Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9849 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9849 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
PASTORE ANTONIO (ANCHE PCN) N. IL 14/12/1959
VALLINO PAOLO (ANCHE PCN) N. IL 18/03/1965
avverso la sentenza n. 1061/2010 GIUDICE DI PACE di BARI, del
21/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Udito, per la pa r e civile, l’Avv

Data Udienza: 16/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 21/11/2012, il Giudice di pace di Bari ha assolto
Antonio Pastore dai reati di ingiuria e lesioni commessi, in continuazione, in

commessi, in continuazione, in danno di Antonio Pastore nella stessa data.
Mentre con riguardo ai reati di minaccia e di ingiuria la sentenza impugnata
ha escluso la sussistenza di riscontri in sede dibattimentale non essendo stato
provato che le frasi integranti tali reati siano state pronunciate, con riferimento
al reato di lesioni ascritto a ciascuno dei due imputati, il Giudice di pace è giunto
alla pronuncia assolutoria sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art. 599
cod. pen. e del rilievo che non era stata raggiunta la prova in ordine a chi avesse
dato inizio alla lite.
Avverso l’indicata sentenza del Giudice di pace di Bari ha proposto ricorso
per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello
di Bari, denunciando violazione dell’art. 599 cod. pen., erroneamente applicato
dalla sentenza impugnata al reato di lesioni, con operazione ermeneutica non
consentita, avendo comportato la creazione di un’esimente legislativamente non
prevista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente
l’assoluzione per le imputazioni di lesioni nei confronti dei due imputati, restando
invece estranee all’oggetto dell’impugnazione le assoluzioni per le imputazioni di
ingiurie e di minacce.
Ciò premesso, il ricorso è fondato: la pronuncia assolutoria impugnata fa
leva su una ricostruzione della sfera applicativa dell’esimente di cui all’art. 599,
primo comma, cod. pen. del tutto esorbitante dai limiti dell’interpretazione
estensiva, atteso l’esclusivo riferimento della norma all’art. 594 cod. pen. Né
risulterebbe praticabile la strada dell’analogia

in bonam partem,

poiché la

diversità del bene giuridico protetto dal delitto preso in considerazione dall’art.
599, primo comma, cod. pen. e del bene dell’incolumità individuale tutelato
dall’art. 582 cod. pen., esclude che alla
anche quest’ultima fattispecie incriminatrice.

2

ratio dell’esimente sia riconducibile

danno di Paolo Vallino il 26/06/2005 e Paolo Vallini dai reati di minaccia e lesioni

Deve essere, tuttavia, rilevata l’intervenuta estinzione dei reati di cui all’art.
582 cod. pen. per prescrizione, maturatasi il 26/12/2012, sicché, con riferimento
a detti reati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Non emergono dalla lettura della sentenza impugnata elementi che debbano
comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito
dell’imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il
giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.

escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490
del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, non può
addivenirsi a tale constatazione, posto che la stessa sentenza impugnata solo
con riferimento ai reati di ingiuria e minaccia esclude l’attitudine del materiale
probatorio raccolto a fondare una pronuncia di condanna, laddove, per le lesioni
subite da entrambi gli imputati/persone offese, il Giudice di pace si limita ad
affermare che non è stata raggiunta la prova di chi abbia cominciato la lite.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati di cui all’art.
582 c.p. estinti per prescrizione.
Così deciso il 16/01/2014

129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad

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