euro 250.000,00, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso

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