Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9848 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9848 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli
nei confronti di
Ongaro Marco, nato a Roma il 04-03-1955
Cottatellucci Tullio, nato a Moricone il 26-05-1949
Panichi Francesco, nato a Civitella del Tronto il 23 – 12-1950
Pascazi Giovanni Battista, nato a Roma il 22 – 12-1963
avverso la ordinanza del 17-02-2015 del tribunale di Tivoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti al tribunale di
Tivoli;
Udito per i ricorrenti l’avvocato Claudio Senatra che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli ricorre per
cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale
di Tivoli, in composizione monocratica, ha dichiarato, in accoglimento di
un’eccezione difensiva, la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione
dell’articolo 552, comma 1, lettera d), codice di procedura penale, disponendo la
restituzione degli atti al pubblico ministero.

violazione di legge processuale (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di
procedura penale), avendo il tribunale restituito gli atti al pubblico ministero ed
operando perciò un’indebita regressione del procedimento in quanto accoglieva
una eccezione di nullità sollevata dalla difesa sul presupposto che nel corpo del
provvedimento presidenziale con indicazione della data di udienza non risultava
indicato anche il nome del giudice competente per la trattazione del processo.
Assume il ricorrente che dalla lettura degli atti si può agevolmente rilevare
come siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 552, comma 1,
lettera d) cod. proc. pen. e 160 disp. att. cod. proc. pen., laddove, secondo
l’ordinanza impugnata, la patologia dell’atto consisterebbe nella mancata
indicazione nel decreto di citazione a giudizio del giudice-persona fisica, ma tale
decisione deve ritenersi abnorme, non essendo prescritta tale indicazione
nell’atto a pena di nullità, con la conseguenza che il provvedimento impugnato,
avendo prodotto un’indebita regressione del procedimento, deve ritenersi
abnorme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve, infatti, ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il giudice
monocratico del tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio
sotto il profilo della erronea indicazione del giudice-persona fisica addetto alla
trattazione del processo e rimette gli atti al P.M., in quanto determina
un’indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore (Sez. 4, n.
41178 del 23/06/2004, Storai, Rv. 230185).
Come correttamente osserva il ricorrente, tale pretesa indicazione non è
prevista a pena di nullità dell’atto.
Infatti la nullità del decreto di citazione a giudizio si verifica quando l’atto
non reca l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione per il

2

2. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce il vizio di

giudizio, nonché del giudice competente, inteso come organo giudicante
procedente, in quanto indicazioni indispensabili per consentire all’imputato
l’esercizio del diritto ad intervenire nel processo, senza che sia necessaria la
specifica indicazione della persona fisica del giudice designato.
Ne consegue che non determina nullità del decreto di citazione la mancata
indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo sulla
base dei criteri cui il Presidente del Tribunale si attiene nella formazione dei ruoli
di udienza, atteso che la legge non prescrive anche tale specifica indicazione e

comparizione e sull’autorità giudiziaria davanti alla quale l’imputato è chiamato a
comparire.
Va, pertanto, ritenuta l’abnormità dell’ordinanza del giudice che disponga la
restituzione degli atti al P.M., così determinando l’indebita regressione del
procedimento alla fase anteriore.

3. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti al tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17/11/2015

che l’eventuale mancanza non determina incertezza assoluta sul luogo di

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